23 Aprile 2023
Un recente messaggio INPS torna sull’argomento dei minori titolari di indennità di accompagnamento che stiano per raggiungere la maggiore età. L’Istituto segnala l’adozione di alcune semplificazioni su disposizioni già vigenti e annota alcune precisazioni. Cogliamo l’occasione per riprendere il tema nel suo complesso ricostruendo il quadro anche per i minori titolari di indennità di frequenza che tuttavia non sono oggetto del messaggio in questione.
Indennità di accompagnamento: quello che era già previsto
Partiamo dalla premessa normativa. L’articolo 25 della legge 114/2014 ha introdotto alcune misure di “Semplificazione per i soggetti con invalidità”. Fra queste ricordiamo come sia sancito l’importante principio che mentre si attende l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i verbali (invalidità, cecità, sordità, handicap legge 104/1992) in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ancora: viene fissato a chiare lettere il principio che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS. È l’Istituto che convoca a visita, non è necessario che la richieda il cittadino.
Venendo ai neomaggiorenni, la legge 114/2014, ai commi 5 e 6, indica procedimenti differenti da quelli previgenti per i titolari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento e comunicazione.
L’innovazione più rilevante della legge 114/2014 è per i minori titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione (sordi). In precedenza per poter ottenere la concessione anche della pensione, al compimento della maggiore età era richiesta una nuova visita di accertamento che doveva essere richiesta dall’interessato.
Dopo la legge 114/2014, la concessione anche della pensione (e delle maggiorazioni) è possibile anche senza una nuova visita di accertamento. È sufficiente, al compimento della maggiore età, presentare una dichiarazione sulla situazione socio-economica dell’interessato. La si redige su un modulo (AP70, non particolarmente complesso) e la si trasmette all’INPS. L’operazione può essere effettuata online tramite il sistema MyINPS quindi con accesso SPID o CIE. Se il modulo AP70 è validamente compilato, all’interessato verranno erogate oltre all’indennità, la pensione e l’eventuale maggiorazione.
Questi aspetti erano già stati puntualmente definiti da INPS con due messaggi del 2014 (n. 6512 e n. 7382). Più volte è stato tuttavia evidenziato come queste informazioni non siano sufficientemente diffuse e note e non solo presso le persone con disabilità e le loro famiglie.
Indennità di accompagnamento: novità e precisazioni
Il più recente messaggio di INPS (n. 1446 del 18 aprile 2023) segnala due ulteriori elementi di semplificazione. Il primo è di natura squisitamente informatica: per inviare la dichiarazione (modello AP70) può essere usata la procedura semplificata che è presente nell’area “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Per farlo si accede al sistema MyINPS con le proprie credenziali (CIE o SPID) oppure ci si rivolge ad un patronato sindacale.
La seconda novità è di natura informativa: sei mesi prima del compimento della maggiore età i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione vengono informati da INPS – non viene espressamente precisato in che modo – delle procedure e invitati alla trasmissione del modello AP70.
Va detto che queste disposizioni e procedure producono un effetto concreto ma solo a livello di concessione delle provvidenze assistenziali. Nella sostanza al compimento della maggiore età non viene prodotto e rilasciato un nuovo verbale. Ne derivano spesso alcune complicazioni burocratiche, più meno fondate. Ad esempio si incontrano forti e diffuse difficoltà se si richiede la valutazione per il collocamento mirato (legge 68/1999) che richiederebbe una precisa percentualizzazione dell’invalidità.
In questo senso nel messaggio 1446 INPS specifica che “Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.”
Questo ha dei risvolti pratici: bisogna richiedere il certificato introduttivo al medico curante, presentare la domanda vera e propria di accertamento dell’invalidità civile / cecità / sordità (e a questo punto anche per la legge 68/1999), produrre documentazione sanitaria aggiornata e attendere la valutazione che, per l’invalidità civile, cecità sordità, può essere anche agli atti senza convocazione diretta.
Deve essere chiaro anche che – come in ogni nuovo accertamento – l’esito può essere differente di quello precedente; conseguentemente potrebbe anche non essere confermata l’indennità di accompagnamento se la commissione non rileva sussistano i requisiti sanitari.
L’indennità di frequenza
Merita di essere ricordato anche il procedimento relativo ai titolari di indennità di frequenza. Com’è noto al compimento della maggiore età questa provvidenza cessa di essere erogata. Sul punto la legge 114/2014 , ha stabilito che i titolari di indennità di frequenza che “abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”
La procedura è dunque differente rispetto ai minori titolari di indennità di accompagnamento.
I titolari di indennità di frequenza devono richiedere una nuova visita. Se lo fanno sei mesi prima del compimento dei 18 anni, alla maggiore età iniziano già a percepire provvisoriamente l’assegno mensile di assistenza (313,91 euro al mese, 2023). Se lo fanno successivamente l’eventuale nuova provvidenza verrà erogata solo dopo la nuova valutazione (con decorrenza dal mese successivo alla domanda e comunque dopo il compimento dei 18 anni). (Carlo Giacobini, direttore di Iura)
Fonti e approfondimenti
Messaggio INPS 18 aprile 2023, n. 1446
Legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 6, articolo 25)
Messaggio INPS 8 agosto 2014, n. 6512
Messaggio INPS 1 ottobre 2014, n. 7382