Provvidenze assistenziali – residenza all’estero

3 Dicembre 2024

Mia moglie è una persona con una grave disabilità e le è stata riconosciuta sia la pensione da invalida civile che l’indennità di accompagnamento. Io sono in pensione da qualche mese. Abbiamo acquistato una seconda casa in Portogallo e vorremmo trascorrere lì buona parte dell’anno. Mi dicono che a mia moglie potrebbe essere sospesa la pensione e forse anche l’indennità di accompagnamento. Corrisponde al vero?

Di norma tutte le prestazioni assistenziali sono condizionate dal requisito della residenza effettiva in Italia. Questo riguarda le provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità, dunque assegni, pensioni, indennità che le altre misure più recenti di sostegno quali il reddito di cittadinanza prima e il reddito di inclusione ora.
INPS ha chiarito la questione già molti anni fa con uno specifico messaggio – il numero 20966 del 20 dicembre 2013 – precisando che il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia della persona interessata.
Il requisito della residenza in Italia viene meno quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi.
Ragionevolmente INPS ha previsto che quel termine possa essere esteso nel caso in cui ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere, esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero, esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).
In linea teorica le strutture territoriali di INPS sono tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione assistenziale se vengono superati i limiti temporali previsti. In realtà questo genere di controlli non sono semplici né frequenti, ma suggeriamo di non correre rischi segnalando quindi a INPS la propria eventuale situazione che superi i limiti previsti, onde evitare che la richiesta di restituzione dei ratei indebitamente percepiti avvenga in fase successiva e rappresenti un esborso anche significativo.
INPS decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, procede comunque alla revoca del beneficio.
Nel caso, invece, di spostamento di “breve durata” le prestazioni economiche continuano ad essere erogate.

a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)