20 Dicembre 2023
Dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli che sostituisce di fatto il precedente Reddito di Cittadinanza.
Pur essendo i requisiti molto stringenti, per certi versi l’Assegno di Inclusione è apparentemente più favorevole alle persone con disabilità del Reddito di Cittadinanza anche se una comparazione non è semplice essendo modificati i criteri di computo del reddito e del patrimonio, nonché del peso dell’ISEE.
Vi sono alcuni siti ufficiali (INPS e Ministero del lavoro segnalati in fondo all’articolo) che descrivono compiutamente condizioni, meccanismi e modalità di presentazione della domanda (esclusivamente su piattaforme telematiche).
Rimandando alle fonti ufficiali per tutti i dettagli, qui tentiamo di esporre quegli elementi che possano essere utili al lettori per comprendere se possano o meno rientrare fra i beneficiari dell’Assegno di inclusione.
I criteri centrali da capirlo sono tre: l’ISEE (familiare); il reddito del nucleo; il patrimonio del nucleo, in particolare quello mobiliare cioè soprattutto conti correnti bancari e postali.
Ma prima vediamo i requisiti della composizione del nucleo familiare. L’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ai nuclei in cui siano presenti (alternativamente o contemporaneamente):
- una persona con disabilità;
- un minorenne;
- una persona con almeno 60 anni di età;
- una persona in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Per disabilità si intende la condizione di una persona che rientri nelle indicazioni di uno specifico allegato (il 3) del DPCM 159/2013, quello che ha regolamentato l’ISEE. Dunque invalidi civili (>67%), ciechi parziali e assoluti, ipovedenti medi e gravi, sordi, persone con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992), minori con indennità di frequenza o accompagnamento e altre invalidità per servizio o del lavoro.
Se quelli che sono indicati più sopra sono i criteri minimi di accesso, poi la determinazione del beneficio spettante (il quanto) viene calcolata usando una scala di equivalenza che tiene conto dei componenti in una delle condizioni elencate sopra, ma anche del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni o di componenti con disabilità o non autosufficienti (caregiver familiare).
Il requisito ISEE
Veniamo dunque al primo requisito. Diversamente dal Reddito di Cittadinanza, per l’accesso all’Assegno di Inclusione il limite ISEE è fisso: 9360 euro massimo.
L’ISEE è quello ordinario con l’eccezione per i nuclei con minori per i quali le formule di calcolo sono leggermente differenti.
Dunque questo è il primo criterio da considerare: se il nucleo supera i 9360 euro di ISEE è escluso dall’ADI.
Il reddito
Ai fini della concessione dell’ADI la componente reddituale del nucleo è centrale e più rilevante che per il precedente RdC. Pesa sia per l’accesso al beneficio che per la determinazione del suo importo. Cambia anche la scala di equivalenza.
Il limite reddituale da non superare è di 6000 euro annui. Quella cifra però può essere elevata in alcune condizioni contemplate nella scala di equivalenza.
Tuttavia se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Ad esempio: per un nucleo in cui sia presente un minore con disabilità e due genitori quarantenni, la soglia base da tenere in considerazione è 6000 euro; se il disabile è maggiorenne e i genitori entrambi settantenni, la soglia passa a 7.560 euro.
A quelle due cifre si applica dunque una specifica scala di equivalenza. Vediamola.
- 1 per il primo componente del nucleo familiare
- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
- 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura (es. il caregiver familiare di un congiunto disabile);
- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore.
Esempio: Genitore (1); genitore > 60 anni (0,40); figlio con disabilità (0,50) = 1.90 Soglia di reddito: 6.000 x 1,90 = 11.400 euro.
Esempio: Marito 50 anni (1); moglie con disabilità (0,50) = 1,50 Soglia di reddito: 6.000 x 1,50 = 9.000 euro.
Esempio: Padre, 70 anni (1) ; madre 70 anni (caregiver) (0,40), figlia con disabilità (0,50) = 1.90 Soglia di reddito: 7.560 euro x 1.90 = 14.364 euro
Esempio: Marito 50 anni (1); moglie con disabilità (0,50), due figli maggiorenni (0) = 1,50
Soglia di reddito: 6.000 x 1,50 = 9.000 euro
Il massimo complessivo ammesso della scala di equivalenza di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Si attira l’attenzione sul fatto che i componenti maggiorenni che non hanno disabilità o situazioni di disagio, non pesano sulla scala di equivalenza, quindi non fanno innalzare la soglia del reddito.
Importante: nel calcolo del reddito e nella determinazione dell’importo dell’ADI, non si considerano le provvidenze assistenziali per la disabilità, quindi né pensioni, indennità o assegni per le minorazioni civili, né altri contributi erogati a livello regionale o locale. Non si computano nemmeno eventuali sostegni per il contrasto alla povertà.
Sono invece computate le pensioni previdenziali incluse le pensioni di reversibilità e quelle per invalidità previdenziale (es. AOI).
Il patrimonio
Il patrimonio, come si sa, può essere immobiliare o mobiliare (titoli, conti correnti, depositi ecc.). Ai fini della concessione dell’ADI vengono fissati dei limiti massimi da non superare.
Il valore del patrimonio immobiliare complessivo, calcolato ai fini dell’ISEE, non deve superare i 30.000 euro. Questo importo viene calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro.
Più articolati sono i limiti per il patrimonio mobiliare che si riferisce comunque a tutto il nucleo familiare. Anche in questo caso vengono fissati dei massimali.
Per accedere all’Assegno di inclusione il nucleo non deve disporre di un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) che sia superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
Questi massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave (es. invalido 100%) o di non autosufficienza (es. indennità di accompagnamento), come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Un esempio: famiglia, marito e moglie (con indennità di accompagnamento); limite patrimonio: 8.000 + 7.500 = 15.500 euro
Un esempio: famiglia, marito, moglie, due figli uno con disabilità grave: 10.000 + 7.500 = 17.500 euro
Un esempio: persona disabile con invalidità al 70% che vive solo: 6000 + 5000 = 11.000 euro
Fra le condizioni per accedere all’ADI sono considerati anche i veicoli in possesso del nucleo. Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Il contributo economico
Una volta stabilito che sussistono i requisiti per accedere all’Assegno e qual è la soglia reddituale di riferimento, viene stabilito l’importo da erogare.
L’importo dell’Assegno di inclusione è composto innanzitutto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, o 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (si veda quanto espresso più sopra).
Da notare che gli importi massimi vengono erogati in sostanziale assenza di reddito. Gli importi diminuiscono man mano che il reddito si avvicina alla soglia prevista per quel nucleo. Supponiamo che per un nucleo la soglia reddituale sia 11.400 euro e che quel nucleo percepisca già 7.000 euro di reddito, l’importo dell’Assegno sarà di 4.400 euro, cioè quelli che mancano per arrivare alla soglia.
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).
A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
La Carta di inclusione
Il contributo economico è erogato attraverso la Carta di inclusione (uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile) , con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti possono essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Come presentare la domanda
La domanda di Assegno di Inclusione deve essere presentata all’INPS. È possibile presentarla a partire dal 18 dicembre 2023.
Lo si può fare con varie modalità:
- per via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- presso i patronati autorizzati;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale ma solo a partire dal 1° gennaio 2024.
Dopo la presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL).
A questo punto il richiedente deve
1. Registrarsi sulla piattaforma denominata Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione lavorativa ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro..
2. I dati vengono inviati in automatico al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
3. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro.
I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo. All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire.
Sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del Pad individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione.
Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:
- i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
- componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Fonti e approfondimenti
- Ministero del lavoro – Assegno di inclusione
- INPS – Assegno di inclusione
- Circolare INPS, 16 dicembre 2023, n. 105
- Decreto Lavoro 2023 (decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85)