24 Agosto 2026
Nelle scorse settimane l’INPS ha diramato i messaggi n. 2550 e n. 2551, con i quali sono state fornite indicazioni in merito all’attivazione del servizio telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate all’elaborazione del progetto di vita. Il nuovo servizio è denominato “SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita”.
La nuova procedura si inserisce nell’ambito della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha previsto un nuovo modello di presa in carico della persona con disabilità, fondato sulla valutazione multidimensionale e sulla predisposizione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
In particolare, la normativa riconosce alla persona con disabilità il diritto di richiedere l’elaborazione del proprio progetto di vita all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) competente per territorio, ovvero all’altro ente individuato dalla legislazione regionale.
Con i messaggi in commento, l’INPS ha messo a disposizione dei cittadini un apposito servizio telematico che consente di trasmettere all’ATS competente l’istanza e la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento.
È importante, pertanto, chiarire che l’INPS non elabora il progetto di vita. Il suo ruolo, attraverso il nuovo servizio, è quello di consentire la trasmissione telematica delle informazioni e della documentazione all’ente territorialmente competente, che sarà poi chiamato nel concreto ad avviare il procedimento e a svolgere la valutazione multidimensionale.
Chi può presentare l’istanza
Possono presentare l’istanza per l’elaborazione del progetto di vita le persone che dispongono dei requisiti previsti dalla normativa e dalle indicazioni operative dell’INPS.
In particolare, possono accedere alla procedura coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi alternativi:
- un certificato che attesti la condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024, nel quale sia presente almeno una delle seguenti condizioni:
- invalidità civile superiore al 33%;
- residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o residuo perimetro binoculare inferiore al 10%;
- minorazione sensoriale dell’udito per sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In particolare, il deficit uditivo deve essere non inferiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 hertz nell’orecchio migliore acquisito entro il dodicesimo anno d’età;
- necessità di sostegno almeno di livello lieve ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 104/1992;
- per il minore: difficoltà persistenti a svolgere i compiti della propria età, o ipoacusia con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz;
- per i soggetti ultra-sessantasettenni: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età almeno di tipo lieve;
- una certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità.
- una certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità.
La disciplina pertanto deve essere letta tenendo conto delle diverse modalità di accertamento previste dalla riforma e della necessità di coordinare le nuove certificazioni con quelle già rilasciate ai sensi della precedente normativa.
Chi può presentare la domanda
L’istanza può essere presentata:
- dalla persona con disabilità;
- dal genitore, nel caso di persona minorenne;
- dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, quando ciò sia consentito dai poteri attribuiti con il provvedimento di nomina e siano stati correttamente attivati gli strumenti di delega previsti per l’accesso ai servizi telematici.
In attesa del consolidamento del quadro normativo complessivo riguardante anche la riforma delle politiche in favore delle persone anziane, sono escluse dalla presentazione dell’istanza attraverso questa procedura le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti che percepiscono l’indennità di accompagnamento.
Come si presenta l’istanza attraverso l’INPS
L’istanza può essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio “SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.
Il servizio è raggiungibile attraverso il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per disabili/invalidi/inabili”
Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante la propria identità digitale, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.
La procedura telematica rappresenta quindi un ulteriore canale attraverso il quale la persona con disabilità può attivare il percorso previsto dalla riforma, senza che ciò comporti il trasferimento all’INPS della competenza relativa all’elaborazione del progetto.
Che cosa viene trasmesso all’ATS
Con la presentazione dell’istanza, la persona con disabilità richiede e autorizza l’INPS a trasmettere all’ATS competente per il comune di residenza, ovvero all’altro ente individuato dalla normativa regionale, la documentazione necessaria all’avvio del procedimento.
In particolare, vengono trasmessi il certificato definitivo attestante la condizione di disabilità, sia nella versione con i dati omissis sia nella versione integrale, le eventuali successive variazioni, il questionario WHODAS e i dati di contatto forniti dall’interessato.
La trasmissione telematica dei dati costituisce uno degli elementi attraverso i quali la riforma intende superare la frammentazione delle informazioni tra i diversi soggetti pubblici coinvolti nella presa in carico della persona con disabilità.
Una volta ricevuta la documentazione, sarà quindi l’ATS competente a contattare la persona interessata e ad avviare il procedimento per l’elaborazione del progetto di vita.
