19 Giugno 2025
Nel contesto di una società sempre più inclusiva, i diritti dei passeggeri con disabilità rappresentano un tema di cruciale importanza. Oggi viaggiare, sia per necessità che per piacere, dovrebbe essere un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, ma nella realtà non è sempre così semplice.
Negli ultimi anni, anche grazie a normative lungimiranti, sono aumentati i passeggeri con disabilità che decidono di affrontare un viaggio in totale autonomia. Questo è stato possibile grazie all’aumento dell’accessibilità dei mezzi di trasporto, stazioni, aeroporti, porti e terminal, nonché all’organizzazione di un’assistenza dedicata. Pertanto ci pare opportuno illustrare cosa prevedono attualmente le norme in tema di assistenza alle persone con disabilità in Europa.
Preliminarmente ricordiamo che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all’art. 20, stabilisce che gli Stati Parti devono adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile.
In tema di trasporti è molto frequente trovare normative nazionali e internazionali frammentarie, talvolta con contraddizioni o di soluzioni applicative differenti per fattispecie simili. Pertanto negli scorsi anni l’Unione Europea ha emanato alcuni Regolamenti per armonizzare e coordinare la materia dei trasporti nei Paesi comunitari. Elenchiamo di seguito i Regolamenti più importanti:
- Regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Regolamento UE n. 782/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Regolamento UE n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
- Regolamento UE n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri effettuato con autobus.
Tutti questi Regolamenti prevedono una serie di tutele specifiche per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Ma quali sono effettivamente le persone tutelate dai provvedimenti europei? Sul punto i Regolamenti comunitari contengono definizioni sostanzialmente simili. In particolare, per passeggero con disabilità o passeggero a mobilità ridotta (PRM) si intende, qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.
I Regolamenti disciplinano concretamente tutti gli aspetti del viaggio, a seconda della tipologia del trasporto, specificando nel dettaglio i doveri degli enti che gestiscono i servizi, nonché i diritti e doveri dei passeggeri. In particolare i provvedimenti comunitari prevedono in generale alcune azioni che sono sostanzialmente comuni per tutti i sistemi di trasporto: divieto di trattamento discriminatorio nei confronti dei PRM per motivi connessi alla disabilità; possibilità di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un PRM, ma solo per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza o se le caratteristiche dell’infrastruttura o del veicolo rendono fisicamente impossibile il trasporto; obbligo per le aziende di trasporto di fornire ai PRM assistenza specifica gratuita sia presso le infrastrutture che a bordo dei veicoli; doveri a cui devono ottemperare i PRM per aver diritto all’assistenza; obbligo per le aziende di trasporto di garantire standard di qualità per il servizio di assistenza fornito ai PRM; obbligo per le aziende di trasporto di provvedere alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, con riferimento alle esigenze specifiche dei PRM; diritto all’informazione per i passeggeri, prima e durante il viaggio,se possibile in formato accessibile; possibilità di richiedere un risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità dei PRM durante il trasporto.
Vediamo di seguito cosa è previsto per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta per ogni singolo sistema di trasporto.
Il viaggio in aereo (Regolamento CE n. 1107/2006)
Il Regolamento si applica ai viaggi aerei commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l’aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro.
Nelle premesse del provvedimento comunitario viene chiarito che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri passeggeri, avendo gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. L’assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall’aeroporto o dal vettore aereo coinvolto. Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell’ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il Regolamento o di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Il rifiuto di una prenotazione può avvenire esclusivamente per motivi di sicurezza o se le dimensioni dell’aeromobile rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto. In tal caso il vettore aereo deve compiere sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile alla persona in questione. Il vettore aereo può esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
Il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all’interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il suo controllo diretto sia all’interno che all’esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente comunicare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza. I punti di arrivo e partenza sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto. Nel contempo devonoessere messe a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che i vettori aerei applicano al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto. Sui siti web degli aeroporti è presente di solito una sezione dedicata ai PRM, con tutte le informazioni utili per usufruire degli spazi e dei servizi aeroportuali.
I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le richieste di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri in cui si applica il Regolamento, compresa la vendita per telefono o via Internet.
