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In breve

  • La presentazione della domanda del progetto di vita attraverso i canali INPS

    Nelle scorse settimane l’INPS ha diramato i messaggi n. 2550 e n. 2551, con i quali sono state fornite indicazioni in merito all’attivazione del servizio telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate all’elaborazione del progetto di vita. Il nuovo servizio è denominato “SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita”. La nuova procedura si inserisce nell’ambito della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha previsto un nuovo modello di presa in carico della persona con disabilità, fondato sulla valutazione multidimensionale e sulla predisposizione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. In particolare, la normativa riconosce alla persona con disabilità il diritto di richiedere l’elaborazione del proprio progetto di vita all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) competente per territorio, ovvero all’altro ente individuato dalla legislazione regionale. Con i messaggi in commento, l’INPS ha messo a disposizione dei cittadini un apposito servizio telematico che consente di trasmettere all’ATS competente l’istanza e la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento. È importante, pertanto, chiarire che l’INPS non elabora il progetto di vita. Il suo ruolo, attraverso il nuovo servizio, è quello di consentire la trasmissione telematica delle informazioni e della documentazione all’ente territorialmente competente, che sarà poi chiamato nel concreto ad avviare il procedimento e a svolgere la valutazione multidimensionale.   Chi può presentare l’istanza Possono presentare l’istanza per l’elaborazione del progetto di vita le persone che dispongono dei requisiti previsti dalla normativa e dalle indicazioni operative dell’INPS. In particolare, possono accedere alla procedura coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi alternativi: un certificato che attesti la condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024, nel quale sia presente almeno una delle seguenti condizioni:  invalidità civile superiore al 33%; residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o residuo perimetro binoculare inferiore al 10%; minorazione sensoriale dell’udito per sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In particolare, il deficit uditivo deve essere non inferiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 hertz nell’orecchio migliore acquisito entro il dodicesimo anno d’età; necessità di sostegno almeno di livello lieve ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 104/1992; per il minore: difficoltà persistenti a svolgere i compiti della propria età, o ipoacusia con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz; per i soggetti ultra-sessantasettenni: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età almeno di tipo lieve; una certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità.  una certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità.  La disciplina pertanto deve essere letta tenendo conto delle diverse modalità di accertamento previste dalla riforma e della necessità di coordinare le nuove certificazioni con quelle già rilasciate ai sensi della precedente normativa.   Chi può presentare la domanda L’istanza può essere presentata: dalla persona con disabilità; dal genitore, nel caso di persona minorenne; dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, quando ciò sia consentito dai poteri attribuiti con il provvedimento di nomina e siano stati correttamente attivati gli strumenti di delega previsti per l’accesso ai servizi telematici. In attesa del consolidamento del quadro normativo complessivo riguardante anche la riforma delle politiche in favore delle persone anziane, sono escluse dalla presentazione dell’istanza attraverso questa procedura le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti che percepiscono l’indennità di accompagnamento.   Come si presenta l’istanza attraverso l’INPS L’istanza può essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio “SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS. Il servizio è raggiungibile attraverso il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per disabili/invalidi/inabili” Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante la propria identità digitale, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS. La procedura telematica rappresenta quindi un ulteriore canale attraverso il quale la persona con disabilità può attivare il percorso previsto dalla riforma, senza che ciò comporti il trasferimento all’INPS della competenza relativa all’elaborazione del progetto.   Che cosa viene trasmesso all’ATS Con la presentazione dell’istanza, la persona con disabilità richiede e autorizza l’INPS a trasmettere all’ATS competente per il comune di residenza, ovvero all’altro ente individuato dalla normativa regionale, la documentazione necessaria all’avvio del procedimento. In particolare, vengono trasmessi il certificato definitivo attestante la condizione di disabilità, sia nella versione con i dati omissis sia nella versione integrale, le eventuali successive variazioni, il questionario WHODAS e i dati di contatto forniti dall’interessato. La trasmissione telematica dei dati costituisce uno degli elementi attraverso i quali la riforma intende superare la frammentazione delle informazioni tra i diversi soggetti pubblici coinvolti nella presa in carico della persona con disabilità. Una volta ricevuta la documentazione, sarà quindi l’ATS competente a contattare la persona interessata e ad avviare il procedimento per l’elaborazione del progetto di vita.   Il ruolo degli ATS Il servizio SISDA non è rivolto esclusivamente ai cittadini. Attraverso la medesima piattaforma, infatti, gli operatori degli ATS possono consultare le istanze di propria competenza e acquisire le informazioni e la documentazione necessarie per l’avvio del procedimento. Gli operatori possono visualizzare l’elenco delle persone che, nell’ambito territoriale di riferimento, hanno presentato l’istanza, nonché consultare le informazioni e i documenti disponibili. L’obiettivo è quello di favorire un collegamento più efficace tra la fase di presentazione dell’istanza e quella successiva, di competenza territoriale, nella quale deve essere svolta la valutazione multidimensionale.   La valutazione multidimensionale e l’elaborazione del progetto Una volta ricevuta la documentazione, l’ATS avvia il procedimento per la valutazione multidimensionale, coinvolgendo i diversi professionisti e i servizi competenti. La valutazione non dovrebbe limitarsi all’individuazione delle necessità sanitarie o assistenziali della persona, ma deve prendere in considerazione il suo funzionamento complessivo, i bisogni, le preferenze, le aspirazioni e gli obiettivi che Leggi tutto

