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In breve

  • Le nuove misure per la tutela dei “clienti vulnerabili” nel settore energetico

    Il Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, ha introdotto nuove agevolazioni per i clienti vulnerabili, tra i quali rientrano le persone con disabilità. Preliminarmente ricordiamo che, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono considerati clienti vulnerabili le seguenti categorie: coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; coloro che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; i soggetti titolari di utenze che si trovano nelle isole minori non interconnesse; i soggetti titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; i soggetti con un’età superiore ai 75 anni. Vediamo quali sono le principali novità introdotte. L’art. 1 del Decreto Legge in commento prevede il riconoscimento, per l’anno 2025, di un contributo straordinario di 200 euro per i clienti domestici con un ISEE inferiore a € 25.000,00 finalizzato a coprire le spese di fornitura di energia elettrica. Tale contributo si aggiunge a quelli già esistenti nel nostro ordinamento, ovvero i “bonus sociali elettrico e gas”, che non vengono modificati. Ricordiamo che i soggetti vulnerabili potranno evitare il passaggio obbligatorio al mercato libero fino al 31 marzo 2027. Nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non abbiano ancora scelto un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali continuerà ad essere assicurata dall’esercente il servizio di maggior tutela. L’art. 2 bis del Decreto Legge n. 19/2025 stabilisce che non è pignorabile l’immobile di un soggetto vulnerabile, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a € 5.000,00 e la casa sia l’unico immobile del debitore, purché abbia fissato la residenza e non si tratti un’abitazione di lusso. In ogni caso, ai sensi del successivo comma 2 ter, il Condominio, a garanzia del proprio credito, può iscrivere sull’immobile ipoteca giudiziale. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 19/2025, I clienti forniti nell’ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualità di clienti vulnerabili continueranno ad essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, fermo restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, ovvero con l’esercente il servizio di maggior tutela competente per area territoriale. Inoltre, in base al successivo comma 3 bis, i clienti che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non avessero scelto un fornitore, continueranno ad essere riforniti nell’ambito di tale servizio fino alla fine della sua durata. Infine, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2025, al fine di contenere il maggiore onere sostenuto per la fornitura di gas naturale e energia elettrica dalle famiglie vulnerabili dalle micro imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, derivante dall’aumento del prezzo internazionale di tali prodotti, viene previsto che i soldi derivanti dal conseguente aumento dell’IVA, causato dall’incremento del prezzo del gas e dell’energia elettrica, siano destinati a misure di sostegno per i soggetti vulnerabili. Fonti Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19 Legge 24 aprile 2025, n. 60

  • Le persone con disabilità possono sottoscrivere con firma digitale le candidature alle consultazioni elettorali

    Nei giorni dell’8 e 9 giugno 2025 i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi su 5 quesiti referendari, nonché, in alcuni territori, in merito alle consultazioni amministrative. Ed è proprio sulla modalità di sottoscrizione delle candidature alle consultazioni elettorali che il Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le persone con disabilità. A tal proposito occorre premettere che, con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108 (”Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”) e dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, nella parte in cui non consentono all’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni. Recentemente il Ministero dell’interno ha diramato la Circolare n. 17/2025 del 20 marzo 2025, la quale, in attuazione del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, nel richiamare il contenuto della pronuncia della Consulta, afferma che la sentenza, pur riferendosi alla sola fattispecie della sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni regionali, non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito, tenuto conto che ogni aggravio procedimentale irragionevole e  sproporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale, in violazione del principio personalista (art. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) nonché dei diritti politici delle persone vulnerabili (artt. 48 e 49 Cost.). Pertanto, pur nella perdurante vigenza del principio generale di non applicabilità delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale in materia elettorale, la Circolare ministeriale ricorda che, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, l’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità di cui all’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano). Inoltre la Circolare ministeriale ribadisce che, ai sensi dell’art, 4, comma 2, del Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare. Infine si rammenta che l’art. 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, ha istituito un fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per la raccolta delle sottoscrizioni relative alle iniziative referendarie. L’utilizzo di tale piattaforma è stato esteso anche alla raccolta delle firme necessarie per i progetti di legge di iniziativa popolare e per i referendum di cui all’art. 138 Cost. In conclusione, grazie al Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27, ora le persone con disabilità hanno la possibilità di utilizzare la firma digitale anche per le sottoscrizioni funzionali all’ammissione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali, nel pieno rispetto dei diritti politici e dei principi di uguaglianza e pari opportunità. Fonte Decreto Legge 19 marzo 2025, n. 27

