Assegno agli invalidi parziali: messaggio INPS

29 Dicembre 2021

La conversione in legge del cosiddetto “decreto fiscale” (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha risolto – sotto il profilo giuridico – la questione generata dal messaggio INPS del 14 ottobre 2021, n. 3495 che il requisito fondante perché l’assegno agli invalidi civili parziali sia erogato, oltre al criterio sanitario dell’invalidità, è l’assenza dello svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dal fatto che il lavoro produca un reddito inferiore al limite previsto per legge (nel 2021, 4.931,29 euro).

L’articolo 12 ter (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) della legge 215/2021 ha riportato la situazione alla più favorevole interpretazione precedente: lo svolgimento di attività lavorativa non è incompatibile con la concessione dell’assegno purché la retribuzione rimanga entro un limite reddituale (circa 8000 euro) che comunque è superiore al limite reddituale già previsto per l’assegno (poco meno di 5000 euro). Quindi, il fatto che un invalido civile parziale svolga un lavoro di modesta entità, non preclude la concessione e l’erogazione dell’assegno.

Con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021, INPS si adegua alla disposizione di legge. Precisa anche INPS che “le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.”

Articoli precedenti sull’argomento:

Invalidi civili parziali: interpretazioni restrittive sull’assegno

Assegno mensile agli invalidi parziali: una ricostruzione storica

Approfondimenti

Messaggio INPS 4689 del 28 dicembre 2021

Messaggio INPS del 14 ottobre 2021, n. 3495

Legge 17 dicembre 2021, n. 215