3 Dicembre 2024
Lavoro nel pubblico impiego. Sto chiedendo part-time per assistere la sorella di mio padre per la quale fruisco già i 3 giorni di 104. Mi dicono però che fra le varie condizioni per richiedere il part-time è prevista la convivenza: cosa si intende? Io risiedo in una casa diversa da mia zia, insieme a mio marito. L’amministrazione può negarmi questo diritto?
Il ricorso al part time viene spesso considerato erroneamente come una formula di flessibilità lavorativa. In realtà non lo è: c’è una riduzione dell’attività lavorativa e una conseguente retribuzione inferiore e minore copertura previdenziale. Ciò non toglie che vi si faccia ricorso quando non si riesca a conciliare i tempi del lavoro con le necessità assistenziali dei propri congiunti.
La richiesta e la concessione del passaggio da tempo pieno a tempo parziale non è mai un diritto soggettivo per chi assiste una persona affetta da particolari patologie o in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravita.
Come per tutti i lavoratori è un interesse legittimo: significa che si può chiedere, ma l’azienda valuta, decide e può rispondere anche negativamente. Tradotto in parole più semplici: si può certamente richiedere, ma l’amministrazione o l’azienda possono ragionevolmente rifiutare la concessione.
Va anche detto che l’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha previsto qualcosa in più e cioè che venga accordata priorità, ma ancora non è un diritto “certo” diciamo.
Lo stesso articolo pone dei limiti e uno di questi è appunto la convivenza, ma l’altra è che questa priorità spetta solo nel caso in cui la persona da assistere sia un figlio, un genitore o il coniuge. Dal 2022 la priorità è estesa anche alle unioni civili e alle coppie di fatto.
Anche se non riguarda il quesito, va ricordato che quello al part-time è invece un diritto vero e proprio per altre categorie di lavoratori, e lo dice il terzo comma dell’articolo citato: “I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.0 A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. “
- Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)
a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)