Bonus 75% barriere architettoniche: ulteriori restrizioni

30 Marzo 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (29 marzo 2024) il decreto legge n. 39 che interviene sulle agevolazioni fiscali note come bonus 110% e bonus 75% sulle opere di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Il particolare sul secondo bonus le restrizioni introdotte appaiono particolarmente significative rispetto a quanto previsto finora.
Viene infatti soppressa, dall’entrata in vigore del decreto dunque dalla sua pubblicazione in Gazzetta, l’opportunità di giovare, in alternativa alla detrazione fiscale, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Si trattava di due opzioni particolarmente utili in particolare per i nuclei a basso reddito o incapienti, o con scarse possibilità economiche, perché evitavano agli interessanti di anticipare cifre anche molto significative. Va anche considerato che quella leva (lo sconto o la cessione del credito) era utile a convincere i condomini ad intervenire nelle parti comuni.
Il decreto passa ora all’esame delle Camere per la conversione in legge con possibili modificazioni, ma le disposizioni in esso contenute sono già in vigore.

La cronologia

Merita di essere ripercorsa cronologicamente la vicenda del bonus 75% sulle opere di eliminazione delle barriere architettoniche.

1. In origine il bonus 110% – relativo agli interventi di efficientamento energetico – ammetteva anche opere di eliminazione di barriere architettoniche, ma questi interventi venivano riconosciuti meritevoli di agevolazione sono se “trainati” cioè se parte di una spesa più complessiva mirata alla qualificazione energetica dell’edificio.

2. Una norma di fine 2021 (art. 1, comma 42, lett. a), legge 30 dicembre 2021, n. 234) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il noto “bonus barriere” che ammette la possibilità di detrarre il 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni e nelle parti comuni degli edifici. Il novero delle opere ammesse è estremamente ampio. In alternativa alla detrazione sono ammessi la cessione del credito o lo sconto in fattura.

3. A fronte di evidenti usi distorsivi e insostenibili di queste agevolazioni nel 2023 (articolo 3, decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212) viene drasticamente ridotta la possibilità di accesso alle agevolazioni. Innanzitutto le opere ammesse sono esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non quindi altri interventi. Inoltre lo sconto in fattura o la cessione del credito sono ammessi solo per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa oppure alle persone fisiche per gli interventi sull’abitazione principale di cui siano proprietari o abbiano diritto reale di godimento, a condizione che non dispongano di un reddito superiore a 15.000 euro. Il limite reddituale non si applica nel caso in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità (legge 104/1992, art. 3).

4. Arrivando ad oggi, cioè all’ultimo decreto legge (34/2024), viene soppressa la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. In modo residuale viene mantenuta questa possibilità solo per nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto, “a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.”

Le attuali agevolazioni

Al netto della ricostruzione cronologica, riassumiamo ora che cos’è possibile oggi, dunque qual è il quadro delle agevolazioni ancora possibili.

Quali opere? Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

In quali edifici? Edifici già esistenti (non, quindi, quelli di nuova realizzazione); per le persone fisiche siano abitazione principale di cui siano proprietari o abbiano diritto reale di godimento. Per i condomini: che siano a prevalente destinazione abitativa (non uffici, negozi, servizi).

Quali agevolazioni? D’ora in poi solo detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta che deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Non è più ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Con quali limiti di spesa? È fissato un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione. Ne riportiamo la distinzione (letterale) che è ancora valida:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Altre condizioni? Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche); l’effettivo rispetto degli standard di accessibilità dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato (progettista solitamente) con una specifica dichiarazione. (Carlo Giacobini, direttore di Agenzia Iura)

Fonti e approfondimenti

decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (articolo 1)
decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (articolo 3)
decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (articolo 2)
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 119 ter)