  • ExpoAid 2026: “Io, persona di valore’’

    Dal 25 al 27 giugno il Palacongressi di Rimini ha ospitato l’evento “ExpoAid 2026: “Io, persona di valore”. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia hanno avuto l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi e riflettere sui temi della disabilità, dell’inclusione e della piena partecipazione alla vita sociale.  Il titolo scelto per questa edizione, “Io, persona di valore”, ha rappresentato un messaggio forte e chiaro: mettere al centro la persona, riconoscendone dignità, capacità, aspirazioni e diritti, superando ogni visione limitante della disabilità. L’evento si è confermato come uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alle politiche per la disabilità, all’innovazione sociale e alla promozione di una cultura inclusiva. ExpoAid non è stato soltanto uno spazio espositivo, ma un vero e proprio luogo di incontro tra istituzioni, associazioni, professionisti, famiglie, persone con disabilità e cittadini interessati ad approfondire le trasformazioni in atto nel sistema dei servizi e delle opportunità. Tra le principali finalità della manifestazione vi è stata quella di favorire il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nel mondo della disabilità, promuovendo la conoscenza delle buone pratiche già presenti sul territorio nazionale e incoraggiando la diffusione di modelli innovativi di inclusione. Un altro obiettivo fondamentale è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della comunità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Particolarmente ricco è stato il programma dei seminari, che ha affrontato numerosi temi di grande attualità. Esperti, rappresentanti istituzionali, ricercatori e operatori del settore hanno approfondito questioni legate al progetto di vita individuale, all’inclusione scolastica, all’inserimento lavorativo, all’accessibilità universale, al turismo accessibile, all’innovazione tecnologica e ai servizi territoriali. I seminari hanno offerto occasioni preziose di aggiornamento e confronto, mettendo in evidenza sia i risultati raggiunti sia le sfide ancora aperte per garantire pari opportunità e piena cittadinanza alle persone con disabilità. Grande attenzione è stata dedicata anche ai cambiamenti introdotti dalla riforma della disabilità e alle prospettive future dei servizi di sostegno. Numerosi interventi hanno sottolineato l’importanza di costruire percorsi personalizzati capaci di valorizzare le potenzialità di ogni individuo, superando modelli assistenziali ormai non più adeguati alle esigenze contemporanee.  Accanto ai momenti di approfondimento teorico, ExpoAid 2026 ha proposto un’ampia gamma di laboratori pratici e attività esperienziali. I laboratori hanno consentito ai partecipanti di conoscere direttamente strumenti, metodologie e progetti innovativi finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Attraverso esperienze concrete, dimostrazioni e attività partecipative, è stato possibile sperimentare nuove tecnologie assistive, percorsi di autonomia personale, iniziative educative e progetti di inclusione sociale. Le numerose Associazioni presenti, attraverso diversi stand, hanno illustrato le attività quotidianamente svolte in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Attraverso materiali informativi, testimonianze, incontri e dimostrazioni pratiche, le Associazioni hanno raccontato esperienze significative maturate nei diversi territori italiani. Gli stand hanno inoltre favorito la nascita di nuove relazioni e collaborazioni tra enti, operatori e cittadini. Molti visitatori hanno potuto raccogliere informazioni utili sui servizi disponibili, sulle opportunità formative e lavorative, sui progetti di inclusione sociale e sulle iniziative rivolte al tempo libero, allo sport e alla cultura. Questo contatto diretto ha contribuito a rendere ExpoAid non soltanto una vetrina di esperienze, ma anche un luogo concreto di partecipazione e costruzione di reti. ExpoAid 2026 si è concluso con un messaggio forte: l’inclusione non può limitarsi a dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in azioni concrete, servizi efficaci e opportunità reali di partecipazione. Ogni persona è portatrice di valore e una comunità realmente inclusiva si costruisce soltanto attraverso il riconoscimento, il rispetto e la partecipazione di tutti. Manifestazioni di questo tipo risultano fondamentali perché permettono di diffondere conoscenze, promuovere innovazione, favorire il confronto tra esperienze diverse e rafforzare la consapevolezza dei diritti delle persone con disabilità.   A cura del Presidente dell’Agenzia IURA Avv. Franco Lepore

  • Avvio della terza fase sperimentale della riforma della disabilità.

