Assegno mensile agli invalidi parziali: una ricostruzione storica

21 Ottobre 2021

Le vicende degli ultimi giorni legate alla liquidazione dell’assegno mensile agli invalidi civili parziali hanno fatto emergere una certa amnesia intorno all’origine della norma e alle sue modificazioni nel tempo. L’affermazione sbrigativa che si tratti di una norma ingiusta rimuove quella che è l’origine e ne condiziona le modalità e possibilità di sanarne gli equivoci nel modo più efficace.

Come già riassunto su queste colonne, l’INPS – con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 -ha modificato un aspetto importante per la concessione dell’assegno mensile di assistenza cioè di quella provvidenza assistenziale concessa agli invalidi parziali (dal 74 al 99%).

L’INPS, forte anche di alcune pronunce della Corte di Cassazione, precisa che, d’ora in poi, il requisito essenziale perché l’assegno sia erogato è l’assenza dello svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dal fatto che il lavoro produca un reddito inferiore al limite previsto per legge e aggiornato annualmente (nel 2021, 4.931,29 euro).

In tal senso viene ora interpretata letteralmente l’espressione già prevista dalla norma vigente (articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) che dispone che l’assegno sia corrisposto agli invalidi civili parziali (77/99%) che “non svolgono attività lavorativa”. Sin qui i fatti noti.
Ma ci sono alcuni elementi doverosamente da ricordare.
Il testo attuale dell’articolo 13 è stato modificato dalla legge 247 del 24 dicembre 2007 (articolo 1, comma 35).

Com’era prima l’articolo originale? Leggiamolo assieme: “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell’interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente.”

Com’è adesso? “1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.”

In sede di modifica nel 2007 venne aggiunto un comma: “2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.” Poi ne capiremo il senso.

È davvero possibile che allora venisse approvata una norma peggiorativa? E proprio mentre alcuni commi più in là venivano previste nuove opportunità per il lavoro delle persone con disabilità? Per capire il senso della disposizione bisogna risalire all’origine, capire il perché di quella modificazione e adeguarne l’interpretazione.

La legge 247/2007 fu una norma complessa e rilevante in materia di lavoro e previdenza. Fra l’altro modificò anche parti sostanziali delle legge 68/1999 sul collocamento mirato. Fu l’esito di un disegno di legge di iniziativa governativa (Ministro del lavoro e previdenza sociale Cesare Damiano, Ministro dell’economia e finanze Tommaso Padoa-Schioppa del Governo Prodi-II) presentato, nella XV Legislatura alla Camera (Atto Camera n. 3178) e poi approvato definitivamente dal Senato (Atti del Senato n. 1903).

Perchè dunque quella modificazione? Lo spiega la relazione depositata alla Camera unitamente al disegno di legge “In particolare, la sostituzione dell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativo all’attribuzione dell’assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, è diretta a semplificarne la procedura di erogazione. È prevista, infatti, la sostituzione della certificazione rilasciata dai centri per l’impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa; conseguentemente è prevista l’abrogazione dell’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva introdotto l’obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.”

Semplificazione, dunque. Come si ricorderà in quegli anni vi era un problema di gestione degli stessi elenchi relativi al collocamento mirato a cui molti invalidi parziali si iscrivevano meramente per ottenere l’assegno, affollandone inutilmente il novero. Anche allora, come oggi, era possibile mantenere l’iscrizione anche se si svolgevano attività lavorative entro un certo reddito.
Appare quindi evidente che il Legislatore non intendesse affatto restringere la platea dei beneficiari come evidente anche dal Dossier di lettura del Senato da cui traspare, una volta di più, lo spirito della norma.

Questo intento era tanto palese che lo stesso INPS nel Messaggio n. 3043 del 6 febbraio 2008 ammette che “il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche (…) quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.”
Nel frattempo sono intervenute modificazioni: ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del decreto legge 4/2019 (legge 28 marzo 2019, n. 26), sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a 8.000 euro e i lavoratori autonomi con redditi inferiori 4.800 euro.

Negli anni però tanto più spesso quanto più ci si allontanava dalla norma originaria, INPS ha tentato di far assumere in giudizio la lettura più stringente e testuale verosimilmente non incontrando controparti che conoscessero lo spirito della norma e gli atti parlamentari correlati. L’Istituto è riuscito alla fine a far prevalere effettivamente la lettura meno favorevole ai cittadini grazie alle sentenze di Cassazione che ha scelto di adottare (in questo caso) nella propria prassi.

Se questa è la  ricostruzione, ora il problema è essenzialmente politico e quindi di un qualche intervento di natura normativa. (Carlo Giacobini, direttore generale Agenzia Iura)

Aggiornamento: su questo tema c’è stato un intervento normativo successivo. Si veda ora: Assegno agli invalidi parziali: soluzione normativa