3 Dicembre 2024
Ho richiesto per mio figlio, invalido civile e con totale assenza di deambulazione, la concessione di uno stallo riservato di sosta nei pressi della nostra abitazione. Dove viviamo c’è la criticità di mancanza di parcheggi e molto spesso devo parcheggiare a oltre 800 metri da casa, portando mio figlio con me, sotto l’acqua, il freddo, il vento, il sole cocente di giorno o anche di notte! I vigili urbani mi hanno chiesto di integrare un certificato di un medico specialista che attesti che usciamo spesso, tutte le settimane, per fare visite mediche preso strutture ospedaliere! Volevo sapere se questa richiesta mi è stata fatta sulla base di una normativa vigente oppure no, perché secondo me non è lecita.
Quella che sta ipotizzando è l’assegnazione di un parcheggio riservato ad personam, soluzione ammessa e prevista dalla normativa vigente.
Nella sua versione vigente l’articolo 381 del Regolamento del codice della strada prevede che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” della persona autorizzata ad usufruirne”. Questa agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.
A ben vedere quindi è innanzitutto richiesto che la persona sia già titolare di contrassegno disabili per la circolazione e la sosta. Nel caso di specie sembra di capire che tale requisito già c’è.
Nel Regolamento del codice della strada vengono però fissati altri requisiti che il Sindaco (solitamente attraverso la polizia locale) dovrebbe verificare e valutare. La prima è l’alta densità di traffico nella zona interessata, situazione purtroppo facilmente rinvenibile in gran parte dei nostri centri abitati.
Il secondo criterio è invece abbastanza discrezionale. È quella che riguarda le “particolari condizioni di invalidità della persona interessata”.
Ciò presuppone un minimo di istruttoria da parte della Polizia locale.
Quindi non è illegittima la richiesta di integrazione presentata.
Attenzione, quella richiesta non è l’unica evenienza per cui si possa ritenere che ricorrano “particolari condizioni di invalidità”. In questi anni, ad esempio, abbiamo rilevato che questa condizione viene giustamente riconosciuta in presenza di variegate situazioni che comportano difficoltà aggiuntive oppure di frequenza scolastica e non ospedaliera o riabilitativa o ancora di essere privi di accompagnatore.
Insomma discrezionalità sì, ma improntata alla ragionevolezza senza scadere negli eccessi che finirebbero per danneggiare altre persone con disabilità.
- Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)
a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)