Lavoratori fragili, assenze e lavoro agile

8 Agosto 2021

Come si ricorderà già nel marzo 2020 era stata prevista a favore dei lavoratori “fragili” la possibilità, vista la situazione pandemica, che le assenze dal servizio fossero equiparate al ricovero ospedaliero.
Gli interessati erano coloro che si trovassero in unna condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché i lavoratore con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
Il riferimento esatto è l’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020.
Successivamente il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera ma precisando anche che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.
Dal 1 luglio, quindi, quella opportunità non è più ammessa.
La situazione è stata ribadita dal recente messaggio INPS 2842 del 6 agosto 2021.
Rileva INPS come non siano “previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.”
Nella sostanza: fino al 31 ottobre è previsto il solo lavoro agile e non più l’equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero. Questo rappresenta un elemento di maggiormente incisivo nella richiesta dal lavoro agile da parte di lavoratori “fragili” (non già dei loro congiunti).

Approfondimenti
Messaggio INPS 2842 del6 agosto 2021