Nuove regole sulle agevolazioni fiscali sui veicoli adattati alla guida

24 Gennaio 2022

Diviene operativo un positivo intervento di semplificazione. Come si ricorderà in sede di conversione in legge (legge 9 novembre 2021, n. 156) del cosiddetto “decreto infrastrutture” (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121) era stato inserito un comma (articolo 1 bis) che agevola le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per uno specifico gruppo di persone che ne sono già titolari: le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.

Fino ad oggi costoro, per ottenere le agevolazioni, dovevano presentare sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (104/1992) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
Fra l’altro questo gruppo di persone sono le prime, in ordine di tempo, a cui la norma ha concesso il beneficio (legge 9/04/1986 n. 97) poi esteso con altre norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica).

Per essi il requisito principale è la titolarità della patente (cosiddetta “speciale”) con obbligo di adattamenti ai dispositivi di guida, prescrizione che viene fissata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla commissione afferiscono i responsabili sia della MTCT che della medicina legale della ASL di competenza. In questi casi, quindi, sono già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) che oggettivo (il veicolo per poter essere condotto deve essere adattato alla guida).

Tuttavia le disposizioni amministrative vigenti per questa categoria, come già detto, prevedevano fino ad ora che oltre alla patente da cui risulti l’obbligo di adattamenti alla guida, venisse presentato anche il verbale di invalidità (o handicap) da cui risulti una menomazione che comporti una ridotta o impedita capacità motoria. Questa richiesta “aggiuntiva” derivava dal fatto che il decreto originario (decreto ministeriale 16 maggio 1986), che aveva inizialmente disciplinato la materia, prevedeva la presentazione di un certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali (ex DPR 393/1959) con modalità ormai superate.

Ad ogni buon conto è una richiesta che comporta la conservazione di dati personali sensibili e soprattutto la presentazione di un verbale talvolta datato, privo delle esplicitazioni richieste, che di volta in volta va valutato da chi vende il veicolo o da chi è preposto ai controlli, con il sovraccarico e l’incertezza che ne deriva.

L’articolo 1 bis – non a caso denominato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità” – restituisce ragionevolezza e semplicità al procedimento prevedendo, con forza di legge, che in questi casi sia sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo.

Il 13 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha dunque firmato il decreto attuativo (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986. Vengono chiaramente indicati quali sono gli oneri documentali a carico di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo e sono.

  1. l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
  2. copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Non è più richiesto, né troverebbe fondamento formale e sostanziale la richiesta, né il verbale di invalidità civile né di handicap (legge 104/1992). È presumibile l’emanazione di una specifica circolare dell’Agenzia delle entrate che, anche se non necessaria alla cogenza della nuova disposizione, restituirebbe omogeneità applicativa scongiurando interpretazioni quantomeno fantasiose che già stanno circolando. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)

Per approfondimenti

Decreto 13 gennaio 2021 “Adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l’acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”

Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.”

Conversione con modificazioni: legge 9 novembre 2021, n. 156