    Con l’emanazione del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, il 1° marzo è partita la terza fase di sperimentazione della riforma della disabilità. In particolare la fase sperimentale già in atto in 20 province è stata estesa alle seguenti ulteriori 40 province: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia. Si precisa che attualmente il procedimento per la valutazione di base potrà essere avviato nelle suddette province esclusivamente con la presentazione del nuovo certificato medico introduttivo che non dovrà essere più completato dalla domanda amministrativa attraverso i Patronati. In queste nuove province la fase sperimentale riguarderà esclusivamente tre patologie: autismo, sclerosi multipla, diabete mellito di tipo 2. Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 ha portato anche un’altra novità in merito alla composizione delle Commissioni Mediche. Pertanto si riepiloga di seguito la composizione delle Unità di Valutazione di Base. UVB per la valutazione di persone con disabilità maggiorenni: un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; un medico nominato dall’INPS; un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. UVB per la valutazione di persone con disabilità minorenni: un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; un medico nominato dall’INPS; un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS); una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale doppio. Le Unità di Valutazione di base potranno essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Nel caso non sia disponibile un medico con le suddette specializzazioni, l’INPS potrà nominare, come Presidente, un medico che abbia svolto per almeno un anno attività in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. Da oggi le province coinvolte nella sperimentazione saranno pertanto 60, un campione significativo che consentirà di monitorare attentamente la procedura per l’accertamento della valutazione di base che entrerà a regime, salvo proroghe, il 1° gennaio 2027. A cura dell’Avv. Franco Lepore, Presidente dell’Agenzia IURA

  • Un’importante sentenza europea in tema di caregiver

    Il caregiver è la persona che presta assistenza a un’altra che, per ragioni di età, malattia o disabilità, non è in grado di provvedere autonomamente a sé stessa. Si distinguono due figure: il caregiver formale, cioè un operatore professionale assunto o incaricato con mansioni assistenziali, e il caregiver informale o familiare, ovvero il coniuge, convivente, parente o affine che presta gratuitamente e in via continuativa assistenza a un familiare in condizione di grave disabilità. L’assistenza del caregiver non si limita alle cure materiali (alimentazione, igiene, mobilità), ma si estende al coordinamento delle terapie, alla gestione dei rapporti con i servizi sanitari e sociali, fino al sostegno psicologico e alla mediazione nelle relazioni quotidiane. È dunque una funzione cruciale, che però in Italia continua a poggiare in gran parte sul sacrificio individuale, con un impatto significativo in termini di salute psicofisica, tempo e opportunità professionali. L’ordinamento italiano non dispone ancora di una legge organica sul caregiver familiare, ma una serie di norme settoriali hanno progressivamente riconosciuto questa figura. Una prima definizione giuridica di caregiver familiare è stata introdotta con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 254-256, che lo qualifica come colui che «assiste e si prende cura, gratuitamente e in modo continuativo, di un coniuge, convivente, familiare o affine entro il secondo grado» affetto da grave disabilità certificata. Inoltre il provvedimento ha istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Successivamente l’art. 39 del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, nell’ambito della riforma del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha ribadito il riconoscimento del caregiver familiare e ha affidato a Regioni ed enti locali la predisposizione di misure di supporto. In assenza di una disciplina nazionale organica, diverse Regioni hanno legiferato autonomamente. Le misure variano da Regione a Regione: contributi economici, servizi di sollievo, formazione, sportelli di ascolto, accompagnamento psicologico. Tuttavia questa frammentazione normativa sta generando disuguaglianze territoriali. A livello europeo, un passaggio epocale è arrivato con la sentenza C-38/2024, depositata l’11 settembre 2025 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La pronuncia ha stabilito che gli accomodamenti ragionevoli previsti dalla Direttiva 2000/78/CE a tutela delle persone con disabilità devono applicarsi anche al lavoratore che, pur non essendo in condizione di disabilità, si sente svantaggiato sul lavoro a causa del ruolo di caregiver. A tal proposito si ricorda che, secondo l’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, devono intendersi come accomodamenti ragionevoli le modifiche o adattamenti “necessari ed appropriati” che, senza imporre un onere sproporzionato al datore di lavoro, permettono di garantire la parità di trattamento. In buona sostanza, la sentenza europea precisa che i soggetti che assistono una persona con disabilità possono far valere in giudizio il principio del divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, mentre il datore di lavoro di tale caregiver è tenuto ad adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari alla conciliazione dell’attività di assistenza con quella lavorativa. Di conseguenza, un datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente l’adozione di accomodamenti ragionevoli richiesti dal lavoratore caregiver (es. flessibilità di orario, turni stabili, lavoro agile, permessi aggiuntivi) rischia di incorrere in un comportamento discriminatorio basato sulla disabilità. Tale rifiuto è lecito solo se l’adattamento comporta un onere sproporzionato per l’Azienda. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è molto importante, in quanto estende la tutela antidiscriminatoria ai caregiver, introduce un obbligo di gestione inclusiva, stimola riforme nazionali e rafforza i diritti rivendicabili in giudizio. Il riconoscimento giuridico del caregiver in Italia è ancora incompleto, frammentato tra norme nazionali, leggi regionali e prassi amministrative. La recente sentenza della Corte di Giustizia europea segna però un cambio di paradigma: la cura non è più solo un fatto privato, ma una responsabilità sociale che richiede adattamenti ragionevoli anche nel mondo del lavoro. Se finora il caregiver era visto soprattutto come una risorsa familiare da sostenere con misure assistenziali, oggi diventa anche un soggetto titolare di diritti. Un riconoscimento che potrebbe finalmente aprire la strada a una legge nazionale organica, capace di garantire ai caregiver uniformità e pari dignità su tutto il territorio nazionale. Avv. Franco Lepore Presidente dell’Agenzia IURA Fonti Legge 27 dicembre 2017, n. 205 D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 Sentenza C-38/2024, depositata l’11 settembre 2025 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Iura te lo dice

