Fino ad oggi gli assegni familiari (per l’esattezza Assegno per il Nucleo Familiare – ANF) sono una prestazione economica erogata ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni previdenziali da lavoro dipendente.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Importante per i nostri lettori: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei fra i quali quello in cui è presente un inabile al lavoro.
Digressione: l’ANF non è l’unico strumento di sostegno alle famiglie. Ricordiamo che esistono anche le detrazioni forfettarie per i carichi di famiglia che si possono far valere al momento della denuncia dei redditi diminuendo quindi la pressione fiscale. Anche i questo caso le detrazioni per i figli con disabilità a carico sono “maggiorate”.
Negli anni poi sono state previste altre forme di sostegno diretto d esempio alla natalità (il cosiddetto bonus bebé).
Questo il quadro attuale: come si può notare gli assegni familiari escludono alcuni lavoratori e chi non lavora pur avendo figli, magari minori. Inoltre vi è una certa frammentazione e moltiplicazione di interventi magari a “goccia”.
Già dallo scorso anno di parla di Family Act, un norma quadro di sostegno alla famiglia, all’educazione dei figli, alla loro transizione alla vita adulta, a nuove forme di flessibilità del lavoro, oltre appunto alla revisione della disciplina sugli assegni familiari. Una parte di questo intento ha trovato forma nell’ultima legge di bilancio. Ma mentre la parte più corposa di sostegni diretti e indiretti è ancora in fase di discussione, la parte dedicata agli assegni familiari, complice anche una specifica destinazione finanziaria, ha visto una recente accelerazione tanto da consentire di traguardare – mantenendo quella prudenza che si basa solo su atti formali – un prossimo punto di effettivo avvio.
La legge delega
La data di svolta è stata il 30 marzo scorso. Quel giorno il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge titolato “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale” (Atti del Senato 1892). Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale diventando legge n. 46 del 1 aprile 2021.
Ma cos’è una legge delega? Sono indicazioni del Parlamento che formalizzano i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si deve attenere per disciplinare una data materia, in questo caso appunto l’assegno unico e universale.
Quindi al momento conosciamo il perimetro della futura norma applicativa (un decreto legislativo), ma molti dettagli operativi devono appunto ancora essere definiti. Vi sono però alcune altre certezze.
La prima, la più operativa e che forse interessa di più i nostri Lettori è che sarà necessario l’ISEE ordinario (familiare per intendersi). Chi non ce l’ha ancora inizi ad attivarsi presso un CAAF o in autonomia. Ma torniamo agli elementi che sono già chiari dalla legge delega.
Perché “universale”?
Quello universalistico è il primo principio del nuovo assegno: verrà attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico con l’obiettivo di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità, anche quindi ai nuclei finora esclusi come chi non ha redditi. Secondo criterio quello della gradualità poiché è necessario reperire o destinare nuove risorse finanziarie. Queste saranno reperite con un “graduale superamento o dalla soppressione” di alcune prestazioni e misure attualmente vigenti come le detrazioni fiscali per figli a carico (anche quelle “maggiorate” per figli con disabilità.
A chi verrà riconosciuto?
Sarà erogato ogni mese in alcuni casi specifici. Il primo caso è per ogni figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza e per ciascun figlio minore a carico. Ma verrà concesso anche per i figli maggiorenni fino a 21 anni condizione che studi, che svolga attività di tirocinio oppure che sia in cerca di occupazione o che lavori ma con reddito sotto un certo limite (da definire in decreto). Oppure ancora che stia svolgendo il servizio civile.
Infine l’assegno sarà riconosciuto per ogni figlio con disabilità anche dopo il ventunesimo anno di età se risulta ancora a carico del richiedente.
L’assegno viene riconosciuto ad entrambi i genitori (o a chi a chi esercita la responsabilità genitoriale), tra i quali viene ripartito al 50%. La legge precisa anche la prassi nel caso di separazione o divorzio: se non c’è uno specifico un accordo, l’assegno viene erogato al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno viene ripartito in eguale misura tra i genitori.
Aspetto interessante: se il figlio maggiorenne è a carico e lo richiede, l’importo può essergli corrisposto direttamente con l’intento di favorirne l’autonomia.
A quanto ammonta?
Non se ne ha certezza: verrò definito dal decreto legislativo. L’assegno sarà modulato sulla base dell’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico. La legge delega prevede un importo base e poi maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo (dal terzo in poi) nonché per le madri con meno di 21 anni. Maggiorazioni vengono fornite anche per i figli con disabilità: dovrebbero essere comprese fra il 30 per cento e il 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Ai figli con disabilità dai ventuno anni in su, anche se a carico, non verrà riconosciuta invece alcuna maggiorazione.
Una precisazione importante: le borse di lavoro previste per l’inclusione al lavoro di persone con disabilità non sono considerate nell’ISEE e quindi ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso.
Inoltre l’assegno stesso non sarà computato o considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità.
Da quando?
In queste settimane si è più volte rassicurato, anche da fonti governative che il nuovo assegno dovrebbe essere attivo dal 1 luglio. La data però non risulta in nessun atto ufficiale ed è condizionata all’emanazione del decreto legislativo e non appare credibile. Più verosimile invece l’ipotesi di approvazione di norme temporanee a favore di chi è ancora escluso dalla possibilità di ottenere gli assegni familiari (solo un esempio le cosiddette “partite IVA”). La riforma complessiva, al contrario, non è da attendersi prima del 2022.
Soppressione di altre misure
Per esigenze di razionalizzazione ma anche e soprattutto per contare sulla necessaria copertura finanziaria, la legge delega prevede anche che i decreti applicativi sia disposta il graduale superamento o la soppressione di varie misure e agevolazioni vigenti: lo stesso Assegno al Nucleo Familiare, le detrazioni forfettarie per carichi di famiglia, l’assegno di natalità ecc. (Carlo Giacobini, direttore generale di Iura)
Approfondimenti
Legge 1 aprile 2021, n. 46
“Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”