  • Novità per l’ISEE diventano operative

    La norma di correzione del vigente regolamento ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) è stata definitivamente licenziata dal Consiglio dei Ministri. Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ma è entrato in vigore il 5 marzo 2025. Ci sono alcuni aspetti che riguardano i nuclei con persone con disabilità, ma sono sostanzialmente adeguamenti formali a disposizioni già vigenti introdotte e operative dopo il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito poi dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Dunque non è una novità.  fra i redditi non si computano i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito se percepiti in ragione della condizione di disabilità (laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF); è soppressa la franchigia differenziata sulle disabilità: disabilità media, per ciascuna 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; disabilità grave, 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; non autosufficienti, 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni al posto di quelle franchigie è prevista uno 0,50 in più nelle scale di equivalenza, uguale per tutti a prescindere dalla severità della disabilità. Tutto questo era già previsto e consolidato dal 2016; il decreto 13/2025 non fa altro che riprendere nel regolamento nuovo queste indicazioni. L’elemento più rilevante è invece una modificazione delle modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale. Il comma 4-bis dell’articolo 5 del nuovo Regolamento ISEE, inserito dell’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che siano esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato e i libretti di risparmio postale. Questo è importante per chi detiene quei titoli o quei libretti perché abbassa l’Indicatore della Situazione Patrimoniale e dunque anche l’ISEE di cui è componente che pesa circa al 20%. L’effetto reale e diffuso si vedrà con le prossime DSU (le dichiarazioni per l’ISEE), ma questa indicazione forse sposterà anche gli orientamenti delle famiglie verso diverse forme di risparmio più vantaggioso rispetto all’ISEE. Sono valutazioni che però devono essere fatte caso per caso e non sempre producono effetti sostanziali, soprattutto a chi comunque ha un ISEE elevato. Tradotto: non è detto che la novità produca, in alcuni casi, una variazione così significativa da portare l’ISEE sotto una soglia minima sufficiente per godere di effettivi benefici. In ogni caso i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi di queste nuove disposizioni relative al patrimonio devono presentare una nuova DSU. INPS ha messo a disposizione la modulistica aggiornata sul proprio sito www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”. INPS ha diramato una propria importante circolare su questi aspetti: è la circolare n. 73 del 3 aprile 2025: Altre fonti: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE): testo vigente dopo le modificazioni apportate dal DPCM 13/2025

  • Rinviata l’entrata in vigore della riforma della disabilità

    Nei giorni scorsi è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, (cd Decreto milleproroghe). In particolare l’art. 19 quater della Legge di conversione ha introdotto sostanziali modifiche alla riforma della disabilità. La fase della sperimentazione della riforma prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, viene allargata a 24 mesi. Di conseguenza le nuove procedure entreranno a regime su tutto il territorio nazionale non più il 1° gennaio 2026, ma il 1° gennaio 2027. Dal 30 settembre 2025 le attività di sperimentazione saranno allargate ad altre dieci province (Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta) che si vanno ad aggiungere alle nove già individuate in precedenza (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste). La fase sperimentale riguarderà anche quattro ulteriori patologie, oltre alle tre già individuate in precedenza (autismo, sclerosi multipla, diabete mellito di tipo 2) sono state aggiunte anche le cardiopatie, le broncopatie, l’artrite reumatoide e le malattie oncologiche. Anche l’adozione del Decreto che dovrebbe stabilire le nuove tabelle di invalidità slitta di un anno, pertanto dovrà essere emanato entro novembre 2026. Il rinvio di un anno della riforma della disabilità sta suscitando diverse reazioni, talvolta anche discordanti tra loro. Alcuni ritengono ragionevole il rinvio della riforma visti i problemi applicativi che si stanno registrando in queste prime settimane di fase sperimentale. Altri osservano che con questo rinvio si siano tradite molte aspettative, soprattutto per la partenza ritardata del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Si auspica che questo rinvio possa servire a individuare eventuali criticità, a correggere alcune storture e a colmare vuoti interpretativi e procedurali di una riforma tanto attesa dalle persone con disabilità.

