Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 INPS ha fornito precisazioni e ulteriori indicazioni sul cosiddetto bonus da 200 euro previsto dal “decreto aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) a favore di una larga platea di lavoratori, di pensionati, di disoccupati.
Sono confermate gran parte delle sintesi già presentate su questo sito all’indomani della pubblicazione del decreto-legge 50/2022, con l’aggiunta di alcuni dettagli operativi.
Alla luce della nuova circolare e sulla scorta della più recente circolare, presentiamo nuovamente le condizioni e modalità per l’accesso al bonus in parola.
Il bonus una tantum di 200 euro è stato previsto nell’intento di compensare, pur marginalmente, le ricadute sulle famiglie derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti.
Il decreto, pur contemplando una platea ampia di beneficiari, pone dei limiti differenziati a seconda delle categorie di destinatari e anche diverse modalità di erogazione.
La platea dei beneficiati è individuata da due differenti articoli del decreto 50/2022: l’articolo 31 che riguarda i lavoratori dipendenti e l’articolo 32 che riguarda i pensionati – inclusi invalidi civili, ciechi e sordi – e altre categorie (es. parte degli autonomi, domestici, stagionali, reddito di cittadinanza ecc.).
Visto che una parte dei beneficiari potrebbero rientrare in entrambi i gruppi, il decreto e poi la circolare INPS, fissano le modalità per evitare che la stessa persona percepisca due volte il bonus.
Vediamo quindi le condizioni per i due gruppi.
Lavoratori dipendenti
Il bonus viene erogato direttamente dai datori di lavoro e dalla amministrazioni pubbliche con la mensilità di luglio. Il bonus viene concesso una sola volta anche se una persona è dipendente da due datori di lavoro.
Non ci sono strettamente limiti di reddito, ma un’altra condizione che comunque contiene la platea. C’è nel decreto una indicazione precisa anche se di non semplice lettura. Il bonus spetta solo “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (…) che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.
Cosa significa? Che cos’è quell’esonero?
Si tratta di una agevolazione prevista appunto dalla legge n. 234/2021 a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. In questo caso viene riconosciuto l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di versamenti a carico del lavoratore.
È un dato che risulta in busta paga e di cui comunque il datore di lavoro è inevitabilmente a conoscenza.
Se nei primi quattro mesi del 2022 si è fruito di questo esonero, anche per un solo mese, si ha diritto al bonus, altrimenti si è esclusi. INPS precisa che si è esclusi anche se l’esonero è stato applicato solo sul rateo della tredicesima mensilità.
La seconda condizione perché il lavoratore possa accedere al beneficio, e vederlo erogare direttamente dal datore di lavoro è che non rientri nel secondo gruppo di beneficiari (articolo 32, pensionati ed altri) che in tal caso viene erogato da INPS.
La domanda dei lavoratori dipendenti
In tal senso il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione in cui precisa se è o meno potenzialmente beneficiario del beneficio ai sensi dell’articolo 32, e cioè, ad esempio se è pensionato, se riceve pensioni o assegno per minorazioni civili, o altre misure previdenziali quali ad esempio l’assegno ordinario di invalidità.
Molti lavoratori già nelle settimane scorse hanno ricevuto un fac-simile di autocertificazione da compilare e firmare; sono fac-simili spesso molto diversi e nemmeno sempre rispondenti a ciò che la norma richiede.
Con il messaggio n. 2559 24 giugno 2022, INPS ha quindi predisposto, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, un fac-simile di dichiarazione che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante
Annotiamo tuttavia che anche il modello INPS contiene una evidente contraddizione (con la circolare 73/2022 e con lo stesso decreto 50/2022) relativamente alla titolarità del reddito di cittadinanza di cui scriviamo più sotto.
Il modello infatti suggerisce fra le condizioni da sottoscrivere “di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019”; in realtà non è questa l’esatta condizione prevista dalla norma e dalla circolare 73/2022 che prevedono l’inverso e cioè che il bonus al nucleo (uno solo) titolare di reddito di cittadinanza non possa essere erogato se uno membro del nucleo (o più d’uno) sia già beneficiari del bonus in quanto lavoratori, pensionati, invalidi ecc.
Quindi quella dizione non dovrebbe esserci per gli ovvi svantaggi che produrrebbe su un nucleo (con RdC) in cui siano presenti, supponiamo, sia un invalido totale o parziale sia lo stesso lavoratore. Riceverebbe un solo bonus anziché due.
Sul punto dell’obbligo della domanda però c’è però una novità nel frattempo introdotta dal “decreto semplificazioni” (articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) che riguarda una parte dei dipendenti pubblici.
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze, non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista, cioè a firmare quel modulo di cui sopra. Tuttavia non è sempre scontato che la propria amministrazione abbia in atto la relativa convenzione con MEF; va quindi verificato caso per caso.
In caso positivo il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all’esonero esonero dell’0,8%, senza necessità di richiedere o acquisire alcuna dichiarazione.
Pensionati ed altri
Nel secondo gruppo di beneficiari – indicati come detto dall’articolo 32 del decreto 50/2022 – sono incluse differenti situazioni che godono di trattamenti o prestazioni sia previdenziali (esempio pensioni di “anzianità e vecchiaia” o di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) che assistenziali (pensione sociale, assegni e pensioni per minorazioni civili) che altre fattispecie differenti dal lavoro dipendente oggetto dell’articolo 31. In larga misura il bonus è erogato direttamente ed in automatico da INPS, con alcune eccezioni di cui poi si dirà.
Il limite per tutti, in questi casi, è quello reddituale personale: gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
Il bonus viene erogato sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento, salvo successiva verifica sul reddito.
