Smart working: pubblicato il decreto sui lavoratori fragili

13 Febbraio 2022

Come si ricorderà il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) ha prorogato fino al 28 febbraio 2022 le precedenti disposizioni che prevedevano che di norma i lavoratori fragili svolgano il loro lavoro in modalità agile (smart working). Il termine del 28 febbraio per ora vigente, sarà verosimilmente prorogato [vedi nostro articolo], in sede di conversione in legge, al 31 marzo 2022, ma tale proroga – come vediamo di seguito – è in larga misura “depotenziata”.

L’articolo 17 del decreto legge ha confermato che i beneficiari di tale opportunità siano “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” (com’era previsto dal articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Tuttavia viene fissata una condizione: l’opportunità persiste fino alla revisione delle condizioni ridefinite da un decreto ministeriale (salute di concerto con il ministero lavoro e delle politiche sociali e quello per la pubblica amministrazione) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Devono essere  individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” effettivamente interessate da questa opportunità.

Il decreto in questione (4 febbraio 2022) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2022 ed è quindi già in vigore. Il decreto fissa criteri molto più restrittivi rispetto ai precedenti. Ad esempio, non è più una condizione sufficiente essere in possesso di certificazione di grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) a meno che il lavoratore non abbia compiuto i 60 anni e, contemporaneamente, non sia esente da vaccinazioni per motivi sanitari.

Indipendentemente dallo stato vaccinale il decreto distingue due categorie.
Nella prima categoria sono elencate una limitata serie di patologie riconducibili a pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (es. immunodeficienze, patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva o in attesa di trapianto ecc.). In questi casi basta che ricorra una sola delle patologie elencate.

Nella seconda categoria sono invece inclusi i lavoratori che siano interessati da tre o più delle patologie elencate e cioè: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.

Una ulteriore categoria è quella già anticipata: riguarda chi non è vaccinato per comprovati motivi sanitari e che contemporaneamente ha un’età pari o superiore ai 60 anni e che sia affetto da una delle patologie e condizioni indicate nel secondo allegato di una circolare del Ministero della salute (8 ottobre 2021, n. 45886).

Cosa accade ora? Il decreto legge 221/2021 è in vigore come lo è il decreto ministeriale. È quindi possibile che già nei prossimi giorni aziende e amministrazioni pubbliche chiedano il rientro in presenza del lavoratore oppure chiedano preliminarmente di fornire la certificazione sanitaria – il decreto indica che la competenza è del medico di medicina generale del lavoratore – comprovante che egli rientra nelle condizioni previste dal nuovo decreto. Ma è anche possibile che, in seguito a emendamenti apportati al decreto legge 221/2021, il decreto a tutti gli effetti divenga operativo in un secondo momento.

Rammentiamo che, al di fuori della disciplina legata alla pandemia Covid 19, l’avvio e lo svolgimento del lavoro in modalità agile richiede la stipula per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato. È, quindi, possibile per tutti i lavoratori richiedere lo svolgimento in modalità agile, il che però non è un diritto soggettivo. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)

Per approfondimenti

Decreto 4 febbraio 2022“Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.”

Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.” [in particolare articolo 17]

Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, 8 ottobre 2021, n. 45886“Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19” [in particolare Allegato 2]

Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 fra le Parti sociali e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali