Su queste colonne era stato evidenziata, già nell’ottobre scorso, la pubblicazione di indicazioni restrittive di INPS (messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495) in materia di concessione dell’assegno mensile di assistenza cioè di quella provvidenza assistenziale concessa agli invalidi parziali (dal 74 al 99%).
L’INPS, forte anche di alcune pronunce della Corte di Cassazione, precisava che il requisito fondante perché l’assegno sia erogato, oltre al criterio sanitario dell’invalidità, è l’assenza dello svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dal fatto che il lavoro produca un reddito inferiore al limite previsto per legge (nel 2021, 4.931,29 euro).
Per i dettagli rimandiamo ai nostri precedenti interventi nei quali si profilava come soluzione un intervento normativo di interpretazione autentica.
L’occasione è stata la conversione in legge del cosiddetto “decreto fiscale” (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)
L’articolo 12 ter (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) riporta la situazione alla più favorevole interpretazione precedente: lo svolgimento di attività lavorativa non è incompatibile con la concessione dell’assegno purché la retribuzione rimanga entro un limite reddituale (circa 8000 euro) che comunque è superiore al limite reddituale già previsto per l’assegno (poco meno di 5000 euro). Quindi, il fatto che un invalido civile parziale svolga un lavoro di modesta entità, non preclude la concessione e l’erogazione dell’assegno.
Articoli precedenti sull’argomento:
Invalidi civili parziali: interpretazioni restrittive sull’assegno
Assegno mensile agli invalidi parziali: una ricostruzione storica