7 Aprile 2025
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha varato una procedura straordinaria per garantire, su richiesta delle famiglie, la continuità didattica anche attraverso i docenti di sostegno a tempo determinato.
In particolare, il Ministero ha attuato quanto previsto dall’art. 14, commi 3 e 3 bis, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.
L’obiettivo principale delle nuove disposizioni è quello di garantire stabilità agli alunni con disabilità, permettendo, in caso di richiesta delle famiglie e in presenza di precise condizioni, la conferma del docente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 sullo stesso posto.
La nuova procedura è contenuta nel Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.
Il provvedimento introduce una misura straordinaria per garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 e rappresenta un caso eccezionale nella gestione delle supplenze, in quanto prevede una precedenza assoluta per i docenti già in servizio, subordinandola alla richiesta delle famiglie. In particolare, per poter accedere alla procedura di riconferma, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni fondamentali: richiesta della famiglia e verifica della sussistenza delle condizioni da parte del Dirigente Scolastico; disponibilità del posto per l’anno scolastico successivo; accertamento del diritto alla nomina da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
La procedura per la riconferma dei supplenti di sostegno è contraddistinta dalle seguenti fasi.
Entro il 31 maggio 2025 le famiglie possono presentare richiesta di continuità per il docente di sostegno.
Il Dirigente Scolastico valuta la richiesta e la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe.
Entro il 15 giugno 2025 il Dirigente Scolastico comunica l’esito dell’istruttoria all’Ufficio Scolastico Territoriale, alla famiglia e al docente interessato.
Successivamente, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, il docente deve esprimere la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
Entro il 31 agosto 2025 l’Ufficio Scolastico Territoriale, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e dispone l’eventuale conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di assegnazione delle supplenze. I docenti confermati non partecipano alla procedura di assegnazione degli incarichi a tempo determinato, comprese eventuali chiamate tramite interpello.
Il Decreto ministeriale si applica ai seguenti insegnanti di sostegno: docenti in possesso del titolo di specializzazione; docenti non specializzati che abbiano svolto servizio sul posto di sostegno nel 2024/2025 e siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del relativo grado; docenti non specializzati individuati tramite scorrimento delle graduatorie incrociate di sostegno (GAE e GPS).
Si evidenzia che i docenti in possesso di una specializzazione sul sostegno a seguito di un percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) hanno maggiori possibilità di conferma e stabilizzazione nel ruolo di docente di sostegno. Difatti il Decreto Ministeriale n. 32/2025 riconosce priorità ai docenti specializzati, valorizzando il percorso di formazione svolto attraverso il TFA.
La procedura in commento si applica esclusivamente ai docenti con incarichi annuali su posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2025; si può applicare anche per posti disponibili fino al 30 giugno 2025, poiché resisi tali entro il 31 dicembre 2024. Non rientrano nella procedura le supplenze temporanee, anche se fino al termine delle lezioni.
Infine si precisa che la norma riveste un carattere di eccezionalità e quindi non è applicabile in casi simili per analogia, dato l’espresso divieto dell’articolo 14 delle disposizioni premesse al Codice Civile. Il provvedimento si applica esclusivamente per questo anno scolastico.
Fonti
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71;