  • Revisione invalidità – invio documentazione sanitaria

    Sono in possesso di un verbale di invalidità che prevede una revisione fra poco più di tre mesi. Ho ricevuto una comunicazione di INPS che mi chiede di inviare documentazione sanitaria entro 40 giorni perché la mia posizione possa essere confermata. La richiesta mi sorprende e mi disorienta un po’. Spero di riuscire ad inviare in tempo la documentazione, ma se non ci riesco cosa succede? Lei si è imbattuto nelle procedure che INPS ha attivato dal 2022 nel caso di verbali di invalidità o cecità o handicap in cui sia espressamente prevista la rivedibilità. Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate. Il cittadino riceve una comunicazione con l’invito a inviare, “entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera”, la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” disponibile nel sito INPS. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente INPS procede a fissare la visita di revisione “in presenza”. Qualora INPS non possa procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta (alla quale è comunque sempre opportuno presentarsi con idonea documentazione sanitaria). In questo caso la persona riceve l’invito a presentarsi presso l’INPS competente per territorio. Nel suo caso cosa può fare se non riesce a reperire la documentazione sanitaria specialistica entro i 40 giorni? Può usare il tempo successivo per ottenerla e poi presentarla durante la visita a cui sarà convocato. Va anche detto che se dovesse entrare in possesso della documentazione sanitaria dopo i 40 giorni, può comunque procedere all’allegazione. In questo modo viene comunque archiviata e può essere usata ai fini della valutazione, poiché presente nel suo profilo personale presso INPS. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Congedo retribuito biennale – convivenza nello stesso stabile

    Sto tentando di ottenere la concessione del congedo straordinario biennale retribuito previsto per l’assistenza a familiari con grave disabilità. Mi può essere molto utile per stare più vicino a mia madre, ormai vedova che vive sola pur nella mia stessa città. Ci avevo già provato alcuni anni fa ma mi era stato rigettato perché abbiamo una differente residenza. Di recente ho letto in un social che sarebbero cambiate le regole e che la comune residenza non sarebbe più necessaria per presentare la domanda. Cosa c’è di vero? Social e molti siti web non sono una buona fonte. Le disposizioni in materia di congedi straordinari, pur essendo state leggermente modificate nel 2022, restano piuttosto rigide rispetto al requisito della convivenza che resta vincolante in tutti i casi, escluso quello di assistenza prestata dai genitori verso i figli. La coabitazione la si dimostra o con la comune residenza, o con il trasferimento della dimora, anche temporanea, in una abitazione comune. Eccezionalmente la domanda di congedo straordinario può essere accolta, per legge, anche a fronte dell’autodichiarazione dell’interessato in cui attesta di avere attivato il cambio di residenza o dimora temporanea. La coabitazione deve comunque sussistere nel momento in cui inizia l’effettiva fruizione del congedo. Esiste anche un’altra eccezione favorevole in cui tale condizione è soddisfatta: è il caso in cui la dimora abituale del lavoratore e del familiare da assistere siano nello stesso stabile ma non nello stesso interno come ad esempio due appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico. È utile ricordare che per la concessione del congedo biennale i criteri di concessione sono differenti e più restrittivi rispetto ai cosiddetti “permessi 104”. Per questi ultimi infatti non è prevista la convivenza o la coabitazione. Inoltre gli stessi potenziali beneficiari sono individuati in modo differente. In conclusione: non è detto che se si ha diritto ai permessi lavorativi sussistano anche le condizioni per ottenere anche i congedi biennali retribuiti. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Part-time – concessione – priorità

