Muoversi in città: storie di contrassegni e parcheggi

6 Aprile 2022

Muoversi in città, affrontare il traffico, trovare un parcheggio è un’impresa quotidiana per tutti, in particolare in alcune città. Questa comuni difficoltà si aggravano e assumono ulteriori implicazioni per le persone con disabilità e per chi le accompagna. Alcune soluzioni il legislatore le ha individuate. Alcune opportunità sono state attuate anche da amministrazioni locali, ma i nostri lettori e utenti, e non solo loro, ci segnalano quasi quotidianamente problemi specifici. Alcuni forse sono risolvibili, per altri va condotta qualche riflessione in più.
Ci riferiamo soprattutto al rilascio del “contrassegno disabili”, ma anche alla disponibilità dei parcheggi, ai controlli e alle sanzioni, alla concessione di stalli riservati, all’accesso alle ZTL in molte città.

A questi temi è dedicata la puntata della rubrica “Chiedilo a Iura” prevista per mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 16 come sempre su Slash Radio. La trasmissione può essere seguita in diretta Facebook sulla pagina della radio.

Presenti in trasmissione Mario Girardi e Carlo Giacobini, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Agenzia Iura.

Ospiti della trasmissione
Roberto Romeo, presidente nazionale dell’ANGLAT, associazione che rivolge in particolare la sua attenzione alla mobilità e alla patente di guida per le persone con disabilità
Albino Strada, sovraintendente capo della Polizia Municipale di Genova

Conduce in studio Renzo Giannantonio della redazione di Slash Radio.

Per seguire al meglio la trasmissione proponiamo alcuni appunti.

Cos’è il contrassegno disabili?

Il contrassegno è previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, cioè il Regolamento del codice della strada (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151). Consente ai veicoli al servizio delle persone con disabilità la circolazione in zone a traffico limitato e la sosta negli spazi appositamente riservati. Il contrassegno è stato adeguato alle raccomandazioni – e quindi al modello – raccomandato a livello UE ed è quindi definito anche CUDE Contrassegno Unificato Disabili Europeo.
Riferimento, art. 381, DPR 495/1992, comma 2:
“2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (…)”

A chi spetta?

Ai fini della concessione del contrassegno il legislatore ha fissato, pur in modo generico, requisiti di natura sanitaria. Il contrassegno viene rilasciato in presenza di una “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”. La possibilità di ottenere il contrassegno di parcheggio è stata estesa anche ai ciechi assoluti e parziali (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

L’accertamento di questa condizione è affidata dal Regolamento del codice della strada all’“ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza”.

Nel 2012 una norma di semplificazione (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione del decreto legge 5/2012) ha attribuito alle Commissioni mediche di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento del codice della strada.

Nei verbali di invalidità e di handicap (104/1992) più recenti, se ricorrano le condizioni sanitarie previste, viene annotata la dizione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”

Problemi aperti: dal 1992 non sono state emanate, a livello nazionale, linee guida o indicazioni operative per una più precisa e omogenea individuazione delle condizioni sanitarie che possono comportare “ effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”. Alcune regioni (es. Liguria, Toscana) hanno compensato la lacuna con proprie indicazioni. Rimane aperta e dibattuta la questione della possibile concessione del contrassegno anche in presenza di disabilità, o meglio di condizioni, non strettamente motorie. Mancano disposizioni effettivamente cogenti che indichino, ad esempio, il diritto alla concessione del contrassegno in presenza di una disabilità intellettiva. Al momento quindi rimane la discrezionalità delle Commissioni.

Riferimento, art. 381, DPR 495/1992, comma 3:
“3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.(…)”

Durata del contrassegno

La durata del contrassegno è di 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il contrassegno può essere concesso anche in via temporanea alle “persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato (…)”.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. (articolo 381, comma 4, DPR 495/1992).

Problemi aperti: Roma Capitale, con dichiarati intenti semplificatori, ha autonomamente deliberato che la durata del contrassegno sia a tempo indeterminato. L’atto pone dei problemi di legittimità che tuttavia non sono ancora stati sollevati (il contrassegno ha validità nazionale ed europea, quindi non potrebbe essere oggetto di disposizioni locali che differenziano i criteri di rilascio). Può porre inoltre difficoltà rispetto ai controlli periodici.

Il parcheggio riservato

Nei casi in cui ricorrono “particolari condizioni di invalidità” della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare e riservare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di chi è stato autorizzato ad usufruirne.
Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle “zone ad alta densità di traffico”. (articolo 381, comma 5, DPR 495/1992)

Problemi aperti: l’individuazione delle “particolari condizioni di disabilità” è lasciata alla discrezionalità delle singole amministrazioni comunali con un conseguente disorientamento e quindi criteri talora difformi. Al contempo, per ovvi motivi pratici, sarebbe impossibile una automatica concessione del parcheggio riservato a chiunque ne faccia richiesta.

Riferimento, art. 381, DPR 495/1992, comma 3:
“5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.”

Le sanzioni

Una norma recente (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è intervenuta inasprendo le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia di stalli riservati.

È stata raddoppiata la sanzione passando a cifre comprese fra i 168 euro e i 672 euro per chi non è in possesso del contrassegno ed occupa uno stallo riservato. È stata aumentata anche la sanzione per chi, pur essendo in possesso del contrassegno non rispetta le regole (fra gli 87 e i 344 euro). Ricordiamo anche la decurtazione di sei punti sulla patente e, se il comune lo prevede, la rimozione del veicolo “abusivo”. Restano invece immutate le sanzioni per chi parcheggia su rampe, scivoli e attraversamenti pedonali (fra gli 87 e i 344 euro e decurtazione di tre punti dalla patente)

Problemi aperti: sono segnalate da più parti difficoltà nella gestione efficace dei controlli su strada o per carenza di personale o per prassi operative. Alcune amministrazioni hanno previsto specifici ordini di servizio in cui viene raccomandata priorità nel contrasto di questi abusi. Altra questione è la difficoltà nei controlli e nell’elevare sanzioni in aree di parcheggio private (esempio, centri commerciali), anche se sul punto si segnalano alcune buone prassi.

Circolazione dei veicoli con contrassegno

L’attuale normativa (art. 11, DPR 24 luglio 1996, n. 503) prevede specifiche facilitazioni per anche per la circolazione dei veicoli al servizio di persone con disabilità.

Si prevede che ai titolari di contrassegno sia consentita, “dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.”

Questa fattispecie può essere, ad esempio, quella della sospensione della circolazione per un evento sportivo; in tal caso nella relativa deliberazione di sospensione il Comune può indicare condizioni ed eccezioni per i titolari di contrassegno.

Ma il DPR 503/1996 (art. 11) prevede anche un’altra fattispecie “La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», (…), qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.”

I titolari di contrassegno possono quindi accedere alle ZTL. Negli anni, in particolare quando le ZTL sono presidiate da varchi elettronici, questo ha comportato un sovraccarico amministrativo: pur avendo il contrassegno è necessario comunicare l’ingresso o la circolazione entro le ZTL abbinando la relativa targa del veicolo. Ogni città tuttavia ha regolamentato in modo differente gli aspetti operativi generando di frequente contenzioso e necessità di ricorsi. In tal senso l’istituzione del registro nazionale dei CUDE potrebbe risolvere molte criticità.

Il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 2021 prevede e disciplina l’“Istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici.”, fissando modalità di funzionamento e di accesso.
I dati di tutti i contrassegni rilasciati dovrebbero essere immessi in un’unica piattaforma e consultabili in tempo reale delle autorità competenti per i controlli e le verifiche previste.