Lavoratori fragili: assenze equiparate al ricovero e smart working

2 Ottobre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. In sede di conversione sono state apportate alcune correzioni che riguardano i lavoratori fragili.

Come si ricorderà già nel marzo 2020 era stata prevista a favore dei lavoratori “fragili” la possibilità, vista la situazione pandemica, che le assenze dal servizio fossero equiparate al ricovero ospedaliero. Gli interessati erano coloro che si trovassero in unna condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché i lavoratore con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Il riferimento esatto è l’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. Una prima estensione temporale era avvenuta con la legge di bilancio (articolo 1, comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Successivamente il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera ma precisando anche che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Indicazione confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69. Dal 1 luglio, quindi, quella opportunità non era più ammessa. Nella sostanza: fino al 31 ottobre era previsto il solo lavoro agile e non più l’equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero.

Solo ora è intervenuto, pur tardivamente il Parlamento introducendo nella legge di conversione uno specifico articolo (il 2 ter) che estende appunto il beneficio fino al 31 dicembre 2021. Il medesimo articolo ne prevede anche la copertura finanziaria.

Smart working

Quest’ultima disposizione riguarda anche la proroga del “diritto” al lavoro agile (smart working) previsto dall’articolo 26 comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27).

La precedente estensione, che riguarda sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati, era avvenuta con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126). All’articolo 9, aveva apportato modifiche al comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Ora il nuovo articolo 2 ter (della legge 133/2021, quello che proroga) riprende il comma 481 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 178 che riguardava sia il comma 2 (assenze equiparate al ricovero) che il comma 2 bis (smart working) del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La proroga attuale è quindi anche per il lavoro agile al 31 dicembre 2021.

Procedure semplificate

Nel frattempo anche la procedura semplificata per accedere al lavoro agile che è comunque estesa al 31 dicembre 2021, in forza della la legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le pubbliche amministrazioni, che hanno procedure differenti, nel caso adottino modalità di lavoro agile possono prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81; anche in questo caso fino al 31 dicembre 2021, o fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettiva. Si ribadisce che l’estensione al 31 dicembre riguarda solo l’accesso a procedure semplificate nel caso in cui azienda o PA adottino il lavoro agile. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura).

Sintesi

Assenze equiparate al ricovero

prima della legge 133/2021: 30 giugno 2021
dopo la legge 133/2021: 30 dicembre 2021

Smart working (pubblici e privati)

prima della legge 133/2021: 31 ottobre 2021
dopo la legge 133/2021: 31 dicembre 2021

Procedure semplificate

prima della legge 133/2021: 31 dicembre 2021
dopo la legge 133/2021: 31 dicembre 2021

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