29 Dicembre 2022
Il disegno di legge di bilancio è dunque stato licenziato il via definitiva dal Senato. L’analisi che segue si basa sul testo effettivamente approvato. Come d’abitudine, limitiamo la nostra esposizione alle innovazioni che possono impattare direttamente sulle persone con disabilità e le loro famiglie.
Aggiornamento: la legge di bilancio è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Agevolazioni su gas ed energia elettrica
La legge di bilancio consolida per il 2023 alcune agevolazioni già previste, pur provvisoriamente, nel corso dell’anno precedente e che sono incardinate in norme già vigenti da oltre un decennio.
Queste prevedono il Bonus sociale per disagio economico per il gas e per l’energia elettrica. Ne fornisce un’ottima panoramica, su condizioni e procedure, il sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Ne consigliamo la consultazione, suggerendo al contempo di evitare altri siti non ufficiali né autorevoli (www.arera.it/it/bonus_sociale.htm).
Attualmente il bonus sociale per disagio economico per il gas e per l’energia elettrica è riservato a situazioni in cui (alternativamente):
– il nucleo familiare sia in condizione di disagio economico, cioè con un indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro (elevati a 12.000 euro per il 2022);
– il nucleo familiare conti almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
– il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
La legge di bilancio eleva ancora il limite di ISEE per tutto il 2023: 15.000 euro.
La stessa norma stanzia anche 2.400 milioni di euro per aumentare, per il primo trimestre 2023, gli importi dei bonus concessi sia per disagio economico (elettricità e gas) che per disagio fisico (elettricità) cioè per le persone con disabilità che usano apparecchi elettromedicali e ausili salvavita. Il tutto sarà disciplinato con delibera dell’ARERA.
(fonte, art. 1, commi 17-18)
Reddito di cittadinanza
L’attuale Governo sembra orientato ad una riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, e in particolare alla revisione dei criteri per la concessione del reddito di cittadinanza (RdC). In legge di bilancio se ne coglie il primo e più evidente segnale di discontinuità: la misura del reddito di cittadinanza verrà d’ora in poi riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità (anziché le diciotto precedenti).
Vengono però poste delle eccezioni a questa nuova limitazione: non si applica nel caso nel nucleo siano presenti persone con disabilità, o minori o persone con almeno sessant’anni di età.
(fonte, art. 1, commi 313-314)
Detrazione delle spese per il superamento delle barriere architettoniche
La legge di bilancio conferma ed estende alla fine del 2025 la detraibilità (75%) delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sul punto meritano di essere ricordate le premesse e condizioni. L’agevolazione era stata prevista, limitatamente al 2022, dalla legge di bilancio dello scorso anno.
La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta è di 20.000 euro, la detrazione totale è di 15.000 euro e la quota annuale è di 3.000 euro. Ovviamente la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (IRPEF). Se in uno dei 5 anni l’imposta fosse di 2.000 euro, anche la detrazione arriverebbe solo a 2.000 euro (se ne perderebbero 1.000).
Sono situazioni che vanno valutate, in particolare da parte degli incapienti (chi ha IRPEF molto bassa o pari a zero).
La norma istitutiva ammette la possibilità alternativa della cessione del credito, cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori dei lavori, come già avviene con il bonus 110%.
Viene anche posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75%, che varia a seconda della tipologia di abitazione. Ne riportiamo la distinzione:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Fra le spese ammissibili ci sono anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Attenzione quindi, solo a titolo di esempio, al rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali di ascensori e piattaforme elevatrici.
Nella legge di bilancio 2023 viene inserito anche un nuovo comma che potrebbe agevolare l’approvazione dei lavori. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori che possono godere di questa agevolazione è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
(fonte, art. 1, comma 365)
Borse di studio, pensioni e limiti reddituali
Alcune anticipazioni e altrettanto frettolose analisi hanno attribuito all’emendamento, introdotto durante la discussione alla Camera, un valore ben superiore a quello reale, tacendo al contempo sulle evidenti disparità di trattamento che ne derivano.
Com’è noto per ottenere l’erogazione di pensioni (invalidi, ciechi, sordi) e assegni (invalidi parziali) sono previsti specifici limiti reddituali strettamente personali: rispettivamente 17.920 euro e 5.391,88 euro annui (2023).
Norme, giurisprudenza e circolari hanno più volte confermato che nel calcolare quei limiti si considerano i redditi imponibili ai fini IRPEF, non quindi i redditi esenti.
In legge di bilancio si è voluto precisare che non devono essere computate le borse di studio, né per i limiti reddituali per pensione e assegno, né per le eventuali maggiorazioni.
Nel valutare questo testo va ricordato che molte borse di studio sono già esenti da imposizione fiscale. Per i titolari di queste non cambia nulla. Ne potranno invece giovare, residualmente, gli studenti con disabilità che siano riusciti ad ottenere alcune borse di studio che attualmente non rientrano fra quelle esenti.
In questo sforzo normativo il Legislatore, al contrario, ha dimenticato ancora una volta chi percepisce una borsa lavoro, cioè quella misura che consente a giovani con disabilità, in particolare di natura intellettiva e relazionale, di seguire percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Le borse lavoro, spesso erogazioni di poche centinaia di euro, paradossalmente non sono redditi esenti e di conseguenza chi le percepisce si vede ridurre le maggiorazioni e sovente non è più carico fiscale dei genitori.
(fonte, art. 1, comma 579)
Opzione Donna
Opzione Donna è una formula che consente alle lavoratrici di anticipare il loro pensionamento in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Prima di adottare queste scelte rimane comunque sempre opportuno verificare quale sarà l’effettivo trattamento pensionistico.
La legge di bilancio rivede i criteri precedentemente in vigore in modo più restrittivo, limitandone fortemente l’applicazione.
Dal 2023 avranno diritto al trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessant’anni e siano anche in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
– assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il “coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;
– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Sulla prima condizione si evidenzia come il Legislatore abbia omesso di includere le fattispecie delle unioni civili e delle coppie di fatto.
Sulla seconda condizione si rileva come il Legislatore abbia scordato le fattispecie di cecità o sordità. Entrambe le omissioni potranno generare probabili contenziosi.
Al netto di queste considerazioni, la legge di bilancio prevede che la lavoratrice, in presenza di figli, possa godere di una riduzione del requisito anagrafico di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Nel caso quindi di più figli sarà possibile accedere a Opzione Donna a 58 anni di età, fermo restando il requisito contributivo (35 anni).
(fonte, art. 1, comma 292)
Smart working e lavoratori fragili
In legge di bilancio, faticosamente, ha trovato accoglimento una ulteriore proroga del diritto al cosiddetto smart working per alcuni dei lavoratori fragili. In realtà non si tratta di una vera e propria proroga, quanto piuttosto di una riformulazione, in parte più restrittiva e in parte più vincolante, delle norme che sul punto si sono alternate negli ultimi due anni.
La disposizione vale, fino al 31 marzo 2023, per i dipendenti pubblici e privati e prevede che il datore di lavoro assicuri (così nel testo) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Ma chi ne ha diritto? È qui che la disposizione diventa più restrittiva. Riguarda i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate da uno specifico decreto del Ministro della salute (previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11).
Ci si riferisce al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 che ha individuato le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”. Esso contiene una elencazione di condizioni molto severe che devono essere comprovate con certificazioni mediche. Non è sufficiente, alla lettura della norma, il verbale di grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
Nessuna proroga invece per l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero, agevolazione già cessata da mesi.
Va ricordato che il lavoro agile può essere comunque richiesto e concesso anche al di fuori di queste disposizioni. In tal caso si rientra nella ordinaria disciplina del lavoro agile e della sua regolazione che si basa su accordi formali.
(fonte, art. 1, comma 306)
Assegno unico e universale
È noto che dal 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico abbia sostituito il precedente assegno al nucleo familiare, ampliandone la platea dei beneficiari e fissando nuove regole di accesso. In un numero significativo di condizioni ciò ha comportato un trattamento meno favorevole che in passato, in particolare per i nuclei con figli con disabilità di età superiore ai 21 anni.
Nella seconda metà del 2022 è intervenuta una norma (il cosiddetto decreto semplificazioni, decreto legge 21 giugno 2022, n. 73) che ha parzialmente compensato, per i maggiori di 21 anni, alcuni palesi svantaggi per i figli con disabilità. Queste correzioni erano però provvisorie e limitate al 2022 (fino a marzo 2023). Ora la legge di bilancio stabilizza quelle modificazioni.
Il quadro che esce è il seguente.
Per i figli con disabilità, tutti a prescindere dall’età, è previsto che l’assegno unico e universale per ciascun figlio sia di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per i figli con disabilità fino ai 21 anni di età è prevista, in aggiunta, una maggiorazione a prescindere dall’ISEE:
– 105 euro nel caso di non autosufficienza;
– 95 euro nel caso di disabilità grave;
– 85 euro nel caso di disabilità media.
Nella categoria della non autosufficienza rientrano: i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta.
Nella categoria della disabilità grave rientrano: i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravita (legge 104/1992, art. 3, comma 3), i ciechi parziali, i sordi prelinguali, gli invalidi al 100%, …;
Nella categoria della disabilità media rientrano: titolari di indennità di frequenza, gli ipovedenti gravi, gli invalidi dal 67 al 99%.
Oltre i 21 anni di età non è prevista alcuna maggiorazione.
Viene esteso anche per il 2023 l’importo aggiuntivo (120 euro mensili) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell’ambito di applicazione della maggiorazione temporanea (in particolari situazioni, fra cui limiti di ISEE).
Si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea) per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli.
(fonte, art. 1, commi 357-358)
Fondo per le periferie inclusive
Nella legge di bilancio si rileva anche l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per le periferie inclusive, con una dotazione di 10 milioni di euro.
Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (che in Italia sono 10) per il finanziamento di progetti finalizzati “a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile”.
La destinazione, come si può notare è piuttosto generica. Viene espressa però la finalità: “promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città.”
L’indicazione lascia alcune perplessità che forse potranno essere colmate dal decreto interministeriale che dovrà disciplinare tempi e modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei relativi progetti, atto che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni.
I dubbi derivano dalla limitazione del campo di intervento (solo periferie delle grandi città, mancata connessione ad interventi di rigenerazione urbana, esclusione – ad esempio – di interventi in aree rurali o soggette a spopolamento …).
Perplessità genera poi l’ambizioso riferimento all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile documento rilevante a livello internazionale che investe molti Goals legati alla salute, all’impoverimento, alla valorizzazione dell’ambiente, al lavoro, al contrasto delle disequità.
Non è chiaro, infine, se il Fondo verrà ripartito fra le 10 municipalità interessate o se i progetti potranno essere presentati da terzi direttamente al MEF.
A valutare i progetti saranno chiamati due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, un rappresentante rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il Legislatore non ha ritenuto di dovervi includere i rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità.
(fonte, art. 1, commi 362-364)
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
La legge di bilancio incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.
L’intento è quello di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, grazie al supporto di docenti opportunamente formati, attraverso percorsi specifici post lauream universitari, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. I fondi troveranno effetto a partire dall’anno accademico 2023/2024.
(fonte, art. 1, comma 584)
(Carlo Giacobini, Direttore generale dell’Agenzia Iura)