Assegno unico e universale: cosa c’è da sapere

30 Dicembre 2021

Il 26 novembre 2021 era stato depositato alle Camere l’ Atto del Governo n. 333 che presentava lo “Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico” per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti. Dalle stesse sono stati espressi pareri che hanno suggerito modificazioni del testo depositato; alcuni di queste, di maggior favore per le persone con disabilità, sono stati ripresi nel testo definitivo e approvato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309: il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. (“Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”).

Si tratta di un provvedimento atteso e che riguarda un numero significativo di nuclei familiari (circa 4,5 milioni secondo la relazione tecnica del decreto). Istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico e riserva particolari regole per i nuclei con figli con disabilità. Nella riforma ci sono alcuni elementi sicuramente favorevoli, altri meno e qualche cono d’ombra. In sintesi: per alcuni si tratta di una novità positiva, per altri neutra, per altri negativa. Per comprendere in quale ambito si ricada è necessario avere consapevolezza di alcune premesse, onde evitare sia preoccupazioni che aspettative infondate o basate solo semplificazioni dei media generalisti.

[Aggiornamento: ad integrazi0ne del presente articolo si veda ora anche: Assegno unico e universale: le modifiche nel decreto semplificazioni 2022  che ha cambiato regole e importi per i maggiorenni]

La premessa

Il decreto legislativo rappresenta l’attuazione della legge l aprile 2021, n. 46 che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l’assegno unico e universale. Attualmente sono già in vigore e consolidate alcune misure in questa direzione ma non riguardano tutti i genitori: una parte sono esclusi (esempio inoccupati, lavoratori autonomi, “partite IVA) ecc.) e spesso sono quelli economicamente più in difficoltà.
In base alla legge delega – lo leggiamo nella relazione tecnica al decreto – “al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare, femminile, l’assegno unico e universale costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili.”

Universalistico, quindi tendenzialmente rivolto a tutti ma anche selettivo, cioè calibrato sulla sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti.
Nella direzione di estendere la platea dei beneficiari, il decreto-legge n. 79 del 8 giugno 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 30 luglio 2021) aveva anticipato l’introduzione di un assegno temporaneo per i figli minori, a favore dei nuclei familiari che non avessero già diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati. Si trattava di una misura transitoria in attesa appunto del riordino complessivo che ora arriva con il nuovo decreto. Tant’è che l’assegno temporaneo resterà in vigore fino al 28 febbraio 2022 (inizialmente era 31 dicembre 2021) per essere poi assorbito nella nuova disciplina
Dunque il nuovo strumento va nella sostanza a sostituire l’assegno al nucleo familiare (ANF) nelle “tabelle” che riguardano i figli e ad abrogare altre misure assistenziali e agevolazioni tributarie che poi vedremo nel paragrafo “a cosa non si ha più diritto”.

Oggi l’ANF, in estrema sintesi è riconosciuto – su domanda annuale – ai lavoratori dipendenti e ai pensionati in ragione della composizione del nucleo familiare, con differenziazioni nel caso di figli minori, inabili ecc., e del reddito imponibile lordo percepito dal nucleo familiare. L’assegno universale, che riguarda solo i figli fino a 21 anni (o disabili indipendentemente dall’età), si basa invece sull’ISEE. L’ISEE potrebbe essere più favorevole del riferimento al mero reddito imponibile lordo, ma non sempre è così, poiché considera anche – al 20% – il patrimonio del nucleo (mobiliare – quindi anche i risparmi – e immobiliare, con alcune franchigie). Ad esempio, tanto più i “risparmi” sono significativi tanto più aumenta l’ISEE che pure è parametrato sulla composizione del nucleo familiare.

A chi viene erogato

L’assegno verrà erogato a partire da marzo 2022. Si potrà presentare domanda da gennaio. Per presentarla è strettamente necessario disporre dell’ISEE che quindi è bene richiedere per tempo. Tre sono le condizioni:

Cittadinanza: può presentare domanda qualsiasi cittadino italiano o UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Residenza: essere residente o domiciliato in Italia ed essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Fiscalità: essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. Da rilevare che in nessuno passaggio la norma e le relative circolari ci si riferisce espressamente al carico fiscale.
L’assegno è riconosciuto anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora questi frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea o svolga un tirocinio, un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. Come si potrà notare quest’ultima precisazione è più favorevole quella prevista per il carico fiscale (4000 euro fino ai 24 anni, 2.840,51 euro oltre il 24 anni) a cui come già detto la norma non fa riferimento. Altre possibili condizioni: sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
L’assegno è, inoltre, riconosciuto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età; in questo caso, nel bene e nel male, non sono indicate le condizioni previste per la generalità dei figli 18/21 anni di cui si è appena scritto. Sicché viene razionalmente da dedurre che oltre i 21 anni valga strettamente il concetto di carico fiscale senza ulteriori eccezioni.
L’assegno unico spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni. Infatti, in alternativa ai genitori, l’assegno può essere richiesto (e incassato) direttamente dal figlio maggiorenne.

