Smart working – accomodamento ragionevole

31 Dicembre 2024

Con il nuovo decreto disabilità di cui si parla molto in queste settimane, quale sarà la percentuale minima di disabilità per richiedere lo smart working come accomodamento ragionevole? Dove trovo le fonti e i dettagli?

Il nuovo cosiddetto “decreto legislativo disabilità” non entra nel merito e nel dettaglio di questi aspetti. Anzi, in ambito lavorativo, è irrilevante.
L’accomodamento ragionevole – o meglio la soluzione ragionevole – in ambito lavorativo è già previsto dalle disposizioni UE (Direttiva 2000/78/CE) da oltre vent’anni, direttiva peraltro saldamente recepita nella normativa italiana, anche in forza di un richiamo Corte di giustizia dell’Unione europea. Più precisamente il riferimento è il testo vigente del decreto legislativo 216 del 2003
La disposizione afferma che il datore di lavoro deve adottare “provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”.
Pertanto il nuovo decreto non porta nulla di nuovo in questo ambito: gli accomodamenti ragionevoli sul lavoro, a ben vedere, sono già previsti da un pezzo. Che poi siano scarsamente richiesti, accettati e usati è un’altra questione.
Questo significa che già da prima del cosiddetto decreto disabilità qualsiasi lavoratore può richiedere soluzioni ragionevoli come ad per esempio lo svolgimento di attività lavorativa in remoto o in modalità di lavoro agile rifacendosi proprio a quella direttiva e ai decreti di recepimento italiano.
Come già detto il datore di lavoro può rifiutare di adottare l’accomodamento quando questo costituisca un onere sproporzionato. L’eccessiva onerosità dell’accomodamento deve essere valutata in base a diversi fattori inclusi la natura e il costo degli accomodamenti richiesti; le risorse finanziarie complessive dell’impresa; il numero dei dipendenti sul posto di lavoro che richiedono modifiche o che possono beneficiare delle modifiche; le caratteristiche e le dimensioni complessive del business del datore di lavoro tra cui il numero di dipendenti, e il numero, il tipo e la posizione dei suoi luoghi di lavoro; la disponibilità di assistenza finanziaria da fondi pubblici a coprire le spese di eventuali modifiche.
In generale maggiore è la capacità finanziaria dell’impresa minore sarà la possibilità per essa di invocare l’eccessiva onerosità dell’accomodamento. E questo riguarda anche la richiesta di concessione motivata del lavoro agile cioè del cosiddetto smart working. In conclusione: la via dell’accomodamento ragionevole può essere percorsa anche per chiedere motivatamente questo genere di soluzioni.

  • Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)

a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)