Nella seduta del 17 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge definito per brevità “decreto Covid di marzo” o “decreto riaperture 2022”. Nella bozza non ufficiale, in uno specifico articolo (il 10) era prevista una ulteriore proroga allo svolgimento del lavoro in modalità agile (smart working) a favore dei lavoratori fragili. La nuova data era il 30 giugno 2022. Ne avevamo dato notizia in un precedente articolo.
Nella Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 70 del 24 marzo 2022) è stato pubblicato il testo “definitivo” del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24. All’articolo 10, e nel richiamato allegato B, non sono più presenti proroghe per la concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili. Il conseguente diritto, già di per sé condizionato da vari elementi, termina quindi il 31 marzo.
Rimane la possibilità, sia per le aziende che per il lavoratore, di procedere con il lavoro agile (questo anche a prescindere dalla disabilità e dalla fragilità), adottando uno specifico e formale accordo e comunicandolo agli uffici competenti, procedura che però rimane semplificata per il comparto privato.
È anche confermata l’assenza di proroghe per l’equiparazione delle assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, oltre che l’accesso allo smart working per i lavoratori che assistono persone fragili o con grave disabilità, opportunità quest’ultima già terminata da molti mesi.
Per approfondimenti
Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
Per completezza e supporto alla lettura estrapoliamo di seguito il testo dell’articolo 10, parte dell’allegato B e le disposizioni effettivamente prorogate.
Articolo 10, decreto legge 24 marzo 2022, n. 24
“Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
(omissis)”
Allegato B
Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
—–
Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
“Art. 90 Lavoro agile
(omissis)
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).”