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza, in modo che il passeggero possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state comunicate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo. Tale comunicazione deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo. Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane guida, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta debita comunicazione, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano. In ogni caso, in presenza di comunicazione non tempestiva, il gestore deve compiere comunque tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza necessaria durante le operazioni d’imbarco o di sbarco. In particolare l’assistenza è rivolta alle persone con disabilità e a mobilità ridotta per consentire loro di: comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal; spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione; adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli; procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza; imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere; riporre e recuperare il bagaglio a bordo; procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile; sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali; procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato; prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche; recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.
In base a prassi consolidate, le persone con disabilità e a mobilità ridotta vengono imbarcate per prime e sbarcate per ultime. La compagnia è tenuta inoltre a fare ogni sforzo ragionevole per attribuire alla persona con specifiche esigenze e al suo accompagnatore posti a sedere vicini. Per ragioni di sicurezza, la batteria delle carrozzine elettriche è soggetta a regole particolari per l’accettazione.
I vettori aerei e i gestori aeroportuali assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell’handicap motorio. Inoltre i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull’uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, organizzando altresì corsi di aggiornamento in materia.
Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del Regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. L’Italia ha individuato l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) come responsabile nazionale dell’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni previste per le finalità perseguite dal Regolamento.
La persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta che riscontra una violazione del Regolamento può richiamare sulla questione l’attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Qualora il passeggero non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti un’infrazione possono essere presentati presso gli organismi designati dagli Stati Membri, i quali stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del Regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Sono fattispecie sanzionabili: il rifiuto di prenotazione, il rifiuto d’imbarco, il diniego di rimborso o di volo alternativo, la mancata designazione in modo chiaro dei punti di partenza e di arrivo delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, la violazione degli obblighi d’informazione, la mancata assistenza da parte dei vettori aerei o dei gestori aeroportuali, il mancato adempimento degli obblighi di formazione del personale.
Il viaggio in treno (Regolamento UE n. 782/2021)
Il Regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari licenza.
Nelle premesse del provvedimento comunitario viene precisato che i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri devono andare a vantaggio di tutti i cittadini. Pertanto anche Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono tener conto delle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta onde garantire che tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile siano resi accessibili, eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono stabilire norme di accesso non discriminatorie. Le prenotazioni e i biglietti devono essere offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi a quanto previsto dall’Atto Europeo sull’Accessibilità.
Un’impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta o chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi alle norme di accesso. Inoltre è possibile portare con sè un cane d’assistenza, ma in questo caso si raccomanda di informarsi sulla normativa locale.
L’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator devono fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile, informandole altresì in merito ai servizi offerti a bordo. Solitamente consultando il sito web o l’App di una impresa ferroviaria e scegliendo il treno di proprio interesse, vengono fornite informazioni sull’accessibilità dello stesso. Per assicurare ai passeggeri con menomazioni sensoriali un’informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Inoltre tutti i sistemi e servizi informativi (Info Point, Call center, pagine web, brochure) dovrebbero essere accessibili alle diverse tipologie di passeggeri con disabilità, prestando particolare attenzione ai clienti con disabilità visiva e uditiva.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.
In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione deve fornire gratuitamente l’assistenza necessaria all’interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso. Le imprese ferroviarie devono fornire gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno nonché per salire e scendere dal treno. L’assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o a mobilità ridotta per permetterle l’accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri qualora l’ampiezza della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.
Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator devono cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta in base a criteri specifici. L’assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti o i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche. In assenza di notifica, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta per poter viaggiare. Alle persone con specifiche esigenze è consentito viaggiare con l’assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali. L’assistente può viaggiare con una tariffa speciale e, se del caso, gratuitamente, ed essere seduto, ove possibile.
I servizi di assistenza a terra e a bordo per le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono essere così suddivisi: il gestore dell’infrastruttura )in Italia RFI) si occupa dell’assistenza in tutti gli spostamenti interni alla stazione; l’impresa ferroviaria si occupa dell’assistenza a bordo del treno.
Anche quando la persona con disabilità o a mobilità ridotta sa che il treno e le stazioni di suo interesse sono per lui accessibili in totale autonomia, si consiglia comunque di segnalare la sua intenzione di viaggio al servizio di assistenza poichè, in caso di imprevisti o emergenze, è importante che il capotreno sia informato della presenza a bordo di una persona con specifiche esigenze da assistere o evacuare.
Senza pregiudizio delle competenze di altri enti per le aree situate al di fuori dei locali della stazione ferroviaria, il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato designa, all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza. L’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un’ora stabilita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l’orario di partenza pubblicato o l’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un’ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o dell’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.
Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, oppure lo smarrimento o la lesioni di cani da assistenza, gli stessi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento o lesione, e corrispondono un risarcimento senza indebito ritardo. In questi casi le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono rapidamente ogni ragionevole sforzo per fornire temporaneamente le attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza sostitutivi immediatamente necessari al passeggero.
Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator, quando vendono i biglietti per viaggi ferroviari, informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su di loro incombono. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo del treno dei dati necessari per contattare l’organismo responsabile per l’applicazione del Regolamento.
Gli Stati membri devono stabilire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del Regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione.
Il Regolamento UE n. 782/2021 disciplina le regole per il trasporto ferroviario nazionale e internazionale. Per quanto riguarda invece i servizi ferroviari di carattere regionale si precisa che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con proprie delibere, regola le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto ferroviario regionale in diversi ambiti, tra cui l’accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico.
Il viaggio in nave (Regolamento UE n. 1177/2010)
Il regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
Nelle premesse del provvedimento comunitario si afferma che è opportuno garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini.
Nella progettazione di porti e terminali nuovi, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi responsabili dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare per quanto concerne l’accessibilità, prestando particolare attenzione alle esigenze che discendono dal principio della «progettazione per tutti». I vettori dovrebbero tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi da passeggeri.
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. In via eccezionale, il rifiuto può essere giustificato per osservare obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell’Unione o nazionale ovvero ai fini dell’osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, nonchè qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell’infrastruttura e dell’attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili. In ogni caso, qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.
Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri. Qualora sia strettamente necessario, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l’accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.
i vettori e gli operatori turistici, nelle rispettive aree di competenza, forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l’assistenza nei porti, anche durante l’imbarco e lo sbarco, e a bordo delle navi. L’assistenza va adattata, se possibile, alle esigenze individuali della persona con disabilità o della persona a mobilità ridotta.
Parimenti i vettori e gli operatori dei terminali, nelle rispettive aree di competenza, forniscono alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l’assistenza, a condizione che il vettore o l’operatore del terminale è informato, con ogni mezzo disponibile, anche per via elettronica o via SMS, della necessità di assistenza della persona almeno quarantotto ore prima che l’assistenza stessa si renda necessaria, a meno che il passeggero e il vettore o l’operatore del terminale non concordino un periodo più breve. Inoltre la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si deve presentare personalmente al porto o nel luogo convenuto a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre sessanta minuti l’orario d’imbarco pubblicato. Qualora non sia stato stabilito un orario d’imbarco, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si deve presentare almeno sessanta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato, a meno che il passeggero e il vettore o l’operatore del terminale non concordino un periodo più breve. Le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento. In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali compiono comunque ogni sforzo ragionevole per garantire che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave.
I vettori e gli operatori dei terminali designano un punto all’interno o all’esterno del terminale portuale presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo al terminale portuale e all’assistenza fornita in formati accessibili.
Le procedure di assistenza e le misure necessarie rivolte alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dovrebbero consentire di: comunicare il loro arrivo in un terminale portuale o, se possibile, un porto e la loro richiesta di assistenza; spostarsi dal punto di ingresso al banco dell’accettazione (se esiste) o alla nave; adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario; procedere dal banco dell’accettazione, se esiste, alla nave, attraverso i controlli per l’emigrazione e la sicurezza; imbarcarsi sulla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore; riporre e recuperare il bagaglio a bordo; procedere dal posto a sedere al portellone della nave; sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria; ritirare i bagagli, se necessario, e procedere attraverso i controlli per l’immigrazione e doganali; procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato; recarsi, in caso di necessità, ai servizi igienici (se esistono). Inoltre, quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, quest’ultimo deve, qualora gli sia richiesto, poter prestare la necessaria assistenza in porto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
Se una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è accompagnata da un cane da assistenza riconosciuto, quest’ultimo è sistemato insieme alla persona in questione, a condizione che sia fornita notifica al vettore, all’agente di viaggio o all’operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi da passeggeri,
i vettori e, se del caso, gli operatori dei terminali stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprese istruzioni, e assicurano che: il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di altre parti di fatto, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, abbia una formazione o istruzioni al riguardo; il proprio personale altrimenti responsabile della prenotazione e vendita dei biglietti o dell’imbarco e sbarco, compreso il personale alle dipendenze di altre parti di fatto, abbia una formazione o istruzioni al riguardo; le categorie di personale mantengano le proprie competenze ad esempio attraverso istruzioni o corsi di aggiornamento, ove opportuno.
Il vettore e l’operatore del terminale sono responsabili del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell’operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo. Va compiuto ogni sforzo per fornire rapidamente un’attrezzatura temporanea sostitutiva, che rappresenta un’alternativa adeguata.
I vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali. Le informazioni sono fornite per quanto possibile in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.
Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo competente designato o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte infrazioni del Regolamento. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Il viaggio in autobus (Regolamento UE n. 181/2011)
Il regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km.
Nelle premesse del provvedimento comunitario viene precisato che le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. A tal fine queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mobilità ridotta.
Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli enti di gestione delle stazioni dovrebbero cercare di tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti della «progettazione per tutti». Analogamente i vettori dovrebbero, laddove possibile, tener conto di tali esigenze al momento di decidere le attrezzature dei veicoli nuovi e di quelli recentemente rinnovati.
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Tali rifiuti possono essere giustificati solo per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell’Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, nonché qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco
Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità o a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi. Se un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, tale persona può richiedere di essere accompagnata da un’altra persona di sua scelta in grado di fornire l’assistenza richiesta. L’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta che sia in possesso di una prenotazione o di un biglietto, sia stato rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione e l’eventuale accompagnatore possono scegliere tra il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile, oppure il proseguimento del viaggio o il reinstradamento con servizi di trasporto alternativi.
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea.
Gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
I vettori e gli enti di gestione delle stazioni cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che: la necessità di assistenza della persona sia comunicata ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, agli agenti di viaggio o agli operatori turistici con un preavviso di almeno trentasei ore; la persona interessata si presenti al punto indicato a un’ora stabilita precedentemente dal vettore a condizione che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato, a meno che il vettore e il passeggero non abbiano concordato un termine più breve; o, qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato. Inoltre le persone con disabilità o a mobilità ridotta notificano al vettore, all’agente di viaggio o all’operatore turistico le esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, purché tali esigenze siano note in tale occasione. In ogni caso i vettori, gli enti di gestione delle stazioni, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.
L’assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta deve consentire di: comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati; spostarsi dai punti designati al banco dell’accettazione, alla sala d’aspetto e alla zona di imbarco; salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie, a seconda dei casi; riporre il proprio bagaglio a bordo; recuperare il proprio bagaglio; scendere dal veicolo; portare a bordo dell’autobus un cane riconosciuto da assistenza; recarsi al posto a sedere; ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili se richieste dal passeggero; salire e scendere durante le pause di un viaggio, se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.
L’ente di gestione della stazione designa un punto all’interno o all’esterno della stazione presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo alla stazione e all’assistenza prestata, in formati accessibili.
I vettori e, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che: il personale non conducente, compreso quello alle dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo; il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni.
I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall’ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento. Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea.
Ove possibile, le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza hanno caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelli perduti o danneggiati.
Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo competente designato o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte infrazioni al regolamento. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Infine si segnala che, anche per viaggi con una distanza inferiore a 250 km, sono comunque garantiti alcuni diritti fondamentali come quelli di non subire discriminazioni o non sostenere costi aggiuntivi.
Conclusioni
Grazie alla normativa europea in tema di trasporti si sono compiuti importanti passi avanti per
garantire che il trasporto sia realmente accessibile a tutti. I Regolamenti appena esaminati contengono linee guida per garantire i servizi minimi. In ogni caso i soggetti che organizzano il servizio di trasporto e prestano assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta possono offrire condizioni contrattuali più favorevoli di quelle fissate nei provvedimenti comunitari.
A cura dell’Avv. Franco Lepore, Presidente dell’Agenzia IURA
Fonti
- Regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Regolamento UE n. 782/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Regolamento UE n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
- Regolamento UE n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri effettuato con autobus.