9 Marzo 2022
La circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022, rivede le precedenti indicazione in materia di permessi (legge 104/2001) e congedi (decreto legislativo 151/2001) a favore dei parenti dei lavoratori in regime di unione civile. L’indicazione è cogente per i lavoratori del comparto privato assicurati INPS.
L’unione civile fra persone dello stesso sesso è regolamentata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 che disciplina anche le convivenze di fatto (persone di sesso diverso).
Quella norma fissa un principio: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Ma la legge 76/2016 precisa anche che “la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge […]”. La legge 104/1992 e il decreto legislativo 151/2001 che prevedono rispettivamente permessi e congedi, non erano richiamati in quella norma.
Forse per questo motivo al momento di adeguare le disposizioni su quelle agevolazioni anche in forza di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 213/2016), INPS, in modo condiviso con il Ministero del lavoro, aveva adottato l’orientamento per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità. Lo aveva precisato nella circolare 27 febbraio 2017, n. 38.
Da quella circolare per i casi di unione civile era previsto quindi:
- la concessione dei permessi e dei congedi per assistere l’unito civilmente con disabilità grave;
- l’esclusione dei permessi e congedi per assistere i parenti dell’unito civilmente che fossero riconosciuti con disabilità grave, come pure per essi di assistere colui che è unito civilmente con un loro parente (di primo e secondo grado e, in alcuni casi di terzo grado).
La nuova circolare interviene proprio su questo secondo aspetto spiegando anche i presupposti: su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene sottolineata la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.
L’orientamento seguito finora, infatti, seppure attuativo di una norma nazionale, sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216).
Conseguentemente la circolare INPS 36/2022 equipara integralmente il trattamento riservato nel caso di matrimonio al caso di unione civile, superando la precedente limitazione. Quindi se nel caso del matrimonio i permessi sono concessi anche per l’assistenza ai parenti del coniuge (affini) o per essere da essi assistiti, lo stesso avviene nell’ipotesi di unione civile.
Lo stesso principio è applicato alla concessione dei congedi biennali retribuiti (art. 42, comma 5, decreto legislativo 151/2001). In questo caso è opportuno ricordare che la loro concessione avviene secondo criteri differenti da quelli previsti dai permessi.
Si segue l’ordine di priorità. Quello nuovo per INPS è il seguente:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Come si potrà notare di norma (salvo per l’assistenza ai figli) è strettamente obbligatoria la convivenza.
Convivenze di fatto
La circolare 36 del 7 marzo 2022 nulla innova rispetto a quanto già previsto dall’INPS per le convivenze di fatto a proposito di permessi e congedi.
I «conviventi di fatto» sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abbiano provveduto ai relativi adempimenti di “registrazione” presso il Comune di residenza.
Rimangono quindi vigenti per gli assicurati INPS le indicazioni previste nella circolare 38 del 2017 e quindi:
- hanno diritto ai permessi ex legge 104/1992 per assistere il “partner”;
- non hanno diritto ai congedi retribuiti ex art. 42, decreto legislativo 151/2001;
- i parenti del partner non sono considerati affini e quindi non possono fruire di permessi e congedi per assistere la persona con disabilità. (Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)
Per approfondimenti
Circolare INPS 7 marzo 2022, n. 36 “Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti.”
Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38 “Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.”