La Camera ha approvato in via definitiva il cosiddetto “decreto sostegni bis” (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). La norma di conversione è la legge 21 maggio 2021, n. 69
Fra le modificazioni intervenute in fase di conversione una, forse marginale in uno scenario complessivo, interessa i genitori di persone con disabilità. Non tutti però.
Per comprenderla appieno dobbiamo alla legge di bilancio 2021. La legge n. 178/2020 aveva introdotto (art. 1, commi 365-366) per i tre anni incluso questo (2021, 2022, 2023) un contributo che da subito attirò una notevole attenzione ed aspettative da parte delle potenziali interessate.
Dice la norma: “Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.”
Non pochi i dubbi e gli interrogativi che rimanevano alla prima e alle successive letture.
Il primo: il termine “disoccupato” può conservare in sede applicativa sgradevoli risvolti in ispecie se non sovrapposto a condizioni di “inoccupazione”, tanto più che il testo non si riferisce esplicitamente alla condizione più a rischio (privo di reddito). Insomma: non lavora o è disoccupato è prende la Naspi?
Il secondo: 500 euro al mese è la “misura massima”, il che significa che si dovrà indicare la modalità di graduazione di quell’importo, anche se il testo non prevede nessun limite di reddito. Ci si chiede anche come mai non ci si riferisca all’ISEE, come pure se vi siano incompatibilità con altre misure assistenziali (ad esempio il reddito di cittadinanza che dovrebbe già raggiungere questa platea). Ma forse questo sarà stabilito con decreto. Quindi, il contributo sarà comunque variabile da 1 a 500 euro.
Il terza perplessità: 60% di invalidità il limite minimo. I minori, salvo casi particolari, non vengono percentualizzati, come non vengono percentualizzati i ciechi e i sordi che rischiano quindi di rimanere esclusi dal contributo.
Un quarto cono d’ombra riguarda la spesa; quella indicata è anche la massima ammessa: 5 milioni. Significa che quando si sono esauriti, le successive domande rimarranno inevase (c.d. “chi primo arriva meglio alloggia”).
Ma poi dal testo si levava anche un poderoso dubbio di natura costituzionale: vengono immotivatamente esclusi i padri che siano disoccupati in nuclei monoparentali con figli a carico e con disabilità, come pure non vengono ammesse le sorelle o fratelli disoccupati in nuclei orfanili con fratello/sorella disabile a carico. .
Il Senato in sede di conversione ha emendato quel testo, quello che abbiamo riportato sopra, ed autorizza, forse proprio conscio di quei dubbi costituzionali, la concessione del contributo non solo alla madre ma anche all’altro genitore. Rimane il vincolo che sia disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità.
In pratica si è estesa la platea, mantenendo i 5 milioni di destinazione e tutti gli altri vincoli e condizioni.
Nel frattempo, dopo 5 mesi, manca ancora all’appello l’apposito previsto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La legge di bilancio prevedeva che in quell’atto venissero disciplinati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso “anche al fine del rispetto del limite di spesa” fissato dalla norma. Insomma anche il compito di restringere la platea (che ora il Parlamento aumenta).
Sintesi: il contributo non può ancora essere richiesto, non sappiamo quando sarà possibile presentarlo, né le condizioni reali per accedervi, né chi ne verrà fatalmente escluso.
Per ora è inutile riversarsi sui patronati o sul numero verde di INPS. Nulla è ancora definito. (Carlo Giacobini, direttore generale di Iura)
Approfondimenti
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69
Aggiornamento: le modalità di erogazione del contributo sono state disciplinate dal decreto 12 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2021, n. 285