Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stato approvato un decreto legge, in attesa di pubblicazione, che reca “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali”. Con questo provvedimento urgente il Governo definisce alcuni interventi per tentare di fronteggiare gli effetti degli aumenti tariffari per le forniture dell’energica e del gas.
Fra le misure previste una riguarda anche i cosiddetti “bonus sociali per disagio economico” e i “bonus per gravi condizioni di salute”. Quest’ultimo è noto anche come “bonus disagio fisico”.
Per comprendere la natura e la portata dell’intervento normativo è necessario ricordare in cosa consistano e chi riguardino questi bonus istituiti ormai 15 anni fa (2007 e 2008).
Il bonus sociale per disagio economico riguarda la fornitura di elettricità, gas e acqua e può essere richiesto, come suggerisce la denominazione, quando l’utente e il suo nucleo si trovino in oggettive difficoltà economiche. Ad esempio: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE familiare non superiore a 8.265 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
I bonus sono diversificati a seconda della composizione del nucleo e poi applicati in bolletta.
Il bonus per disagio fisico (gravi condizioni di salute) viene riconosciuto solo per le forniture di energia elettrica e quando nel nucleo familiare è presente una persona in condizioni di salute tali da dover ricorrere ad apparecchi salvavita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e distinte fra quelle che riguardano la funzione cardio-respiratoria, renale, alimentare. Ma il decreto tiene conto anche dell’eventuale uso di carrozzine elettroniche, sollevatori, materassi antidecubito, ma che vengono tenuti in considerazione solo nel caso si usino anche apparecchi salvavita.
Queste situazioni devono essere certificate dall’ASL che attesta la situazione di grave condizione di salute; la necessità di usare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura e le ore di uso giornaliero; l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Quando si è in possesso di questa certificazione va presentata la relativa domanda presso il Comune o presso il CAF.
L’importo del bonus che viene riconosciuto in bolletta è variabile a seconda dell’intensità d’uso delle attrezzature e alle fasce di potenza previste dal contratto (3, 3,5, 4 kw).
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico.
Questi per sommi capi i contorni dei bonus. I dettagli sono presenti e ben illustrati nel sito di ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti). È ARERA che disciplina le modalità ed emana indicazione e direttive vincolanti ai fornitori.
Ma che cosa prevede il nuovo decreto? L’articolo 3 dà mandato ad ARERA di rideterminare le agevolazioni per elettricità e gas relative ai bonus del disagio economico e per disagio fisico (solo elettricità). L’intervento di ARERA negli intenti del provvedimento dovrebbe essere finalizzato a “minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022”. Il primo limite è quello temporale (solo per il secondo trimestre), il secondo quello dell’importo destinato a incrementare i bonus (500 milioni di euro).
Al momento, quindi, non resta che attendere le direttive di ARERA e che saranno applicate a chi è già beneficiario dei bonus e ai nuovi richiedenti che ne abbiano diritto. È ragionevole supporre che il tutto si traduca come un transitorio aumento dei relativi bonus. Non è previsto vi sia un allargamento dei criteri di accesso al bonus e quindi dei beneficiari. (Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)