Agevolazioni sui sussidi: interpretazioni restrittive

5 Settembre 2021

L’Agenzia delle entrate (Divisione dei contribuenti) nella sua risposta 578 del 3 settembre 2021 formula una precisazione sulla durata temporale delle prescrizioni autorizzative emanate da medici curanti o specialisti e richieste per l’applicazione delle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici.
L’Agenzia nella sua risposta sostiene che non esistono limiti temporali di scadenza nelle relative certificazioni sia che siano rilasciate dal medico curante che da un medico specialista della ASL.

Precisa inoltre che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 2021 e quindi dal 4 maggio 2021, data di pubblicazione dello stesso

Ma nella medesima risposta vi è anche un passaggio il cui fondamento appare dubbio e senza dubbio oggetto di prevedibili conflitti.
Afferma infatti l’Agenzia delle entrate: “(…) nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.”  Tale lettura svuoterebbe ampiamente la portata delle innovazioni apportate dall’art. 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 (legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120) e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 che ha stabilito le nuove regole.

Quest’ultimo infatti prevede che le future certificazioni di invalidità e di handicap (104/1992) contengano gli elementi utili per accedere alle agevolazioni sugli ausili e precisa che nel caso in cui se da quei nuovi certificati non “risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.” 

Al contrario, stando alla lettura letterale della risposta 578/2021 la possibilità di ricorrere alla certificazione del medico curante in luogo del medico specialista ASL – vera novità della normativa citata – sarebbe possibile solo per chi è in possesso di un verbale di minorazione civile o handicap (104) successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina e solo nel caso in cui quest’ultimo non rechi le indicazioni utili per accedere alle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici.
Secondo questa autorevole indicazione restano quindi esclusi dalla ricercata semplificazione tutte le persone che sono in possesso di “vecchi” verbali, precedenti al 4 maggio 2021. (Carlo Giacobini)

 

Approfondimenti

Risposta n. 578/2021 – Agenzia delle entrate