Smart working e lavoratori fragili: il punto della situazione

11 Febbraio 2022

Come si ricorderà il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) con uno specifico articolo, il 17, ha prorogato la possibilità per i lavoratori fragili per di svolgere in lavoro in modalità agile (smart working) – fino al 28 febbraio – che altrimenti sarebbe scaduta il 31 dicembre scorso.

Per ora gli interessati continuano ad essere “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

Il decreto legge è stato esaminato, emendato e approvato ieri dal Senato e torna ora alla Camera per la definitiva approvazione. Al Senato è stato approvato un emendamento che proroga ulteriormente l’opportunità al 31 marzo 2022. Superfluo precisare che non è ancora norma vigente.

Purtroppo lo stesso articolo (art. 17, comma 2), pur emendato dal Senato, continua però a prevedere che le condizioni “sanitarie” per accedere a questa possibilità siano ridefinite con un decreto interministeriale (salute, lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nel decreto devono essere individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” effettivamente interessate da questa opportunità. Fino all’approvazione del nuovo decreto restano in vigore le indicazioni precedenti che abbiamo riportato sopra.

Tuttavia all’Agenzia Iura questo decreto risulta già firmato in questi giorni ed di imminente pubblicazione (aggiornamento: pubblicato in gazzetta Ufficiale; si veda link in basso, NdR). Il decreto è notevolmente restrittivo rispetto al quadro precedente. Ad esempio, non è più sufficiente la condizione di grave disabilità ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992.

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale cosa accadrà? Chi non rientra nei criteri del nuovo decreto (la certificazione è una responsabilità del medico di medicina generale) non ha più i requisiti per accedere al lavoro agile in modalità semplificata. Il datore di lavoro – e ancor più l’amministrazione – potrebbe richiedere il rientro in presenza, fatta salva la possibilità di accedere lavoro agile secondo le norme vigenti (accordo formale e altre condizioni in particolare nella Pubblica Amministrazione). Chi è rientra nei requisiti può proseguire nel lavoro agile ma fino al 31 marzo 2022. Questo salvo ulteriori modifiche, ma nella migliore delle ipotesi di arriva solo fino al 31 marzo.

In sede di esame al Senato prevede invece una sostanziale proroga (1 gennaio – 31 marzo) di quanto previsto dal comma 2  dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, quello che aveva ammesso l’equiparazione delle assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. Viene però fissato un limite di spesa, oltrepassato il quale INPS rigetta le relative domande. Attenzione che il nuovo decreto interministeriale che definisce la condizione di fragilità riguarda anche questa agevolazione.  (Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura)

Aggiornamento (19 febbraio 2022): Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Per approfondimenti

Legge 18 febbraio 2022, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

Decreto legge  24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Decreto ministeriale  4  febbraio 2022 –  “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.”