Vediamo dunque ora quali sono i principali beneficiari.
Pensionati (previdenza)
Il bonus viene erogato d’ufficio ai titolari di trattamenti pensionistici, sia diretti che ai superstiti (reversibilità), anche internazionali, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
Reversibilità: nel caso di persone contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione viene corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Il pagamento del bonus sarà effettuato da INPS unitamente alla rata di pensione di luglio 2022. Per chi è titolare esclusivamente di trattamenti non in carico a INPS (esempio altre casse previdenziali) l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione.
Assegno ordinario di invalidità (previdenziale)
L’assegno ordinario di invalidità è un trattamento previdenziale diverso dagli assegni o dalle pensioni per invalidità civile, cecità, sordità.
Il bonus spetta anche ai titolari di assegno ordinario invalidità confermato senza soluzione di continuità o in scadenza successivamente al 30 giugno.
Chi è invece titolare dell’assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022, potrà ottenere il bonus solo qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Altro caso: i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali al 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, potranno ottenere il bonus solo se viene esercitata la scelta per l’assegno di invalidità. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
Va detto che i titolari di assegno ordinario di invalidità che hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno comunque destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro, ma in questo caso l’interessato deve presentare domanda.
Rendite INAIL
La circolare INPS 73/2022, ed è forse l’unico aspetto inatteso, precisa esplicitamente che il bonus di 200 euro non viene erogato a chi sia titolare esclusivamente di rendite INAIL e IPSEMA.
Questo aspetto va tenuto conto da parte dei lavoratori al momento della dichiarazione di cui si è detto sopra: indicheranno di non essere beneficiari di bonus per altri motivi (art. 32 o 31), e quindi riceveranno il bonus comunque.
Diversa è la situazione per gli invalidi del lavoro che percepiscono solo la rendita senza altri introiti da pensione o da lavoro i quali, su previsione di INPS non riceveranno il bonus.
Invalidi civili, ciechi civili, sordi e altre condizioni
Il bonus spetta anche ai titolari di provvidenze assistenziali, quindi quelle che spettano per le minorazioni civili (invalidità, sordità, cecità civile) e quelle che spettano per condizione di basso reddito (pensione e assegno sociale).
La circolare 73/2022 elenca compiutamente le situazioni per le quali l’erogazione avviene direttamente da INPS e ciò contribuisce anche a fare chiarezza a favore, ad esempio, degli invalidi, ciechi e sordi che contemporaneamente sono lavoratori e quindi sono chiamati a firmare l’autocertificazione a favore del datore di lavoro.
Oltre ai titolari di pensione o assegno sociale, INPS indica espressamente quelli che percepiscono:
– pensione o assegno per invalidità civile (invalidi totali o parziali);
– pensione per sordi;
– pensione per cecità parziale o totale.
Sono esclusi i titolari di sola indennità di accompagnamento o di comunicazione. Costoro, se non percepiscono la pensione o l’assegno in larga misura è motivato dal fatto che siano lavoratori o che siano titolari di altre pensioni (previdenziali). Quindi il bonus potrebbero percepirlo nell’altra “veste”, sempre che rientrino nei limiti fissati.
I lavoratori che compilano la dichiarazione per il datore di lavoro, se percepiscono solo l’indennità di comunicazione o di accompagnamento, senza pensione o assegno, non devono indicare di essere beneficiari di prestazioni previste dall’articolo 32. Se invece sono invalidi civili, ciechi e sordi e percepiscono le relative pensioni o assegni lo devono indicare; in tal modo il bonus sarà erogato da INPS.
Sono esclusi anche i titolari di indennità di frequenza e, in genere, tutti i minori.
Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale il bonus di 200 euro verrà accreditato assieme alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà annotata la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50 del 2022”.
Non è necessario presentare nessuna domanda.
Trattamenti di accompagnamento alla pensione
I trattamenti di accompagnamento alla pensione sono formule relativamente recenti che consentono ai lavoratori in possesso di alcuni requisiti contributivi e non solo, si anticipare la quiescenza e di ottenerne un relativo trattamento pensionistico. Fra questi l’APE sociale, l’APE volontario, assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà ed altre formule.
I termini “accompagnamento alla pensione”, naturalmente non hanno nulla a che spartire con l’indennità di accompagnamento.
In questi casi l’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei relativi trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.
Titolari delle prestazioni di disoccupazione
Il bonus di 200 euro spetta anche ai titolari di NASpI e DIS-COLL, cioè prestazioni di disoccupazione, a condizione che ne siano beneficiari a giugno 2022.
Non deve essere presentata alcuna domanda: il bonus è erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
Altri beneficiari
La circolare INPS 73/2022 riprende anche le indicazioni per l’accesso al bonus da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori domestici (con contratti in essere al 18 di maggio 2022). Tutti questi casi hanno in comune la necessità, diversamente dalle altre situazioni, di presentare domanda per ottenerne la concessione.
Nuclei titolari di reddito di cittadinanza
In generale il bonus di 200 euro è concesso anche ai nuclei (non ai singoli componenti) che siano titolari del reddito di cittadinanza.
Non viene concesso se anche un solo componente può essere beneficiario del bonus per altre condizioni (lavoratore, pensionato ecc.). In questo quadro è evidente che il bonus 200 al nucleo con RdC è meno conveniente che ottenere i singoli eventuali bonus spettanti ai singoli membri nel caso questi ne abbiano diritto.
L’INPS procederà al riconoscimento del bonus (attraverso la Carta Rdc) di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. (Carlo Giacobini, direttore di Agenzia Iura)
Per approfondimenti
Circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 “Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti”
Messaggio 24 giugno 2022, n. 2559 “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore”
Decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”