Ma a quanto ammonta l’assegno unico ed universale? Per comprendere le varie situazioni vanno distinte tre fasce di età dei figli a carico: fino ai 18 anni; dai 18 ai 21; oltre i 21 anni.

Fino ai 18 anni

Fino ai 18 anni compiuti l’importo massimo dell’assegno per ciascun figlio è di 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Esempio: a ISEE 20.000 euro = assegno 149,5
Esempio: a ISEE 30.000 euro = assegno 99,5

Con le tabelle ANF previgenti ad un reddito complessivo di 15.000, entrambi i genitori e un figlio a carico l’assegno era di 135,18 euro; a 30.000 euro era di 47,75, euro; a 20.000 era di 101,85. (Naturalmente ISEE e reddito complessivo del nucleo non sono raffrontabili).

Annotazione marginale: il decreto prevede che il riconoscimento dell’assegno “decorrere dal settimo mese di gravidanza”; in senso letterale non vengono considerati le ipotesi di parti prematuri. La domanda dell’assegno va presenta entro 120 giorni dalla nascita.
È prevista anche una specifica maggiorazione per le madri sotto i 21 anni (20 euro mensili in più per tutte).

Nel caso di figli minori con disabilità sono previste tre tipologie di maggiorazioni, che si aggiungono cioè all’importo “base”  indipendentemente dall’ISEE.

– 105 euro nel caso di non autosufficienza;
– 95 euro euro nel caso di disabilità grave;
– 85 euro nel caso di disabilità media.

La distinzione fra le tre tipologie di disabilità è quella prevista dal DPCM 159/2013.
Nella categoria della non autosufficienza rientrano: i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta.
Nella categoria della disabilità grave rientrano: i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravita; i ciechi parziali, i sordi prelinguali; e infine [citiamo] “minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30”, dizione quanto mai ambigua ma indicata generalmente in alcuni verbali;
Nella categoria della disabilità media rientrano: i titolari di indennità di frequenza, gli ipovedenti gravi.

In linea generale quindi la maggiorazione di 105 euro spetta solo ai minori titolari di indennità di accompagnamento. Ai titolari di indennità di frequenza la maggiorazione è ridotta 85 euro.

Esempi

ISEE

indennità di accompagnamento

indennità di frequenza

Fino a 15.000

175 + 105 euro

175 + 85 euro

20.000 euro

149,5 + 105 euro

149,5 + 85 euro

30.000 euro

99,5 + 105 euro

99,5 + 85 euro

40.000 euro

50 + 105 euro

50 + 85 euro

Con le tabelle ANF previgenti ad un reddito complessivo fino a 26.358, presenti entrambi i genitori e un figlio minore disabile a carico l’assegno era di 168,33 euro; a 30.000 euro era di 154,68 euro; a 40.000 era di 118,41 euro.

Figli di età compresa fra i 18 e 20 anni

La seconda “fascia” di assegni è riconosciuta dal compimento della maggiore età fino al termine del ventesimo anno.
L’importo dell’assegno massimo per un figlio passa a 85 euro con ISEE familiare fino a a 15.000 euro per scendere a 25 euro quando si raggiungono (e si superano) i 40.000 euro.
Ad esempio con 20.000 euro di ISEE è pari a 72,8 euro; con 30.000 scende a 48,8 euro.

Anche in questa fascia è riconosciuta una maggiorazione nei casi di figli a carico con disabilità. In questo caso è indistinta sia per gravità che per ISEE: 80 euro per tutti (nel testo originario erano 50 euro).
Conseguentemente, ad esempio:

– il nucleo con un ISEE fino a 15.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 85 euro + una maggiorazione di 80.
– il nucleo con un ISEE pari a 20.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 72,8 euro + una maggiorazione di 80.
– il nucleo con un  ISEE pari a 30.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 48,8 euro + una maggiorazione di 80.

Con le tabelle ANF previgenti ad un reddito complessivo fino a 26.358, entrambi i genitori presenti e un figlio maggiorenne disabile a carico l’assegno era di 168,33 euro; a 30.000 euro era di 154,68 euro; a 40.000 era di 118,41 euro.

Figli di età superiore ai 21 anni

L’assegno dopo il compimento del ventunesimo anno di età è riservato solo nel caso in cui il figlio (a carico) sia una persona con disabilità, indipendentemente dalla gravità. L’importo totale è di 85 euro nel caso di ISEE familiare fino a 15.000 che decresce fino a 25 euro a ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Conseguentemente, ad esempio:

– il nucleo con un  ISEE fino a 15.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 85 euro;
– il nucleo con un  ISEE pari a 20.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 72,8 euro;
– il nucleo con un  ISEE pari a 30.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 48,8 euro;
– il nucleo con un  ISEE pari a 40.000 percepisce per il figlio con disabilità un assegno di 25 euro.

