Bonus 75% barriere architettoniche: novità per il 2024

30 Dicembre 2023

Aggiornamento: si veda ora il più recente articolo “Bonus 75% barriere architettoniche: ulteriori restrizioni

Con un decreto legge (n. 212/2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre il Consiglio dei Ministri è intervenuto per contenere le agevolazioni previste per la riqualificazione edilizia (il 110%) e per l’eliminazione delle barriere architettoniche (75%).
Soffermandoci qui solo sulla seconda agevolazione, le restrizioni introdotte erano ampiamente prevedibili visti gli effetti distorsivi che l’incerta scrittura della norma ha generato in questi mesi.
Per comprendere al meglio come cambiano le regole è necessario avere chiaro ciò che è possibile fino al 31 dicembre.

Com’era

Ripercorriamo la vicenda del cosiddetto bonus 75% sulle barriere architettoniche.
L’opportunità era stata prevista dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 42, lett. a), legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Veniva introdotta allora, pur temporaneamente, la possibilità di detrarre le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (posticipato poi al 31 dicembre 2025 ) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non, quindi, quelli di nuova realizzazione.
La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta è di 20.000 euro, la detrazione totale è di 15.000 euro e la quota annuale è di 3.000 euro. Ovviamente la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (Irpef). Se in uno dei 5 anni l’imposta fosse di 2.000 euro, anche la detrazione arriva solo a 2.000 euro (se ne perdono 1.000).
Sono situazioni che vanno valutate, in particolare da parte degli incapienti (chi ha IRPEF molto bassa o pari a zero). Infatti per questa detrazione veniva ammessa la possibilità alternativa della cessione del credito cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori. E quindi uno sconto in fattura.
Nella norma viene anche posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione. Ne riportiamo la distinzione (letterale) che è ancora valida:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Fra le spese ammissibili ci sono anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, o per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Nessuna disposizione limitava queste agevolazioni ai nuclei in cui fossero presenti persone con disabilità né alle sole case di abitazione principale.
In questi mesi le agevolazioni sono state diffusamente usate per il rifacimento di bagni e per la sostituzione di infissi dalla generalità di contribuenti, non dunque solo da persone con disabilità.
Di qui verosimilmente derivano le ragioni delle misure che restringono il campo di applicazione.

Cosa cambia

Le nuove regole intervengono in due direzioni.
La prima riduce drasticamente il tipo di interventi ammessi al bonus 75%. Potranno essere agevolati gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Niente più agevolazione su infissi, bagni, interventi di domotica o automazione.
Inoltre l’effettivo rispetto degli standard di accessibilità dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato (progettista solitamente) con una specifica dichiarazione.
La seconda direzione restringe di molto la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Dal 2024 sarà ammessa per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.
Sarà consentita anche alle persone fisiche per gli interventi sull’abitazione principale di cui siano proprietari o abbiano diritto reale di godimento, a condizione che non dispongano di un reddito superiore a 15.000 euro.
Il limite reddituale non si applica nel caso in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità (legge 104/1992, art. 3).

Rimane invece in vigore – pur con la limitazione delle opere ammesse – la possibilità di detrazione fiscale successiva all’esecuzione dei lavori e al loro saldo.
Tutte queste restrizioni non si applicano alle opere già eseguite o iniziate nel 2023 o contrattualizzate formalmente prima di fine anno. (Carlo Giacobini, direttore di Agenzia Iura)

Per approfondimenti

decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (articolo 3)
decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (articolo 2)
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 119 ter)