3 Dicembre 2024
Sto per richiedere l’accertamento dell’invalidità per mia madre che ha seri problemi a muoversi e ad uscire di casa. Mi è stato comunicato che solo nei casi di pazienti gravemente allettati è prevista la procedura di visita a domicilio mentre parrebbe categoricamente esclusa la valutazione della sola documentazione in assenza del paziente. Corrisponde al vero?
La possibilità – discrezionale da parte della commissione – di effettuare la valutazione sulla base di documentazione specialistica, è prevista per legge da qualche anno ed è oramai entrata nella prassi sempre più diffusa.
Questa possibilità è stata definita e confermata dalla legge 120 del 2020, per la precisione dall’articolo 29 ter, poi oggetto di circolari applicative di INPS.
In particolare questa norma consente, alle commissioni preposte, di effettuare le valutazioni di invalidità civile e di handicap (legge 104/1992) anche solo sugli atti e sulla base di documentazione clinica inviata dalla persona, non convocandola quindi a visita diretta in presenza.
Questa modalità era già usata in precedenza ad esempio nel caso delle visite finalizzate a decidere l’esonero dell’interessato da ogni visita di verifica o di patologie oncologiche (legge 80/2006) o per revisioni straordinarie. Durante poi la fase iniziale di pandemia, dovendo sospendere le visite di accertamento, già l’INPS aveva rafforzato questa modalità anche per prime visite o aggravamenti, sempre nel caso specifico delle persone per le quali sussistessero evidenti condizioni di gravità.
La norma vigente ha disciplinato in maniera strutturale questa possibilità e ampliata a tutti gli accertamenti di invalidità e handicap (prime visite o revisioni) e per tutti i casi in cui “sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva”.
La valutazione sugli atti può essere quindi disposta da INPS/ASL, che chiede appunto l’invio dei documenti, senza convocare a visita. Oppure può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta, subito dopo avere presentato domanda di primo accertamento o aggravamento.
INPS ha predisposto online uno specifico sistema per l’allegazione della documentazione sanitaria. Vi possono accedere i patronati e le associazioni di categoria o il diretto interessato tramite SPID o CIE. È interessante segnalare che INPS ha anche predisposto un tutorial e un opuscolo informativo che illustrano il meccanismo ma soprattutto forniscono indicazioni utilissime per comprendere quale sia la più efficace documentazione da presentare a seconda dei casi e del quadro clinico.
Spetta poi al responsabile della commissione di accertamento stabilire se la documentazione sia sufficiente per una adeguata valutazione oppure se l’interessato debba essere poi convocato a visita diretta.
Resta comunque fermo in principio consolidato che la visita di accertamento a domicilio è ammessa solo nei casi di grave rischio per la salute della persona e della sua intrasportabilità.
- Ascolta il podcast (in collaborazione con Slash Radio)
a cura dell’Agenzia Iura (Carlo Giacobini)