L’assegno temporaneo per figli minori

9 Giugno 2021

In aprile 2021 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva (legge 1 aprile
2021, n. 46) la legge che delega il Governo al riordino, alla semplificazione ed al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Ne abbiamo dato conto su questo sito con uno specifico articolo.
Per completare questa riforma è necessaria l’adozione di uno o più specifici decreti applicativi che nell’agenda governativa dovrebbero essere vigenti dal 2021.

Nell’attesa dei decreti legislativi il Governo ha ritenuto di introdurre comunque, in via provvisoria, l’erogazione su base mensile, da parte dell’INPS, di un assegno temporaneo
per figli minori per il periodo semestrale luglio-dicembre 2021, a favore dei nuclei familiari che non abbiano già diritto all’assegno per il nucleo familiare spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE.
L’assegno temporaneo (definito per brevità anche “assegno ponte”) è stato previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

L’assegno temporaneo è una prestazione destinata alle famiglie, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge, per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Come detto la nuova misura spetta ai nuclei che finora non avevano diritto all’assegno per il nucleo familiari (ANF) e quindi: ai lavoratori autonomi; ai disoccupati; ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ai titolari di pensione da lavoro autonomo; ai nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
Vi sono poi alcune altre maggiorazioni e condizioni: l’importo mensile spettante al nucleo è diverso a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso è prevista una maggiorazione del 30%.
L’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente). Non spetta per i figli maggiorenni anche se con disabilità.

La domanda va presentata ad INPS dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso il portale web dell’INPS oppure il contact center (803 164) oppure attraverso un patronato sindacale.
Essendo fondamentale l’ISEE, sarà strettamente necessario disporre della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata e in cui sia presente il minore. (Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)

Approfondimenti
Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79
“Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.”

Aggiornamenti
Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021

Legge 30 luglio 2021, n. 112
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.”