    Ho sempre maggiori difficoltà a conciliare il mio orario di lavoro con le necessità di assistenza a mia moglie che è affetta da una patologia ingravescente che comporta gravi limitazioni. Ho già esaurito il congedo retribuito, uso i permessi ma non sono sufficienti. L’ultima possibilità che mi rimane è il ricorso al part-time. Dopo una prima interlocuzione il datore di lavoro non sembra disposta a concedermelo; sarei il primo caso in azienda. Per ora la richiesta è in sospeso in attesa di valutazioni. Nel frattempo però vorrei capire se ne ho diritto o meno. In questo caso la concessione del part-time non è un diritto. Attualmente è previsto solo un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 8, decreto legislativo 81/2015). Fra l’altro la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è contemplata solo in due casi. Il primo nel caso di “patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (…), che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (…)”. L’opportunità è estesa alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Il secondo caso in cui viene concessa la priorità è per il lavoratore o la lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con grave disabilità. Priorità significa solo una precedenza, una valutazione di maggior favore, una precedenza nel caso vi sia una pluralità di richieste. Ma non significa un diritto soggettivo e certo al quale l’azienda o l’amministrazione debbano conformarsi. Annotiamo per completezza che invece per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, non c’è solo priorità nella concessione del passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, ma esiste un vero e proprio diritto che è stato sancito dall’articolo 8 del decreto legislativo 81 del 2015. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Neomaggiorenni – indennità di accompagnamento

    Mio figlio sta per compiere la maggiore età. Ormai da molti anni riceve l’indennità di accompagnamento e nel suo verbale non sono previste revisioni. Cambia qualcosa nel momento in cui diventa maggiorenne? Cosa dobbiamo fare? Gli verrà data anche la pensione o gli verrà sospesa l’indennità di accompagnamento? Partiamo dalla premessa normativa ormai datata di dieci anni. L’articolo 25 della legge 114/2014 ha introdotto alcune misure di “Semplificazione per i soggetti con invalidità”. Fra queste ricordiamo come sia sancito l’importante principio che mentre si attende l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i verbali (invalidità, cecità, sordità, handicap legge 104/1992) in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ancora: viene fissato a chiare lettere il principio che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS. È l’Istituto che convoca a visita, non è necessario che la richieda il cittadino. Venendo ai neomaggiorenni, la legge 114/2014, ai commi 5 e 6, indica procedimenti differenti da quelli previgenti per i titolari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento e comunicazione. L’innovazione più rilevante della legge 114/2014 è per i minori titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione (sordi). In precedenza per poter ottenere la concessione anche della pensione, al compimento della maggiore età era richiesta una nuova visita di accertamento che doveva essere richiesta dall’interessato. Dopo la legge 114 la concessione anche della pensione (e delle maggiorazioni) è possibile anche senza una nuova visita di accertamento. È sufficiente, al compimento della maggiore età, presentare una dichiarazione sulla situazione socio-economica dell’interessato. La si redige su un modulo (AP70, non particolarmente complesso) e la si trasmette all’INPS. L’operazione può essere effettuata online tramite il sistema MyINPS quindi con accesso SPID o CIE. Se il modulo AP70 è validamente compilato, all’interessato verranno erogate oltre all’indennità, la pensione e l’eventuale maggiorazione. Sei mesi prima del compimento della maggiore età i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione vengono informati da INPS delle procedure e invitati alla trasmissione del modello AP70. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

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  • Assistenza scolastica: un freno dal Consiglio di Stato?
  • Quando andrò in pensione?
  • Superare i limiti reddituali per la pensione: che fare?
  • Dalle discriminazioni ci si può difendere?
  • Caregiver familiari: dopo anni di attesa sarà la volta buona?

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