Nuove regole sui sussidi tecnici ed informatici

5 Maggio 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 che rivede le regole per ottenere l’IVA agevolata sui sussidi tecnici ed informatici destinati alle persone con disabilità. Era un atto previsto dall’ultimo decreto semplificazioni (decreto legge 76/2020). Esso rivede pur in modo non particolarmente decisivo le disposizioni finora vigenti.
È necessario ricordare nel 1997 una norma specifica (n. 30/1997) aveva previsto nuove agevolazioni fiscali (IVA agevolata e detrazione IRPEF) per “per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” e rimandando ad un decreto successivo per i dettagli applicativi.
L’intento era quello di agevolare, al pari degli ausili, protesi ed ortesi, l’acquisto di prodotti anche di comune reperibilità che siano effettivamente utili alle persone con disabilità.
Il successivo decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 ha confermato questo concetto. Secondo quel decreto sono “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”
Vi rientra una gamma estremamente ampia e pressoché illimitata di prodotti non certo e solo di tipo elettronico.
Lo stesso decreto del 1998 indica come ottenere l’IVA agevolata. Oltre al verbale di invalidità o di handicap (104), rilasciato dalle competenti commissioni, era richiesta una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra [motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, N.d.A.].”
Nella sostanza non è sufficiente la condizione di disabilità per ottenere l’IVA agevolata proprio perché il numero e la gamma di potenziali prodotti è estremamente ampia e, non essendo fissato alcun limite temporale o di numero di prodotti, potrebbero ingenerarsi facilmente elusioni e abusi.
Se così non fosse, se non fosse richiesta la prescrizione, sarebbe sufficiente presentarsi presso qualsiasi negozio che venda quei prodotti muniti di verbale di invalidità per ottenere l’IVA.
Non era un caso perciò che per evitare fenomeni elusivi e indirizzare l’agevolazione effettivamente verso chi ne ha necessità, quel decreto inseriva l’obbligo di una preliminare prescrizione autorizzativa che indica il collegamento funzionale fra il prodotto specifico (quello, non un altro o una gamma di prodotti) e la menomazione oltreché l’effettiva finalizzazione del prodotto (riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso alla informazione e alla cultura).
Veniamo all’ultimo e citato “decreto semplificazioni” 2021 (articolo 29 bis) che appunto sta alla base del nuovo decreto del MEF. Vi prevede la soppressione dell’obbligo della prescrizione autorizzativa, da regolamentare con successivo decreto.
Lo stesso articolo del “decreto semplificazioni” prevede che, contemporaneamente, si metta mano agli schemi dei verbali di invalidità e di handicap (Legge 104) aggiungendo fra le voci fiscali (quelle che si usano per le agevolazioni sui veicoli o per il contrassegno disabili) il riferimento al diritto anche alle agevolazioni sui sussidi tecnici ed informatici volti all’autonomia e all’autosufficienza.
Nel decreto del 7 aprile 2021 MEF lascia saldo il principio che per ottenere l’IVA al 4% è necessario che sia riconosciuto il collegamento funzionale fra menomazione e il prodotto agevolato e aggiunge, non potendo fare altrimenti, che questo deve essere indicato nei nuovi verbali di invalidità rilasciati dalle Commissioni pubbliche di accertamento.
Ma se per caso quel collegamento funzionale fra prodotto e menomazione non fosse presente nei verbali o se si dispone solo di vecchi verbali, la certificazione che lo attesti può essere rilasciata dal medico curante. Per inciso, trattandosi di prestazione libero professionale non è una certificazione gratuita.
È questa la novità più rilevanti: la prescrizione autorizzativa per chiedere l’IVA agevolata ora può essere redatta dal medico curante (che può essere il medico di base ma anche uno specialista di fiducia). Non c’è più l’obbligo, come prima, di rivolgersi perentoriamente ad un medico specialista ASL.
(Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)

Aggiornamento: si veda anche  Agevolazioni sui sussidi: interpretazioni restrittive

Approfondimenti

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021
“Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”.

Aggiornamenti

Agevolazioni sui sussidi: interpretazioni restrittive