Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.”

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 31 maggio 2024, n. 126)

Nota: il presente decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Il testo che segue è integrato con la modificazioni

 

(omissis)

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Art. 6
Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. [1]
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell’università e della ricerca nonché dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. [1]
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l’accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[1] Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 7

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero, in attesa di riconoscimento [2]

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. [3]
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
2-bis. La rinuncia all’istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1. [4]
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. [5]
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[4] Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 7-bis.

Riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa [6]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell’istruzione e del merito, l’INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell’attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l’inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell’università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest’ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell’istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.».
2. Al fine di adeguare l’organizzazione dell’INDIRE alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell’INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all’atto della nomina del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell’incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’INDIRE, da trasmettere al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell’INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell’INDIRE.
5. L’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.
6. All’articolo 50, comma 1, e all’articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «individuabile» è sostituita dalla seguente: «individuato».
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[6] Articolo inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

 

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». [7]
2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l’anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. [8]

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 8-bis.

Disposizioni in materia di titoli per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia [9]

1. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019».

[9] Articolo inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Articolo 9
Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all’allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: [10]

a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forlì-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato “Dipartimento”, nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1: [11]

a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d’intesa con il Ministro della salute e cinque d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999; [12]
b) avvalendosi dell’associazione Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; [13]
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

2-bis. All’attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024. [14]
3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell’ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito. [15]
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l’anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l’anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all’articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. [16]
5. Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

5-bis. All’attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l’anno 2024. [14]
6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l’anno 2024. [16]
7. Per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. [16]
7-bis. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all’articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. [17]
7-ter. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2025». [17]
7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel periodo della sperimentazione di cui all’articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;
b) all’articolo 33:
1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura». [17]

[10] Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[11] Alinea così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[12] Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[13 ] Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[15] Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.
[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 9-bis.

Incremento del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità [18]

1. Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l’anno 2024, di 213.462.224 euro per l’anno 2025, di 158.427.884 euro per l’anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio»;
b) al comma 214:
1) al secondo periodo, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e a-bis)»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall’anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 14.460.000 euro per l’anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 213.462.224 euro per l’anno 2025, a 158.427.884 euro per l’anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[18] Articolo inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

 

(omissis)

Allegato B
(di cui all’articolo 9, comma 1)

Destinatari della formazione

  • Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
  • Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
  • Operatori del collocamento mirato
  • Personale dirigenziale della Regione
  • Operatori degli uffici territoriali INPS
  • Operatori delle direzioni regionali INAIL
  • Operatori dei Comuni
  • Docenti referenti per il sostegno
  • Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
  • Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
  • Operatori delle associazioni del terzo settore
  • Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
  • Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti