Congedi e permessi: indicazioni INPS su innovazioni normative

7 Aprile 2023

In questo sito, al momento della sua approvazione, abbiamo dato ampio rilievo al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 soprattutto per le parti relative a permessi e congedi concessi ai lavoratori per l’assistenza di congiunti con disabilità.
Su questi aspetti INPS già ad agosto dello scorso anno aveva fornito le prime indicazioni con il messaggio n. 3096/2022, anch’esso commentato in questo sito.
INPS torna ora su questi temi con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 per fornire maggiori dettagli operativi validi ovviamente per gli “assicurati” dell’Istituto, non per i dipendenti pubblici.

Le novità del decreto

Ricordiamo in sintesi gli elementi (validi per tutte le categorie di lavoratori) previsti da decreto relativamente ai permessi e ai congedi di cui si è detto.
Il decreto 105/2022 ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi lavorativi; nella sostanza i giorni di permesso mensili, sempre nel limite di tre totali, possono essere fruiti da più lavoratori per l’assistenza allo stesso congiunto.
Lo stesso decreto ha poi modificato la disciplina del congedo parentale ordinario (quello che spetta ai genitori entro un certo limite di età dei figli) e del suo prolungamento previsti dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Infine il decreto 105/2022 è intervenuto anche sul congedo retribuito (biennale, ex comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001). Nella platea dei possibili beneficiari è stato introdotto anche il “convivente di fatto”, oltre al coniuge e alla parte dell’unione civile che già erano inclusi. Ha poi ammesso che, ai fini della concessione del beneficio, che la convivenza con la persona disabile possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Dividere i tre giorni di permesso: le regole

Come già detto, dopo l’entrata in vigore del decreto 105/2022 i tre giorni di permesso possono essere suddivisi fra più aventi diritto (in precedenza ciò era ammesso solo per i genitori) in riferimento alla stessa persona da assistere. Viene quindi superato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
INPS, in caso di autorizzazione, invia comunicazione alla persona con disabilità, al richiedente e al datore di lavoro precisando che “la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile”.
Nella circolare 39/2023 INPS ricorda anche che rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Dichiarazione della persona con disabilità assistita

La circolare 39/2023 dell’INPS precisa e rafforza un ulteriore presupposto alla concessione dei permessi (e anche dei congedi biennali retribuiti): è necessario, sia per i permessi che per i congedi biennali retribuiti che sia prodotta la dichiarazione della persona con disabilità che indica l’intenzione di farsi assistere dal congiunto che presenta l’istanza. Questa dichiarazione deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
Per le pratiche relative ai giorni di permesso mensili o al congedo straordinario per assistenza ai familiari con disabilità, con data inizio successiva al 12 agosto 2022 (entrata in vigore del decreto 105/2002), dovrà essere trasmessa la “Dichiarazione disabile”, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, anche se il richiedente non sia né la madre né il padre.
Nel sistema INPS (accessibile con SPID e CIE) il relativo fac-simile è identificato come “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.
Attenzione perché nei casi in cui questa dichiarazione, quando richiesta, non sia stata presentata la domanda e la fruizione viene respinta.

Compatibilità e incompatibilità dei permessi e dei congedi

La nuova circolare INPS coglie l’occasione per ricordare anche alcune incompatibilità fra differenti forme di permessi e congedi e più precisamente tra:

– giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)
– prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)
– ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

Le tre agevolazioni non possono essere cumulate nello stesso mese.
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, vengono sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

Il congedo parentale per i figli

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale (comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001) non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Questo significa che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono prevedere trattamenti di maggior favore relativamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

Il convivente di fatto e i congedi

Come anticipato alla fruizione del congedo retribuito biennale (anche frazionabile) previsto dal decreto legislativo 151/2001, come già i permessi mensili, è stata ampliata anche alle convivenze di fatto, equiparate quindi alle unioni civili e al coniugio.
È appena il caso di precisare che per “convivenza di fatto” si intende quella disciplinata dalla normativa vigente (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016) e quindi formalmente regolarizzata e registrata nell’archivio dello stato civile. La condizione può essere semplicemente dichiarata nella domanda. Sarà cura di INPS effettuare i controlli presso i relativi archivi.
È opportuno rammentare che i criteri di concessione dei congedi retribuiti sono differenti da quelli previsti per i permessi mensili retribuiti per l’assistenza di un congiunto con disabilità. È possibile usufruire del congedo secondo il consueto ordine di priorità così aggiornato:

– il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto , entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza

Per poter ottenere la concessione del congedo retribuito (quello biennale, anche frazionabile), oltre ai requisiti di parentela, coniugio, unione civile, coppia di fatto regolarizzata, è sempre richiesta anche la convivenza fra il lavoratore ed il congiunto da assistere. Fa eccezione solo il caso del genitore che assiste il figlio.
Questo aspetto è stato al centro di differenti indicazioni nel tempo, fino ad una sentenza di Corte costituzionale e il più recente decreto 105/2022 che ne ha recepito formalmente le indicazioni.
La sostanza non è che la coabitazione non è più richiesta, ma che questa non è necessaria al momento della domanda. Resta quindi ferma la condizione, ribadita e sottolineata anche dalla recente circolare n. 39 di INPS, che comunque la coabitazione deve sussistere per tutta la durata della fruizione del congedo.
Per fare l’esempio più calzante: il lavoratore, pur non convivente presenta la domanda di concessione del congedo, contestualmente richiede presso l’ufficio anagrafe il trasferimento di abitazione o di residenza. Per iniziare la fruizione del congedo questa nuova condizione deve essere effettiva e verificabile presso l’ufficio anagrafe di riferimento. È chiaro che il “trasferimento” può essere sia quello del lavoratore che quello dell’assistito: l’importante è che sussista la coabitazione e permanga per tutta la durata del congedo.
In tal senso nel sistema INPS è stata inserita (parte del “richiedente”) la nuova dichiarazione “Di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarmi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso”. INPS provvede ai relativi controlli presso il comune.

È utile sapere che INPS, per circostanziare la convivenza si riferisce a due ipotesi espressamente definite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e segnatamente l’articolo 4 e l’articolo 13, lett. b.
Il primo definisce la “Famiglia anagrafica”; “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.”
Il secondo indica le “Dichiarazioni anagrafiche“1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: (…) b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza”.
Nella sostanza quando si instaura una nuova convivenza la circostanza va segnalata all’ufficio anagrafe del comune. Non rileva conseguentemente il fatto che vi sia un trasferimento di residenza o vi sia “solo” l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea del Comune. (Carlo Giacobini, direttore Agenzia Iura)

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