Elettricità e gas: clienti vulnerabili e maggior tutela

20 Novembre 2023

I servizi di tutela sono formule di garanzia di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’ARERA (l’Autorità di Regolazione per l’Energia) destinati ad alcuni clienti finali quali famiglie e microimprese che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero.
La normativa degli ultimi ha previsto il termine dei servizi di tutela. Questo comporta un progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Nella generalità dei casi questa rimarrà l’unica modalità di fornitura:

  • per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024;
  • per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;
  • per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021).

Fanno eccezione appunto i cosiddetti clienti vulnerabili.
I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno dunque ad essere serviti, anche successivamente al 1° gennaio 2024 per il gas e al 1° aprile 2024, nel Servizio di Maggior Tutela  (a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Arera).

Chi è già stato identificato come cliente vulnerabile non è necessario che faccia nulla.
Chi invece ha i requisiti per essere considerato tale ma non è ancora stato riconosciuto come cliente vulnerabile sia per la fornitura del gas che per la fornitura dell’energia elettrica deve presentare un’autodichiarazione di vulnerabilità al proprio fornitore di elettricità e di gas.

È, quindi importante sapere chi può essere considerato cliente vulnerabile.
I requisiti sono differenti per il gas e per l’energia elettrica.

Per la fornitura del gas è cliente vulnerabile chi rientra in almeno uno di questi casi:

  • si trova in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • è persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92 (riferito all’intestatario del contratto);
  • ha un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • ha un’età superiore ai 75 anni (riferito all’intestatario del contratto);

Per la fornitura dell’energia elettrica è cliente vulnerabile chi rientra in almeno uno di questi casi:

  • si trova in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • versa in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure nel nucleo sono presenti persone in tali condizioni)
  • è persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92 (riferito all’intestatario del contratto)
  • ha un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • ha un’utenza in un’isola minore non interconnessa
  • ha un’età superiore ai 75 anni (riferito all’intestatario del contratto)

Nel sito dell’Arera è disponibile

  • il modulo per l’autodichiarazione di vulnerabilità per il gas
  • il modulo per l’autodichiarazione di vulnerabilità per l’energia elettrica

Una importante sottolineatura: per la condizione di disabilità (articolo 3, legge 104/1992) non è richiesto che sia stata riconosciuta la condizione di gravità (articolo 3, comma 3). Inoltre, nei moduli di autodichiarazione si fa espresso riferimento alla condizione di disabilità e dunque solo ai relativi verbali. Questo significa, ad esempio, che un cieco, un sordo o invalido, pur anche titolare di indennità, che non sia in possesso anche del verbale previsto dalla legge 104/1992, è escluso dal beneficio.

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