19 Gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge 18 luglio 2025, n. 106, in tema di tutele per i lavoratori con gravi patologie. Il provvedimento introduce nuove significative misure di tutela per i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, al fine di bilanciare il diritto alla cura con la conservazione del posto di lavoro. L’obiettivo è quello di offrire un supporto concreto a chi affronta percorsi di cura complessi, cercando di conciliare salute e lavoro.
La Legge in esame introduce un congedo straordinario non retribuito per gravi patologie. In particolare, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo al fini pensionistici mediante versamento dei relativi contributi,
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro in essere.
La certificazione delle suddette patologie per accedere al congedo è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
La legge prevede anche una priorità nell’accesso al lavoro agile. Difatti, decorso il periodo di congedo straordinario non retribuito, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile. A tal proposito si precisa che detto diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile è riservato ai lavoratori che abbiano già usufruito del congedo straordinario di 24 mesi.
Con la nuova riforma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono beneficiare di garanzie fondamentali per la protezione della loro attività e della loro salute. In particolare i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche croniche o con invalidità superiore al 74% possono usufruire di una sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
La Legge in commento prevede nuovi permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche. In particolare, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Per le persone non vedenti, non è applicabile l’equivalenza di invalidità prevista dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992.
Il diritto a tali permessi è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto dalle suddette patologie. In tal caso il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Sono esclusi da tale beneficio i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi.
La Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 ha fornito le istruzioni operative per accedere alle 10 ore aggiuntive, che dovranno essere fruite specificamente per visite mediche, esami strumentali, analisi di laboratorio o cure frequenti e possono essere utilizzate solo a ore intere, senza frazioni. Per queste ore non viene erogata la retribuzione ordinaria, ma un’indennità a carico dell’INPS, calcolata come l’indennità di malattia.
Per richiedere i permessi, il lavoratore pubblico e privato deve rivolgersi direttamente al proprio datore di lavoro, seguendo le procedure aziendali e/o dell’Amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti richiesti e allegando, oltre al verbale di invalidità, la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Dopo aver usufruito del permesso, il lavoratore deve consegnare l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria.
Le disposizioni introdotte con la Legge n. 106/2025 si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente come ad esempio i permessi lavorativi di cui alla Legge n. 104/1992.
La Legge n. 106/2025 rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità per conciliare salute e lavoro, in quanto rafforza il sistema di tutela per chi affronta patologie gravi, promuovendo nel contempo un approccio più attento alle esigenze della persona.
Avv. Franco Lepore
Presidente dell’Agenzia IURA
