Legge 27 dicembre 2017 n. 205

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

Articolo 1

(omissis)

[ 254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.[1] [2] [3] [4] ]

[1] Comma abrogato dall’art. 1, comma 212, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
[2] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 4, lett. f), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.
[3] Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 483, L. 30 dicembre 2018, n. 145.
[4] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per l’anno 2020 il D.M. 27 ottobre 2020, per l’anno 2021 il D.M. 28 dicembre 2021, per l’anno 2022 il D.M. 17 ottobre 2022 e, per l’anno 2023, il D.M. 30 novembre 2023.

255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

256. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 254, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.