Veicoli adattati – manuntezione straordinaria – detrazione

31 Dicembre 2024

Possiedo un furgone attrezzato perché io possa salirci con la carrozzina elettronica. l’anno scorso ho dovuto sostituire la pedana elevatrice ormai difettosa poiché il mezzo è del 2015. Al momento di fare la denuncia dei redditi ho avuto una amara sorpresa! Al CAF sostengono che dopo quattro anni dall’acquisto non si possono più effettuare detrazioni, anche se regolarmente registrate alla motorizzazione. A me pare un’interpretazione della normativa al riguardo un po’ frettolosa…

La risposta è articolata e dobbiamo citare le fonti esatte che risiedono in circolari e risoluzioni poco note che l’Agenzia delle entrate ha emanato negli anni.
Innanzitutto la risoluzione Agenzia delle Entrate 17 settembre 2002, n. 306/E sulla manutenzione straordinaria precisa: “le altre spese che danno diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo).”
C’è poi un passaggio importante che riguarda il suo caso: “Dalla formulazione della disposizione, si evince, inoltre, che le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 usufruibile in quattro anni. Da quanto finora esposto deriva che è possibile fruire della detrazione d’imposta in questione, ove ne ricorrano i presupposti, fino al limite di spesa di euro 18.075,99 nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo che le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.”
In linea generale quindi in quella Risoluzione viene “solo” indicato che in un quadriennio, in quella spesa massima, sono ammissibili le spese di manutenzione straordinaria.
Tuttavia c’è un’altra fonte dell’Agenzia delle entrate. È la circolare 20/04/2005 n. 15/E che al punto 6.1 precisa “Le suddette spese di manutenzione non ordinaria concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Tali spese, per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto.”
Quindi appare fondata l’interpretazione del CAF rispetto al fatto che siano trascorsi più di 4 anni dall’acquisto del veicolo.
Tuttavia riteniamo vi possano essere i margini per una soluzione alternativa. Ciò dipende però dalla certificazione di cui lei è in possesso e si applica facilmente se nel verbale è indicato l’articolo 30, comma 7 della legge 388/2000 che ammette le persone alle agevolazioni sui veicolo a prescindere dall’obbligo di adattamento.
Se c’è questa premessa si può applicare la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 aprile n. 113/E del 2002 che ammette in questi casi che la pedana sollevatrice possa essere detratta anche in fase successiva all’acquisto e peraltro senza incidere sul limite di spesa di 18.075 euro. Un’ultima soluzione è operare la detrazione sulla parte della fattura relativa alla pedana come strumento per il sollevamento, onere espressamente detraibile ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)