Con le tabelle ANF previgenti ad un reddito complessivo fino a 26.358, entrambi i genitori presenti e un figlio maggiorenne disabile a carico l’assegno era di 168,33 euro; a 30.000 euro era di 154,68; a 40.000 euro era di 118,41 euro.

Maggiorazioni per i nuclei con ISEE inferiore ai 25.000 euro

Quanto sin qui esposto fa già comprendere che la platea dei beneficiari dell’assegno unico è sostanzialmente divisa fra chi sicuramente otterrà un trattamento migliore rispetto alla situazione precedente e chi invece riceverà un trattamento meno vantaggioso, anche al netto della perdita delle detrazioni forfettarie di cui diremo più sotto.
Questa situazione è chiara anche al Legislatore che per compensare (parzialmente) gli svantaggi ha previsto una maggiorazione provvisoria, e progressivamente ad esaurimento, per le famiglie che già percepivano l’ANF e che dispongano di un ISEE fino a 25.000 euro.
Dalla maggiorazione sono esclusi tutti i nuovi percettori di assegno unico, i nuclei in cui non sono presenti minori, e quelli che sforano il limite di 25.000 euro l’anno.

A cosa non si ha più diritto

Il decreto legislativo, rispondendo anche alle indicazioni della legge delega (46/2021), per istituire l’assegno unico abroga contestualmente una serie di altri benefici di cui non si avrà più diritto.

Il primo è il “premio” che veniva erogato alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro una tantum. Questa abrogazione genera una minore spesa stimata a 328 milioni di euro nel 2023.
Il secondo beneficio soppresso è l’assegno al nucleo familiare numeroso (con 3 o più figli minori) concesso dai comuni e pagato da INPS che era pari a complessivi 1.886,82 euro annui (assegno mensile 145,14 euro per 13 mensilità) per l’anno 2021. In questo caso il risparmio per le casse dello Stato è pari a 384 milioni nel 2023.
Il terzo, quello più significativo, è la soppressione di buona parte dell’ANF, quella relativa agli assegni familiari ai nuclei con figli e orfanili; questo è significativo in particolare per quei nuclei nei quali oltre ai figli (con diritto all’assegno unico) siano presenti coniuge a carico, o fratelli, sorelle ecc. In pratica a quei nuclei a cui è stato concesso l’assegno unico, potrebbe essere esclusa la concessione dell’ANF. Minori uscite: 5 miliardi e 102 milioni nel 2023.

L’ultima abrogazione è quella delle detrazioni forfettarie per figli a carico che genera un risparmio stimato nel 2023 di 6 miliardi 158 milioni.
L’abrogazione delle detrazioni forfettarie IRPEF si comprende rammentando ciò che fino ad oggi era previsto. Si tratta di un’agevolazione, che può essere significativa, che si usa al momento di calcolare le imposte (IRPEF) dovute all’Erario. Spetta al contribuente che ha a proprio carico dei figli. La detrazione effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni e 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Nel caso in cui il figlio sia una persona con disabilità si aveva diritto ad una maggiorazione di 400 euro. Quindi sotto i tre anni la detrazione forfettaria è pari a 1620 euro; sopra i tre anni 1350 euro.

Questa detrazione fiscale viene soppressa dal decreto e mantenuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Il testo definitivo del decreto legislativo, accogliendo le richieste delle Commissioni parlamentari, su questo punto reca correzioni alla versione originale: nel caso di figli a carico con disabilità e di età superiore ai 21 anni le detrazioni forfettarie rimangono vigenti anche se si incassa l’assegno unico e universale. Si rileva che, al contempo, è stata soppressa la maggiorazione di 400 euro: la detrazione massima per figlio con disabilità sarà quindi di 950 euro.

Cosa fare ora

INPS ha predisposto il sistema per la presentazione delle domande di assegno unico ed universale cui possono accedere i cittadini anche assistiti dai patronati. Le domande potranno quindi essere presentate da gennaio 2022. INPS ha inoltre emanato formalmente le istruzioni operative con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021.
In caso di esito positivo l’assegno verrà accreditato nell’IBAN degli interessati (i genitori) o – su richiesta – sul conto del figlio maggiorenne. Fanno eccezione i nuclei titolari di Reddito di cittadinanza per i quale la quota parte di assegno relativo ai figli minori verrà accreditato con le consuete modalità. L’assegno verrà erogato a partire da marzo 2021. Utile ripetere che per presentare la domanda è strettamente necessario disporre dell’ISEE (Carlo Giacobini, Direttore generale di Iura)

Approfondimenti e fonti:

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230:  Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

Messaggio INPS n. 4748 del 31 dicembre 2021 “Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande”

Assegno Unico e Universale per i figli a carico: servizio INPS

Schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 333

Relazione tecnica