26 Agosto 2025
Tra qualche settimana inizierà un nuovo anno scolastico. Purtroppo, nonostante i progressi degli ultimi anni, permangono ancora diverse criticità: l’inadeguata formazione specifica dei docenti di sostegno, il numero non adeguato di ore di sostegno, la mancanza della continuità
didattica, la scarsa dotazione di strumenti e ausili didattici specifici, la difficoltà di reperimento di libri di testo accessibili per scarsità di risorse. Pertanto l’inclusione scolastica non può considerarsi ancora pienamente garantita.
L’inclusione scolastica è il principio secondo cui ogni alunno, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, deve poter partecipare pienamente e attivamente alla vita scolastica, ricevendo pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale. Nel caso degli alunni con disabilità, l’ inclusione non si limita alla semplice integrazione fisica nella classe, ma implica un adattamento dell’
ambiente, dei metodi didattici e delle relazioni per garantire la piena partecipazione e il successo formativo.
A livello internazionale, il fondamento di questo principio è sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, l’art. 24 stabilisce che gli Stati devono assicurare alle persone con disabilità un’ istruzione inclusiva a tutti i livelli e un apprendimento continuo finalizzato al pieno sviluppo e alla valorizzazione delle potenzialità. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati devono fornire strumenti specifici, misure adeguate e accomodamenti ragionevoli in funzione dei bisogni di ciascuno.
A livello europeo giova citare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, in base all’art. 14, ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale continua. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, è vietata ogni forma di discriminazione basata, tra l’altro, sulla disabilità. Infine, a mente dell’art. 26, l’Unione Europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’inclusione sociale. Sul piano nazionale, il diritto all’ inclusione scolastica si radica nella Costituzione italiana (articoli 3, 33 e 34), che sancisce il principio di uguaglianza e il diritto all’ istruzione per tutti, senza discriminazioni. La Legge n. 104/1992, più volte modificata e integrata, stabilisce che l’ inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni è la via prioritaria, supportata da misure individualizzate. Il Decreto legislativo n. 66/2017 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 96/2019, disciplina il modello nazionale di inclusione scolastica, rafforzando il ruolo del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il lavoro in sinergia tra scuola, famiglia e servizi territoriali. Da ultimo occorre citare le Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità del 2009 che offrono indicazioni operative alle scuole.
Questa cornice normativa, letta in coerenza con gli impegni internazionali, configura l’ inclusione scolastica come un diritto fondamentale, non subordinato a fattori contingenti e da garantire attraverso un insieme coordinato di strumenti e risorse, sia di carattere pedagogico che
organizzativo. Elenchiamo di seguito i principali strumenti.
Il Profilo Di Funzionamento (PDF) definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) È il documento di programmazione condivisa che definisce, sulla base della valutazione del funzionamento dell’ alunno (secondo il modello ICF), gli obiettivi educativi e didattici, le strategie, i metodi e le risorse necessarie.
Il docente di sostegno è una figura professionale specializzata, parte integrante del consiglio di classe, che collabora con tutti i docenti con il compito prioritario di attuare interventi di inclusione attraverso strategie didattiche specifiche.
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura professionale di tipo educativo con il compito di facilitare la comunicazione dello studente con disabilità, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l’alunno con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività , partecipando
all’azione educativa in sinergia con i docenti.
La didattica inclusiva prevede la modulazione dei contenuti, dei tempi e delle modalità di verifica. In particolare gli strumenti compensativi possono includere tecnologie assistive, software di sintesi vocale, mappe concettuali, schemi, tempi aggiuntivi libri digitali. Gli strumenti dispensativi consentono invece di esonerare l’ alunno da alcune prestazioni non essenziali al raggiungimento degli obiettivi formativi.
La qualità dell’inclusione scolastica dipende anche dalla preparazione di tutti i docenti. I piani di formazione obbligatoria previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e le attività di aggiornamento promuovono competenze didattiche inclusive, conoscenze sulle diverse disabilità e capacità di progettazione universale dell’apprendimento.
Il raccordo tra scuola, famiglia e servizi sanitari o sociali è essenziale per una presa in carico globale dell’ alunno. Le riunioni periodiche dei vari gruppi di lavoro e la condivisione di informazioni facilitano la continuità degli interventi e il monitoraggio dei progressi. Negli ultimi anni, la Giurisprudenza amministrativa ha ribadito con forza che il diritto all’ istruzione e all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
ha natura fondamentale e incomprimibile, non subordinabile a vincoli di spesa o esigenze di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Il Consiglio di Stato, rifacendosi anche ad alcune sentenze della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 80/2010, n. 275/2016, n. 62/2020), ha affermato con diverse pronunce che l’inclusione scolastica non può essere trattata come una “prestazione facoltativa” o residuale, ma deve essere garantita integralmente, anche quando ciò comporti un impegno di risorse superiore a quanto programmato dagli enti competenti.
Recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1321/2025 del 1° luglio 2025, ha ribadito che il diritto all’ istruzione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale, e come tale non può essere compresso per ragioni di bilancio, che impone agli enti pubblici di garantire un “nucleo invalicabile di garanzie minime” per l’effettiva fruizione del diritto all’inclusione scolastica.
Il Consiglio inoltre ha puntualizzato ulteriormente che il PEI è riconosciuto come documento programmatico, non vincolante in senso assoluto, ma fortemente orientativo, specie laddove la mancata attuazione delle misure in esso previste impedisce del tutto l’accesso alla didattica, specificando che la riduzione delle ore di assistenza nei casi di disabilità sensoriale grave non può essere giustificata da esigenze finanziarie, in quanto ciò equivale a negare l’istruzione stessa.
Queste pronunce rappresentano un punto fermo: la scuola non è un luogo dove l’inclusione avviene “se ci sono fondi”, ma un ambiente dove la piena partecipazione di ciascun alunno è un diritto garantito, vincolante per lo Stato e per tutte le sue articolazioni. Esse rafforzano, inoltre, l’obbligo delle istituzioni scolastiche e degli enti locali di agire proattivamente per assicurare supporti e strumenti necessari, senza ricorrere a riduzioni arbitrarie o a soluzioni standardizzate. L’inclusione scolastica è un traguardo ambizioso e un dovere inderogabile. Normativa internazionale e nazionale, strumenti didattici e organizzativi, nonché la giurisprudenza più recente, convergono nel riconoscere che ogni alunno con disabilità ha diritto a un’educazione di qualità, in un contesto che rafforzi le potenzialità e che valorizzi le differenze come risorsa. Le scuole, i docenti, le famiglie e le istituzioni devono lavorare insieme, nella consapevolezza che l’inclusione non è un atto di benevolenza, ma l’attuazione concreta di un diritto umano fondamentale.
A cura dell’Avv. Franco Lepore – Presidente dell’Agenzia IURA
Fonti:
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Convenzione Nazioni Unite;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea text_it.pdf;
Costituzione Italiana www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_ITALIANO.pdf;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104; http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66; http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96.http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg