13 Ottobre 2021
Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (12 ottobre) è stato pubblicato un DPCM estremamente rilevante per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che finora hanno svolto la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working). Seguirà a brevissimo la pubblicazione di un decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione. Ma quanto impattano le nuove disposizioni sui lavoratori con disabilità attualmente in smart working?
Per comprenderlo dobbiamo ricostruire il percorso dei provvedimenti, impegno forse faticoso ma inevitabile.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, all’art. 87, comma 1 prevedeva che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile fosse una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa in gran parte delle pubbliche amministrazioni.
Ed in effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 – pubblicato ieri in Gazzetta – provvede a fissare “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.” All’articolo 1 prevede in modo chiarissimo: “1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.”
Nella sostanza la modalità ordinaria di lavoro è quella in presenza, il che si traduce con il rientro nei luoghi di lavoro di gran parte dei dipendenti in smart working.
Al decreto del 23 settembre ne sta per seguire un altro il cui testo è già ampiamente noto e diffuso e che attendeva la pubblicazione del DPCM appena citato per essere a sua volta formalmente emanato. Si tratta del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che fissa le regole che varranno di qui in avanti e che sono relative al ricorso al lavoro agile. Senza entrare nel dettaglio di questo prossimo provvedimento [aggiornamento: pubblicato in Gazzetta; decreto 8 ottobre 2021, NdR], che si pone come espressa finalità il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, meritano di essere evidenziati pochi punti:
– le Pubbliche Amministrazioni (PA) organizzano le attività dei propri uffici prevendo il rientro in presenza di tutto il personale entro fine ottobre 2021 assicurando, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza.
– le PA potranno consentire l’accesso al lavoro agile solo se questo non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
– l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
– le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
– in ogni caso il lavoro agile non potrà più giovarsi procedure semplificate come è stato finora ma dovrà essere formalizzato un accordo individuale con obiettivi, modalità, tempi e criteri di misurazione.
In pratica diviene molto più complesso e meno flessibile il ricorso ma anche l’autorizzazione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione.
Questo per la generalità dei dipendenti pubblici. Ma per i lavoratori fragili o con grave disabilità vigono le medesime regole? La risposta è complessa.
Lavoratori fragili o con grave disabilità
Anche su questo aspetto va ricostruita la disciplina che ha indicato il lavoro agile come quello di norma da riservare a lavoratori con fragilità o con grave disabilità. Si rileva innanzitutto che le relative disposizioni hanno riferimenti differenti da quelle previste per la generalità dei lavoratori.
Il già citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 26 comma 2-bis prevede che “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
I lavoratori interessati sono “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
La data del 31 ottobre indicata dal comma citato è stata prorogata al 31 dicembre 2021 da ultimo con modificazioni apportate in sede di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (legge 24 settembre 2021, n. 133), quindi estremamente recenti e quasi contemporanea al DPCM illustrato all’inizio.
Nella sostanza quindi ci ritroviamo con una norma, tutt’ora vigente, che conserva la concessione dello smart working ad una sola categoria di lavoratori (fragilità/disabilità) e con una norma che restringe notevolmente questa possibilità per la generalità lavoratori.
Sotto il profilo sostanziale non sembrano confliggere fra di loro. Inoltre in una logica di gerarchia delle fonti ci sono forti dubbi che il nuovo DPCM possa prevalere sulle disposizioni a favore dei lavoratori fragili e ciò per un motivo cronologico (il DPCM è di un giorno prima dell’ultima proroga), per un motivo di specialità (l’articolo 26 regola un aspetto particolare), per un motivo gerarchico (è un decreto e l’altra è una legge). Infine l’articolo 26, comma 2 bis, favorevole ai lavoratori con fragilità/disabilità è tutt’ora vigente.
La lettura più semplice consentirebbe di concludere che il lavoro agile prosegue per i lavoratori con fragilità/disabilità fino al 31 dicembre come previsto dal Parlamento; per tutti gli altri dipendenti pubblici vigono le nuove regole.
Tuttavia sotto il profilo formale sono prevedibili interpretazioni, ancorché non supportate, restrittive da parte delle singole amministrazioni con le relative situazioni di conflitto e contenzioso che ne derivano, questo se non vi saranno indicazioni chiare e se le stesse amministrazioni si limiteranno a compulsare solo gli ultimi provvedimenti.
Rimane insondato se la lacuna dei due decreti nel non esplicitare che sono fatte salve, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni a favore del lavoro agile per i dipendenti con fragilità/disabilità grave, sia realmente una omissione o sia una scelta. Questo lo potranno chiarire solo il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)
Aggiornamento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2021 il decreto del Ministro per la funzione pubblica (8 ottobre 2021) recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.”
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