3 Dicembre 2024
Sono un lavoratore nel settore turismo e ho ottenuto il diritto a fruire dei permessi per l’assistenza di mia figlia che ha una grave disabilità. Ho concordato con la mia azienda che userò quei tre giorni in spezzandoli in sei mezze giornate. Ora però l’azienda mi contesta il fatto che io uso quei permessi al bisogno o meglio che li uso avvisando solo il giorno prima; in un paio di casi ho avvisato il giorno stesso e su questo mi è stato espresso un richiamo formale. Ho provato a contattare INPS per ottenere conferma di quello che è un mio diritto, ma non ho ottenuto indicazioni utili. Quali possibilità ho di controdedurre alle richieste del mio datore di lavoro?
L’INPS non è mai entrata nel merito del cosiddetto preavviso; è un aspetto che non compete all’Istituto. Per completezza nemmeno il Legislatore è entrato specificamente nella questione del preavviso massimo o minimo per fruire dei permessi. L’articolazione dei permessi e la loro fruizione è oggetto di accordo fra il lavoratore e l’azienda.
In realtà ci sono due diritti che vanno contemperati: da un lato l’esigenza della persona con disabilità ad essere assistita dal lavoratore; dall’altro le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda che possono essere mutevoli e variegate. In questo ambito vanno considerate anche le necessità, i diritti e le esigenze anche degli altri colleghi alcuni dei quali potrebbero essere essi stessi titolari di permessi lavorativi per se stessi o per l’assistenza a congiunti con disabilità. Queste condizioni e situazioni sono ancora più complesse in quegli ambiti di lavoro che prevedono lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali, solo a titolo di esempio, quelli sanitari o quelli della scuola. Non è il suo caso, ma lo diciamo per completezza.
Per questo motivo si dice che i diritti e le esigenze vanno fra loro contemperati. Dovrebbe comunque prevalere la ragionevolezza da ambo le parti. Purtroppo, al contrario, questo aspetto organizzativo è spesso oggetto di conflittualità.
Non è un caso, dunque, che sempre più Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro entrano nel merito di questi aspetti indicando un preavviso di massima, taluni entro la fine del mese precedente, altri con scadenze differenti, lasciando talvolta opportunamente aperta la possibilità di deroga in casi eccezionali e ragionevoli, la cui valutazione resta comunque discrezionale. In altri casi la questione del preavviso è disciplinata da accordi aziendali fra rappresentanze sindacali ed Azienda.
Quello presentato non è un caso anomalo né infrequente.
- Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)
a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)