20 Maggio 2025
Nei giorni dell’8 e 9 giugno 2025 i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi su 5 quesiti referendari, nonché, in alcuni territori, in merito alle consultazioni amministrative.
Ed è proprio sulla modalità di sottoscrizione delle candidature alle consultazioni elettorali che il Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le persone con disabilità. A tal proposito occorre premettere che, con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108 (”Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”) e dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, nella parte in cui non consentono
all’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.
Recentemente il Ministero dell’interno ha diramato la Circolare n. 17/2025 del 20 marzo 2025, la quale, in attuazione del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, nel richiamare il contenuto della pronuncia della Consulta, afferma che la sentenza, pur riferendosi alla sola fattispecie della sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni regionali, non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito, tenuto conto che ogni aggravio procedimentale irragionevole e sproporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale, in violazione del principio personalista (art. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) nonché dei diritti politici delle persone vulnerabili (artt. 48 e 49 Cost.).
Pertanto, pur nella perdurante vigenza del principio generale di non applicabilità delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale in materia elettorale, la Circolare ministeriale ricorda che, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità di cui all’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano).
Inoltre la Circolare ministeriale ribadisce che, ai sensi dell’art, 4, comma 2, del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Infine si rammenta che l’art. 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, ha istituito un fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per la raccolta delle sottoscrizioni relative alle iniziative referendarie. L’utilizzo di tale piattaforma è stato esteso anche alla raccolta delle firme necessarie per i progetti di legge di iniziativa popolare e per i referendum di cui all’art. 138 Cost.
In conclusione, grazie al Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, ora le persone con disabilità hanno la possibilità di utilizzare la firma digitale anche per le sottoscrizioni funzionali all’ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali, nel pieno rispetto dei diritti politici e dei principi di uguaglianza e pari opportunità.
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