Messaggio INPS: assegno unico universale, aumenti e arretrati

28 Settembre 2022

Con proprio messaggio (3518 del 27 settembre 2022) INPS ha fornito indicazioni operative e applicative sugli aumenti dell’assegno unico e universale nel caso figli con disabilità, ma anche circa il conguaglio di queste prestazioni, aspetto quest’ultimo attorno al quale vi era particolare attesa.

Il messaggio 3518 deriva dalle novità introdotte dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha tentato di compensare, almeno parzialmente, alcune distorsioni della norma originale (decreto legislativo 230/2021) che hanno generato un notevole svantaggio nei nuclei con figli con disabilità maggiorenni rispetto al trattamento precedente.
Nella sostanza gran parte dei nuclei con figli maggiorenni con disabilità hanno percepito un assegno unico e universale di importo spesso inferiore a quello garantito precedentemente dall’ANF (assegno al nucleo familiare).

Le compensazioni introdotte riguardano per ora solo l’annualità 2022 che, lo ricorda INPS, va da febbraio 2022 a febbraio 2023. Dopo quella data, se non intervengono nuove disposizioni, si ritorna agli importi precedenti.

Vediamo quindi quali sono le novità che il messaggio richiama.

Le modifiche degli importi

Come anticipato il decreto legge  73/2022 (legge 122/2022)  ha tentato di compensare il trattamento meno favorevole previsto dal decreto legislativo 230/2021, ma bisogna ricordare  che questo prevedeva due formule diversi di assegni e maggiorazioni per i maggiorenni di età compresa fra i 18 e e i 21 anni e quelli di età superiore ai 21 anni a carico dei genitori. Vediamo le differenze.

18 – 21 anni

Com’era: L’importo dell’assegno massimo per un figlio era fissato a 85 euro con ISEE familiare fino a 15.000 euro di ISEE familiare per scendere a 25 euro quando si raggiungono (e si superano) i 40.000 euro. Ad esempio con 20.000 euro di ISEE è pari a 72,8 euro; con 30.000 scende a 48,8 euro.
Era riconosciuta una maggiorazione nei casi di figli a carico con disabilità. In questo caso è indistinta sia per gravità che per ISEE: 80 euro per tutti (nel testo originario erano 50 euro).
Questa situazione tornerà tale, salvo modifiche da marzo 2023.

Com’è per il 2022: l’assegno viene sostanzialmente equiparato a quello per i minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

È poi modificata anche la maggiorazione:

105 euro nel caso di non autosufficienza;
95 euro euro nel caso di disabilità grave;
85 euro nel caso di disabilità media.

La distinzione fra le tre tipologie di disabilità è quella prevista dal DPCM 159/2013; rispetto ai maggiorenni le ipotesi sono:
Nella categoria della non autosufficienza rientrano: i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta.
Nella categoria della disabilità grave rientrano: i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravita (legge 104/1992, art. 3, comma 3) ; i ciechi parziali, i sordi prelinguali, invalidi al 100%, …;
Nella categoria della disabilità media rientrano: gli ipovedenti gravi, invalidi 67/99%-

Oltre i 21 anni

Com’era: L’importo dell’assegno massimo per un figlio era fissato a 85 euro con ISEE familiare fino a a 15.000 euro per scendere a 25 euro quando si raggiungono (e si superano) i 40.000 euro. Ad esempio con 20.000 euro di ISEE è pari a 72,8 euro; con 30.000 scende a 48,8 euro.
Non era riconosciuta alcuna maggiorazione
Questa situazione tornerà tale, salvo modifiche da marzo 2023.

Com’è per il 2022: l’assegno viene sostanzialmente equiparato a quello per i minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Due esempi

– il nucleo con un ISEE pari a 20.000 percepiva 72,8 euro; ora passa a 149,5
– il nucleo con un ISEE pari a 30.000 percepiva 48,8 euro; ora passa a 99,5

Sono cifre di maggior favore ma che comunque in molti casi rimarranno al di sotto di quanto precedentemente erogato con l’ANF (assegno al nucleo familiare.

Non è prevista oltre il 21esimo anno di età nessuna maggiorazione.

Altre maggiorazioni

Il decreto legislativo 230/2021 ha previsto una “maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro” (art. 5) in presenza di precise condizioni. La finalità è “consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità”. Nella sostanza il Legislatore tenta di compensare trattamenti meno favorevoli che in precedenza garantendo per il primo triennio delle compensazioni per i nuclei a basso reddito. Infatti la

Il nuovo decreto legge introduce un nuovo comma in cui si precisa che “nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (…) sono incrementati di 120 euro per l’anno 2022.
Attenzione: questa maggiorazione non va a tutti i nuclei, ma solo a quelli che non superano i 25.000 euro di ISEE, che già percepissero nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF) e che – in estrema semplificazione – la cifra del nuovo assegno unico e universale sia meno favorevole al trattamento precedente. L’articolata modalità di calcolo riprende quella prevista dall’articolo 5 del citato decreto 230/2021). La maggiorazione è concessa tenendo presente la somma del valore ipotetico dell’assegno al nucleo familiare corrispondente al valore dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) del nucleo familiare (cioè componente familiare) e delle detrazioni per i figli a carico teoricamente spettanti ai genitori in corrispondenza dei rispettivi redditi Irpef ( e quindi la componente fiscale). Se la loro somma sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo, la maggiorazione viene concessa.
I valori della componente familiare sono quelli indicati nelle tabelle A (presenti entrambi i genitori) e B (un solo genitore) del decreto 230/2021.
I valori della componente fiscale sono quelli indicati nelle  tabelle C e D del decreto 230 da usare alternativamente a seconda delle composizione del nucleo, dalla presenza o meno di entrambi i genitori o di uno già a carico del coniuge.

Nuclei orfanili e reversibilità

Il decreto legge chiarisce anche un aspetto non chiaro nel decreto originario relativamente ai nuclei orfanili e sui (figli) titolari pensione di reversibilità; la modificazione può essere intrepretata come misura prudenziale per evitare un allargamento della platea.

Il messaggio INPS riprende quanto previsto dal  decreto legislativo 230/2021 confermando che in questi casi l’assegno unico spetta “se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Conguagli e arretrati

È questo l’aspetto su cui c’era maggior attesa, visti alcuni coni d’ombra interpretativi. In questo senso il messaggio INPS fornisce l’indicazione più favorevole fra quelle ipotetiche.

I nuovi importi, hanno una decorrenza retroattiva; hanno quindi effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati ai nuovi importi. Non sarà necessario presentare ulteriori domande o richieste. (Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura)

 

Per approfondimenti

Messaggio INPS, 27 settembre 2022, n. 3518 “Assegno unico e universale per i figli a carico. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73”

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230: Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.