Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha disciplinato formalmente una prassi già adottata in precedenza e divenuta più frequente nelle fasi più acute della pandemia Covid 19.
Si tratta della possibilità di effettuare valutazioni degli stati invalidanti e dell’handicap (legge 104/1992), senza eseguire la visita diretta ma sulla base degli “atti” cioè di documentazione sanitaria idonea di cui il cittadino sia in possesso.
L’opportunità riguarda espressamente sia le visite di prima istanza che di revisione.
L’articolo 29 ter della norma fornisce una copertura anche normativa a questa prassi autorizzando le commissioni competenti “a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.”
Lo stesso articolo prevede che la valutazione sugli atti possa essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo, cioè quello che redige il medico curante per richiedere la visita di prima istanza.
In questo secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre.
Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.
Il quadro è differente a seconda che si tratti di visita di prima istanza o di revisione.
Nella visita di prima istanza o di richiesta di aggravamento, come detto, la richiesta di valutazione sugli atti può essere espressa nel certificato introduttivo redatto dal medico curante. Nella revisione non è invece previsto il certificato introduttivo: è INPS che provvede alla convocazione diretta.
In ogni caso la richiesta può essere espressa dal diretto interessato (o chi lo rappresenta) indipendentemente dal certificato introduttivo. La richiesta va inoltrata via PEC al Centro Medico Legale dell’INPS di riferimento (oggetto: “Richiesta valutazione sugli atti ex art. 29-ter, legge 11 settembre 2020, n. 120”) allegato copia digitale della documentazione di cui si è in possesso.
Va segnalato che sempre più spesso, in particolare nei casi di revisione, è lo stesso INPS a richiedere l’invio della documentazione sanitaria all’interessato.
Come anche per le visite in presenza la buona qualità della documentazione sanitaria è utile ad una valutazione più puntuale. Per la selezione della documentazione si può chiedere consiglio al medico curante o allo specialista da cui si è eventualmente seguiti.
Sono utili le relazioni specialistiche magari con il riferimento a test effettuati, indicatori usati, diagnosi strumentali acquisite, eventuali test genetici o cromosomici.
Altrettanto utili sono solitamente eventuali lettere di dimissioni ospedaliere ché riassumono sia il quadro acuto che quello clinico generale. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)