Iura te lo dice

  • Revisione invalidità – invio documentazione sanitaria

    Sono in possesso di un verbale di invalidità che prevede una revisione fra poco più di tre mesi. Ho ricevuto una comunicazione di INPS che mi chiede di inviare documentazione sanitaria entro 40 giorni perché la mia posizione possa essere confermata. La richiesta mi sorprende e mi disorienta un po’. Spero di riuscire ad inviare in tempo la documentazione, ma se non ci riesco cosa succede? Lei si è imbattuto nelle procedure che INPS ha attivato dal 2022 nel caso di verbali di invalidità o cecità o handicap in cui sia espressamente prevista la rivedibilità. Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate. Il cittadino riceve una comunicazione con l’invito a inviare, “entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera”, la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” disponibile nel sito INPS. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente INPS procede a fissare la visita di revisione “in presenza”. Qualora INPS non possa procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta (alla quale è comunque sempre opportuno presentarsi con idonea documentazione sanitaria). In questo caso la persona riceve l’invito a presentarsi presso l’INPS competente per territorio. Nel suo caso cosa può fare se non riesce a reperire la documentazione sanitaria specialistica entro i 40 giorni? Può usare il tempo successivo per ottenerla e poi presentarla durante la visita a cui sarà convocato. Va anche detto che se dovesse entrare in possesso della documentazione sanitaria dopo i 40 giorni, può comunque procedere all’allegazione. In questo modo viene comunque archiviata e può essere usata ai fini della valutazione, poiché presente nel suo profilo personale presso INPS. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Congedo retribuito biennale – convivenza nello stesso stabile

    Sto tentando di ottenere la concessione del congedo straordinario biennale retribuito previsto per l’assistenza a familiari con grave disabilità. Mi può essere molto utile per stare più vicino a mia madre, ormai vedova che vive sola pur nella mia stessa città. Ci avevo già provato alcuni anni fa ma mi era stato rigettato perché abbiamo una differente residenza. Di recente ho letto in un social che sarebbero cambiate le regole e che la comune residenza non sarebbe più necessaria per presentare la domanda. Cosa c’è di vero? Social e molti siti web non sono una buona fonte. Le disposizioni in materia di congedi straordinari, pur essendo state leggermente modificate nel 2022, restano piuttosto rigide rispetto al requisito della convivenza che resta vincolante in tutti i casi, escluso quello di assistenza prestata dai genitori verso i figli. La coabitazione la si dimostra o con la comune residenza, o con il trasferimento della dimora, anche temporanea, in una abitazione comune. Eccezionalmente la domanda di congedo straordinario può essere accolta, per legge, anche a fronte dell’autodichiarazione dell’interessato in cui attesta di avere attivato il cambio di residenza o dimora temporanea. La coabitazione deve comunque sussistere nel momento in cui inizia l’effettiva fruizione del congedo. Esiste anche un’altra eccezione favorevole in cui tale condizione è soddisfatta: è il caso in cui la dimora abituale del lavoratore e del familiare da assistere siano nello stesso stabile ma non nello stesso interno come ad esempio due appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico. È utile ricordare che per la concessione del congedo biennale i criteri di concessione sono differenti e più restrittivi rispetto ai cosiddetti “permessi 104”. Per questi ultimi infatti non è prevista la convivenza o la coabitazione. Inoltre gli stessi potenziali beneficiari sono individuati in modo differente. In conclusione: non è detto che se si ha diritto ai permessi lavorativi sussistano anche le condizioni per ottenere anche i congedi biennali retribuiti. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Part-time – concessione – priorità

    Ho sempre maggiori difficoltà a conciliare il mio orario di lavoro con le necessità di assistenza a mia moglie che è affetta da una patologia ingravescente che comporta gravi limitazioni. Ho già esaurito il congedo retribuito, uso i permessi ma non sono sufficienti. L’ultima possibilità che mi rimane è il ricorso al part-time. Dopo una prima interlocuzione il datore di lavoro non sembra disposta a concedermelo; sarei il primo caso in azienda. Per ora la richiesta è in sospeso in attesa di valutazioni. Nel frattempo però vorrei capire se ne ho diritto o meno. In questo caso la concessione del part-time non è un diritto. Attualmente è previsto solo un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 8, decreto legislativo 81/2015). Fra l’altro la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è contemplata solo in due casi. Il primo nel caso di “patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (…), che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (…)”. L’opportunità è estesa alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Il secondo caso in cui viene concessa la priorità è per il lavoratore o la lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con grave disabilità. Priorità significa solo una precedenza, una valutazione di maggior favore, una precedenza nel caso vi sia una pluralità di richieste. Ma non significa un diritto soggettivo e certo al quale l’azienda o l’amministrazione debbano conformarsi. Annotiamo per completezza che invece per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, non c’è solo priorità nella concessione del passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, ma esiste un vero e proprio diritto che è stato sancito dall’articolo 8 del decreto legislativo 81 del 2015. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

  • Neomaggiorenni – indennità di accompagnamento

    Mio figlio sta per compiere la maggiore età. Ormai da molti anni riceve l’indennità di accompagnamento e nel suo verbale non sono previste revisioni. Cambia qualcosa nel momento in cui diventa maggiorenne? Cosa dobbiamo fare? Gli verrà data anche la pensione o gli verrà sospesa l’indennità di accompagnamento? Partiamo dalla premessa normativa ormai datata di dieci anni. L’articolo 25 della legge 114/2014 ha introdotto alcune misure di “Semplificazione per i soggetti con invalidità”. Fra queste ricordiamo come sia sancito l’importante principio che mentre si attende l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i verbali (invalidità, cecità, sordità, handicap legge 104/1992) in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ancora: viene fissato a chiare lettere il principio che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS. È l’Istituto che convoca a visita, non è necessario che la richieda il cittadino. Venendo ai neomaggiorenni, la legge 114/2014, ai commi 5 e 6, indica procedimenti differenti da quelli previgenti per i titolari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento e comunicazione. L’innovazione più rilevante della legge 114/2014 è per i minori titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione (sordi). In precedenza per poter ottenere la concessione anche della pensione, al compimento della maggiore età era richiesta una nuova visita di accertamento che doveva essere richiesta dall’interessato. Dopo la legge 114 la concessione anche della pensione (e delle maggiorazioni) è possibile anche senza una nuova visita di accertamento. È sufficiente, al compimento della maggiore età, presentare una dichiarazione sulla situazione socio-economica dell’interessato. La si redige su un modulo (AP70, non particolarmente complesso) e la si trasmette all’INPS. L’operazione può essere effettuata online tramite il sistema MyINPS quindi con accesso SPID o CIE. Se il modulo AP70 è validamente compilato, all’interessato verranno erogate oltre all’indennità, la pensione e l’eventuale maggiorazione. Sei mesi prima del compimento della maggiore età i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione vengono informati da INPS delle procedure e invitati alla trasmissione del modello AP70. Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio) a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)

On Air

  • Assistenza scolastica: un freno dal Consiglio di Stato?
  • Quando andrò in pensione?
  • Superare i limiti reddituali per la pensione: che fare?
  • Dalle discriminazioni ci si può difendere?
  • Caregiver familiari: dopo anni di attesa sarà la volta buona?

Media

  • Giuseppe Arconzo a Iura Forum 2023
  • Luigino Bruni a Iura Forum 2023
  • Carlo Francescutti a Iura Forum 2023
  • Matteo Schianchi a Iura Forum 2023

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