Il ruolo degli ATS
Il servizio SISDA non è rivolto esclusivamente ai cittadini. Attraverso la medesima piattaforma, infatti, gli operatori degli ATS possono consultare le istanze di propria competenza e acquisire le informazioni e la documentazione necessarie per l’avvio del procedimento.
Gli operatori possono visualizzare l’elenco delle persone che, nell’ambito territoriale di riferimento, hanno presentato l’istanza, nonché consultare le informazioni e i documenti disponibili.
L’obiettivo è quello di favorire un collegamento più efficace tra la fase di presentazione dell’istanza e quella successiva, di competenza territoriale, nella quale deve essere svolta la valutazione multidimensionale.
La valutazione multidimensionale e l’elaborazione del progetto
Una volta ricevuta la documentazione, l’ATS avvia il procedimento per la valutazione multidimensionale, coinvolgendo i diversi professionisti e i servizi competenti.
La valutazione non dovrebbe limitarsi all’individuazione delle necessità sanitarie o assistenziali della persona, ma deve prendere in considerazione il suo funzionamento complessivo, i bisogni, le preferenze, le aspirazioni e gli obiettivi che intende perseguire nei diversi ambiti della propria esistenza.
Il progetto di vita deve quindi riguardare, in una prospettiva integrata, gli aspetti sanitari e assistenziali, ma anche quelli sociali, abitativi, scolastici, formativi, lavorativi, relazionali e relativi alla vita indipendente.
È proprio questo uno degli elementi maggiormente innovativi della riforma: la persona con disabilità non deve essere considerata esclusivamente in relazione ai suoi bisogni assistenziali, ma come titolare di un proprio percorso di vita, nel quale devono trovare spazio desideri, aspirazioni, capacità e possibilità di autodeterminazione.
Il progetto di vita, insomma, non è un semplice elenco di prestazioni o di interventi assistenziali. È lo strumento attraverso il quale i diversi interventi e servizi dovrebbero essere coordinati attorno alla persona, accompagnandola nelle diverse fasi della vita e adattandosi all’evoluzione dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue aspirazioni e delle sue scelte.
Una volta concluso il procedimento per la predisposizione del progetto di vita, l’esito viene registrato dall’operatore dell’ATS attraverso il sistema telematico previsto dalla procedura.
Una procedura che, per ora, riguarda soltanto le province della sperimentazione.
È infine necessario ricordare che la procedura telematica descritta trova attualmente applicazione nell’ambito territoriale interessato dalla sperimentazione della riforma della disabilità.
Ne consegue che non tutte le persone con disabilità residenti sul territorio nazionale possono, allo stato attuale, utilizzare il nuovo servizio SISDA per attivare il procedimento secondo le modalità sopra descritte.
La limitazione territoriale è strettamente collegata alla progressiva entrata a regime della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 e alle modalità con le quali essa viene sperimentata nei territori individuati dalla normativa.
Una nuova modalità di accesso al progetto di vita
L’attivazione del servizio SISDA rappresenta un passaggio importante nell’attuazione concreta della riforma della disabilità.
La piattaforma digitale, infatti, non costituisce soltanto uno strumento di trasmissione telematica delle domande, ma si inserisce nella più ampia prospettiva di costruzione di un sistema interoperabile nel quale le informazioni necessarie alla presa in carico della persona possano essere condivise tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. La stessa impostazione del SISDA è stata concepita per favorire l’integrazione delle informazioni relative ai percorsi di valutazione e al progetto di vita.
Resta, tuttavia, fondamentale non confondere la digitalizzazione della procedura con la realizzazione effettiva del diritto al progetto di vita.
Il vero banco di prova della riforma sarà infatti rappresentato dalla capacità degli ATS e dei servizi territoriali di trasformare la valutazione multidimensionale in un percorso realmente personalizzato e partecipato, nel quale la persona con disabilità non sia destinataria passiva di prestazioni, ma protagonista delle decisioni che riguardano la propria esistenza.
Il progetto di vita acquisterà pienamente il suo significato solo se sarà in grado di coordinare risorse, servizi e interventi attorno alla persona, superando la tradizionale frammentazione degli interventi sociali, sanitari e assistenziali.
In questo senso, la nuova procedura INPS costituisce certamente un passo avanti. Ma è soltanto il punto di partenza: il risultato della riforma dipenderà dalla capacità delle istituzioni territoriali di dare concreta attuazione a quel principio di personalizzazione, autodeterminazione e partecipazione che costituisce il fondamento stesso del progetto di vita.
A cura del Presidente Nazionale dell’Agenzia IURA Avv. Franco Lepore
Fonti:
