Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.”

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 31 maggio 2024, n. 126)

(omissis)

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Art. 6
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame
finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e’ individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l’accesso ai percorsi e’ regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonche’ i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente
interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado,
valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 9
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all’allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attività di cui al comma 1:

a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell’ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all’articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i
relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
7. Per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l’anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

(omissis)

Allegato B
(di cui all’articolo 9, comma 1)

Destinatari della formazione

  • Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
  • Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
  • Operatori del collocamento mirato
  • Personale dirigenziale della Regione
  • Operatori degli uffici territoriali INPS
  • Operatori delle direzioni regionali INAIL
  • Operatori dei Comuni
  • Docenti referenti per il sostegno
  • Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
  • Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
  • Operatori delle associazioni del terzo settore
  • Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
  • Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti