Invalidi civili parziali: interpretazioni restrittive sull’assegno

18 Ottobre 2021

L’INPS con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 ha modificato un aspetto importante per la concessione dell’assegno mensile di assistenza cioè di quella provvidenza assistenziale concessa agli invalidi parziali (dal 74 al 99%). Si tratta di una indicazione, purtroppo, in larga misura attesa.

L’INPS, forte anche di alcune pronunce della Corte di Cassazione, precisa che il requisito essenziale perché l’assegno sia erogato, oltre al criterio sanitario dell’invalidità, è l’assenza dello svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dal fatto che il lavoro produca un reddito inferiore al limite previsto per legge e aggiornato annualmente (nel 2021, 4.931,29 euro).

In tal senso si è ora interpretata letteralmente l’espressione già prevista dalla norma vigente (articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) che dispone che l’assegno sia corrisposto “agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno [oggi 67 anni, NdR] nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste (…)”

Al contrario finora quella condizione “non lavorativa” veniva intesa come sinonimo di potenziale iscrizione alle liste di collocamento per le quali è ammesso l’accesso anche se in presenza di occupazioni a tempo parziale e comunque che non producano un reddito superiore a 8.145 euro annui nel caso di lavoro dipendente e di 4.800 euro in caso di attività di lavoro autonomo.

Fino alla pubblicazione del messaggio n. 3495 a chi lavorasse producendo un reddito inferiore a 4.931,29 euro veniva concesso comunque, se invalido parziale, l’assegno mensile di assistenza. Dal 14 ottobre non verrà più erogato. A parere di chi scrive, anche dal tenore del messaggio, è assai improbabile che venga richiesta la restituzione dei ratei di assegno finora percepiti, cioè ricevuti prima del 14 ottobre scorso. È invece probabile che venga richiesta la restituzione dei ratei erogati impropriamente dopo il 14 ottobre.

L’impatto della lettura restrittiva sarà significativo per tutte quelle persone con disabilità (parziale) che svolgano piccoli lavori magari con finalità “terapeutiche” o comunque perché non riescono a sopportare attività più impegnative.

Attenzione: nel caso di redditi provenienti da altre fonti (pensione di reversibilità, borse lavoro, redditi da fabbricati) il nuovo messaggio non modifica nulla; il limite rimane 4.931,29 euro.

Attenzione: il nuovo messaggio non riguarda in alcun modo le pensioni agli invalidi civili totali per le quali mai è stata prevista come condizione l’assenza di attività lavorativa, ma solo il limite reddituale (16.982,49 euro annui.).

Attenzione: ovviamente il messaggio INPS non riguarda in alcun modo assegno ordinario di invalidità (AOI), prestazione previdenziale riserva ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, regolato da tutt’altre norme. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)

Aggiornamento: su questo tema c’è stato un intervento normativo successivo. Si veda ora: Assegno agli invalidi parziali: soluzione normativa

Approfondimenti

Messaggio INPS 14 ottobre 2021, n. 3495 “Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti”

Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.” (art. 13)

Messaggio 6 febbraio 2008, n. 3043 “Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Sostituzione dell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 “Assegno mensile agli invalidi civili parziali”.”