Permessi lavorativi – fruizione contemporanea del lavoratore e dell’assistito

3 Dicembre 2024

Mio fratello è una persona con disabilità che lavora e fruisce per se stesso dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge 104/1992. I permessi sono stati concessi anche a me per assisterlo. Siamo tutti e due dipendenti privati. Posso godere di quei permessi lavorativi quando lui è al lavoro o è tassativamente vietato?

In passato alcune disposizioni di INPS avevano fissato alcune regole restrittive che consentivano la fruizione contemporanea dei permessi purché ciò avvenisse nello stessi giorni. Già nel 2010 però il Ministero del lavoro è intervenuto per con una indicazione molto più ampia. L’ha fatto rispondendo ad un interpello: per la precisione l’interpello numero 30 del 6 luglio 2010. Merita di essere letto il passaggio che qui ci interessa.
“Al riguardo, premesso che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile. Tale prassi risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla legge 104 del 1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le finalità di cui alla legge 68 del 1999. Infatti, l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.”
Rispetto alla valutazione caso per caso, il Ministero del lavoro, con una nota successiva, del 7 luglio 2011, ha precisato che questa deve essere effettuata dal datore di lavoro, e, nel contempo, ha chiarito che “un’elencazione tassativa delle attività di assistenza non potrebbe comunque essere esaustiva”.
Tutte queste indicazioni sono state poi riprese operativamente da INPS con uno specifico messaggio, il n. 24705 del 30 dicembre 2011 che si riferisce sia ai permessi che ai congedi.
Dunque la risposta è: sì, è possibile che il lavoratore fruisca dei permessi anche mentre la persona con disabilità sta lavorando.

a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)