“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.”
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2024, n. 9)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», e in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera e);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante «Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative», e in particolare l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione del 25 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente in data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio nonché in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali, e in data 20 settembre 2023 dalla 5a Commissione programmazione economica, bilancio nonché in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 10a Affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Ai fini del presente decreto, per accessibilità deve intendersi l’accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.
2. Le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell’ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.
Art. 3. Piano integrato di attività e organizzazione
1. All’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell’ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro di cui all’articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».
Art. 4. Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l’effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all’articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell’ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;
c) all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».
Art. 5. Rappresentanti delle associazioni
1. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, partecipano, nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come inserito dal presente decreto, formula per l’elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 6.
2. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall’Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, al piano della performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quando ne sia prevista la redazione nonché alla relazione di cui alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10.
Art. 6. Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro
1. All’articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all’articolo 7, comma 1, e garantire», le parole «con più di duecento dipendenti» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente di lavoro delle persone con disabilità individuato nell’ambito del personale in servizio»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 è individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.
Art. 7. Carta dei servizi
1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.
Art. 8. Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.