31 Dicembre 2024
Mio figlio, dopo un bruttissimo incidente stradale, ha chiesto il riconoscimento di invalidità civile. Lo ha fatto sperando di contare su benefici e agevolazioni. È ancora giovane e sta per concludere l’università. In questi giorni è arrivata la comunicazione di INPS in cui viene dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa”. Per tutti noi è stata una doccia fredda. Confidava, un domani, di poter lavorare e costruirsi una famiglia, ma con questo dichiarazione invece non potrà più cercare un impiego. È possibile impugnare quel verbale?
Il verbale non va assolutamente impugnato! Ancora oggi molte persone, complice quella dizione sibillina, sono convinte che il riconoscimento di una invalidità totale non sia compatibile con il lavoro.
La dizione presente nei verbali di invalidità civile recante “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” non pregiudica in alcun modo lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per comprendere tale indicazione consolidata e indubitabile è necessario rifarsi alle precisazioni operative contenute nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 che riporta la tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti ed è quello strumento che le commissioni ASL e INPS usano, appunto, per valutare e quantificare le invalidità civili.
Quel Decreto, nella prima parte relativa a “Modalità d’uso della nuova tabella d’invalidità”, precisa che “Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa che deve intendersi come capacità lavorativa generica.”
Generica, dunque, non come impedimento totale allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Ma la compatibilità fra la certificazione di invalidità al 100% e lo svolgimento di attività lavorative è ancora più evidente dalla lettura della legge 68 del 1999 che prevede una tutela specifica per i lavoratori con invalidità civile anche al 100%.
Vi si prevedono incentivi maggiorati nel caso di assunzioni di invalidi dal 79% al 100%.
Se le persone con invalidità totale non potessero svolgere attività lavorative di alcun tipo, non sarebbero incluse nella normativa che riguarda il diritto al lavoro.
La persona in possesso di tale certificazione può continuare tranquillamente a lavorare e se non lavora può aspirare ad un’occupazione confacente alla sua situazione.
E per essere più esaustivi ricordiamo che nemmeno l’indennità di accompagnamento è incompatibile con il lavoro. Questo è sancito da oltre trent’anni dalla legge 508 del 1988 che afferma esplicitamente: “l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa”.
Dunque suo figlio potrà senz’altro cercare – e di auguriamo trovare – una occupazione retribuita.
- Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)
a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)